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Regolamento per l'utilizzo delle bandiere e delle altre insegne distintive

 

Articolo 1 - Tipi di insegna

  1. Nel Comune sono utilizzate come insegne distintive:
    1. la bandiera delle Nazioni Unite;
    2. la bandiera dell'Unione Europea;
    3. la bandiera della Repubblica Italiana;
    4. la bandiera della Regione Toscana;
    5. il gonfalone comunale;
    6. lo stemma araldico del Comune;
    7. il titolo di Città;
    8. il sigillo o bollo comunale;
    9. la fascia tricolore del sindaco.
  2. Le caratteristiche delle suddette insegne sono stabilite:
    1. per la bandiera dell'Unione Europea dalle specifiche grafiche per l'emblema europeo fornite dalla Prima Direzione del Segretariato Generale della Commissione Europea;
    2. per la bandiera della Repubblica Italiana dall'art. 12 della Costituzione;
    3. per lo stemma ed il distintivo della Regione Toscana dalla Legge Regionale 3 febbraio 1995, n. 18;
    4. per il gonfalone comunale e per lo stemma araldico comunale dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.10.1928;
    5. per il titolo di Città dal Decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1969;
    6. per il sigillo o bollo comunale dal Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652 "Regolamento della consulta araldica", limitatamente alla sua parte ancora in vigore;
    7. per la fascia tricolore del Sindaco dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000
 

Articolo 2 - Uso della bandiera delle Nazioni Unite

  1. La bandiera delle Nazioni Unite (ONU) viene esposta all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nel giorno 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite) unitamente alle bandiere dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana.
 

Articolo 3 - Uso della bandiera dell'Unione Europea

  1. La bandiera dell'Unione Europea viene esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno dell'edificio ove ha sede il Consiglio comunale, per il tempo in cui questo esercita le rispettive funzioni ed attività e, comunque, in occasione della riunione dello stesso.
  2. La bandiera dell'Unione Europea viene esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.
  3. La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni nei seguenti giorni:
    1. 7 Gennaio (festa del tricolore);
    2. 11 Febbraio (patti lateranensi);
    3. 25 Aprile (festa della liberazione);
    4. 1° Maggio (festa del lavoro);
    5. 9 Maggio (giornata d'Europa);
    6. 2 Giugno (festa della Repubblica);
    7. 28 Settembre (insurrezione popolare di Napoli);
    8. 4 Ottobre (Santi Patroni d'Italia);
    9. 24 Ottobre (festa delle Nazioni Unite), assieme alla bandiera delle Nazioni Unite (ONU);
    10. 4 Novembre (festa dell'unità nazionale);
    11. 30 Novembre ( Festa della Toscana - L.R. 21 giugno 2001, n. 26 );
    12. il giorno del Santo Patrono del Comune di Quarrata - (primo martedì di settembre).
  4. La bandiera dell'Unione Europea viene inoltre esposta - unitamente alla bandiera della Repubblica Italiana - all'esterno di tutti gli edifici pubblici ed istituzioni in altre ricorrenze e solennità, secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Prefetto.
 

Articolo 4 - Edifici pubblici sul territorio comunale

  1. Quanto previsto per l'uso delle bandiere delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e della Repubblica Italiana, si applica anche ai seguenti uffici presenti sul territorio comunale:
    1. alle scuole statali, di seguito precisati: scuole di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato;
    2. a tutti gli edifici che sono o saranno sul territorio e ricompresi dall'art. 1 del D.P.R. 121/2000.
 

Articolo 5 - Norme comuni sull'uso delle bandiere

  1. Le bandiere non devono essere esposte in cattivo stato d'uso.
  2. Non si possono applicare sulle bandiere - né sui pennoni che le recano - figure, scritte o lettere di alcun tipo.
  3. Nelle ricorrenze in cui è prevista l'esposizione per l'intera giornata delle bandiere nazionale ed europea, sugli edifici già quotidianamente imbandierati si possono esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea.
  4. L'esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici ha luogo normalmente dalle ore otto del mattino al tramonto.
  5. Le bandiere esposte dopo il tramonto devono essere adeguatamente illuminate.
  6. La bandiera nazionale esposta su di un'asta - in una pubblica sala - deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
  7. La bandiera nazionale non deve essere usata per alcun tipo di drappo o festone; per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, devono essere usati nastri tricolori (verdi, bianchi e rossi) collocati l'uno a fianco all'altro a partire dal verde.
  8. Se la bandiera nazionale viene esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.
  9. La bandiera nazionale, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima ed ammainata per ultima.
  10. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto deve comunque essere posto al di sopra della bandiera nazionale.
  11. Le bandiere di due o più Stati, quando vengono esposte:
    1. vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza;
    2. devono avere la stessa dimensione;
    3. devono essere issate allo stesso livello.
  12. La successione di più bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.
  13. Nel caso di visita di ospiti stranieri, alla bandiera dello Stato Italiano spetta il posto d'onore - a destra - o, qualora le bandiere siano più di una, al centro. La bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione.
 

Articolo 6 - Bandiere esposte in segno di lutto

  1. Le bandiere esposte all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta.
  2. Sulle bandiere esposte in segno di lutto si possono adattare, all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero che diventano obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri.
 

Articolo 7 - Responsabilità e vigilanza

  1. Il Responsabile designato alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici di proprietà comunale è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale.
  2. La vigilanza sull'adempimento delle disposizioni sull'esposizione delle bandiere è del rappresentante del Governo nella Provincia.
 

Articolo 8 - Uso della bandiera della Regione Toscana

  1. L'esposizione della bandiera della Regione Toscana all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti per l'esposizione della bandiera nazionale e - previa espressa disposizione del Presidente della Giunta Regionale - in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e locale.
  2. La bandiera regionale viene altresì esposta:
    1. all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni regionali;
    2. all'esterno dei Consigli Comunali della regione, in occasione delle riunioni degli stessi;
    3. all'esterno degli edifici scolastici, durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;
    4. all'esterno delle sedi dei Consigli Comunali e circoscrizionali in particolari occasioni, festività, celebrazioni.
  3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la bandiera nazionale, quando la bandiera regionale è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
  4. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera regionale.
  5. Le disposizioni per l'esposizione in segno di lutto sono analoghe a quelle previste per la bandiera nazionale.
 

Articolo 9 - Uso del gonfalone comunale

  1. Emblema del Comune è il gonfalone; la sua foggia è stabilita dall'art. 5 del Regolamento per la Consulta Araldica, approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 652.
  2. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, di colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta, ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia.
  3. Non si può far uso del solo gonfalone, ma esso deve sempre essere accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto d'onore, a destra o in alto.
  4. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale.
  5. La disciplina dell'"Ordinamento dello stato nobiliare italiano", approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651, e nel "Regolamento per la Consulta araldica", reso esecutivo col R.D. 7 giugno 1943, n. 652, si applica al gonfalone ed allo stemma araldico comunale.
  6. I gonfaloni decorati al valor militare sia delle Province, sia dei Comuni, intervengono alle cerimonie raggruppati secondo il grado della decorazione.
  7. L'ordine di successione da seguire nell'ambito di ciascun gruppo viene determinato dall'ordine di anzianità della concessione.
  8. Quando tali gonfaloni partecipano a cerimonie ufficiali militari, la loro successione è di competenza delle autorità militari territoriali responsabili della manifestazione.
  9. Nell'ambito di ciascun gruppo di gonfaloni (Regioni ed Enti Locali) la successione è questa:
    1. nell'ambito dei gonfaloni delle regioni: precede il gonfalone della Regione ospitante, seguito dai gonfaloni delle altre Regioni in ordine di anzianità di costituzione delle rispettive Regioni;
    2. nell'ambito dei gonfaloni delle province: precede il gonfalone della Provincia ove si svolge la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle Province decorate al valor militare (quando non compresi con le bandiere decorate al valor militare); vengono poi i gonfaloni delle altre Province delle città Capoluogo, in ordine alfabetico;
    3. nell'ambito dei gonfaloni dei comuni: precede il gonfalone della città che ospita la cerimonia, seguito dai gonfaloni delle città decorate al valor militare secondo l'anzianità di concessione; seguono gli altri gonfaloni delle rispettive città, in ordine alfabetico.
  10. Quando le bandiere ed i gonfaloni accedono nell'area della cerimonia per prendere posto nello schieramento, il loro ingresso avviene in ordine inverso di precedenza: entrano per primi i gonfaloni delle Regioni, Province, Comuni non decorati, seguiti dai medaglieri ed i labari delle associazioni, i gonfaloni decorati; per ultime, giungono le bandiere di guerra.
  11. Quando i vessilli sono di numero ridotto, vengono fatti accedere nell'area della cerimonia contemporaneamente - nel rispetto, però, della citata successione - rendendo gli onori solo al vessillo più importante.
  12. La direzione di cerimonie militari con la partecipazione di bandiere di guerra e di vessilli comunque decorati, che comportano la resa di onori e quindi la presenza di reparti armati, viene assunta dai Comandi di Presidio opportunamente interessati.
 

Articolo 10 - Uso dello stemma araldico del Comune

  1. Lo stemma del Comune non può essere modificato ed il diritto di fregiarsene è riconosciuto - mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - al solo ente.
  2. Lo stemma araldico comunale ha la stessa origine e la stessa sostanziale essenza degli stemmi gentilizi privati.
  3. Lo stemma araldico comunale pertanto forma oggetto di dominio da parte dell'Ente, e tale diritto di dominio implica la facoltà dell'amministrazione comunale di impedire, ogni volta che lo creda, l'uso dello stemma stesso da parte di chiunque.
  4. L'utilizzo del medesimo da parte di terzi deve essere debitamente richiesto ed autorizzato dal Sindaco, con proprio provvedimento autorizzativo.
  5. L'utilizzo può essere autorizzato per iniziative puntuali e limitate nel tempo; la valutazione dell' idoneità delle iniziative promosse da terzi che richiedano l' uso dello stemma araldico comunale spetta al Sindaco.
  6. La prova del diritto a stemma diverso si dà mediante l'uso di concessioni o mediante la dimostrazione di un possesso a termini dell'art. 1140 del Codice Civile, con la produzione di fotografie di monumenti, lapidi o opere d'arte, esposte al pubblico da almeno 100 anni.
  7. L'uso dello stemma dello Stato, approvato con D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 535, deve intendersi riservato esclusivamente allo Stato ed ai suoi organi ai sensi dell' art. 57 del R.D. 7.6.1943, n. 652 che espressamente esclude l'uso dello stemma dello Stato da parte dei Comuni, delle Province e degli Enti Morali.
 

Articolo 11 - Uso del bollo o sigillo del Comune

  1. Il bollo è il timbro che reca lo stemma del Comune e che ne identifica gli atti e i documenti.
  2. Il bollo deve essere composto con quel simbolo del quale l'Ente ha ottenuto la concessione o riportato il riconoscimento.
  3. Il divieto dell'uso del timbro con lo stemma dello Stato sussiste anche nei confronti di atti posti in essere dal Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Ufficiale di Governo, non desumendosi alcuna discrezione fra le funzioni espletate dal Sindaco come capo dell'Amministrazione comunale e quelle dallo stesso svolte come Ufficiale di Governo (Circ. Min. Interno 23 novembre 1955, n. 15100-9-9).
 

Articolo 12 - Uso del titolo di Città (o Comune)

  1. La competenza relativa alla denominazione dei Comuni è stata trasferita dallo Stato alle Regioni con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1.
  2. La denominazione delle frazioni, dei centri e dei nuclei abitati (borgate) è attribuita ai Comuni, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, dall'art. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Le relative deliberazioni sono di competenza del Consiglio Comunale.
  4. Il titolo di "Città", può essere concesso ai Comuni, ai quali non sia già stato riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza (art. 32 dell'"Ordinamento dello stato nobiliare italiano", approvato con il R.D. 7 giugno 1943, n. 651).
  5. La foggia delle corone di "Città" e di "Comune", da apporre sullo stemma, è determinata dalla legge (artt. 96 e 97 del Regolamento del 7 giugno 1943, n. 652).
 

Articolo 13 - Uso comune di stemma e titolo

  1. Lo stemma araldico, munito dell' apposta corona di "Città" o di "Comune" e il relativo titolo di "Città" o di "Comune" sono utilizzati per l' intestazione della corrispondenza ufficiale dell'ente.
  2. Analogo utilizzo viene adottato per l' intestazione di avvisi pubblici emessi dagli Organi o dagli Uffici e Servizi dell'ente in modo da assicurarne la provenienza.
  3. L'utilizzo dello stemma è consentito per intestare la corrispondenza:
    1. del Sindaco;
    2. degli Assessori;
    3. del Presidente del Consiglio;
    4. dei Consiglieri;
    5. del Segretario Generale;
    6. del Direttore Generale;
    7. dei Dirigenti;
    8. dei Responsabili di Servizio.
 

Articolo 14 - Uso della fascia tricolore del Sindaco

  1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla, come previsto dall'art. 50, co. 12, del D.Lgs. 267/2000.
  2. La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, agisce come Ufficiale di Governo.
  3. La fascia può essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco, o altra persona cui la legge consenta l'utilizzo della fascia, rappresenti l'ente in cerimonie e manifestazioni pubbliche.
 
 

Comune di Quarrata

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