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Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (Parte prima) in vigore dal 19/01/2021 - Articoli da 59 a 82

In vigore dal 19/01/2021 approvato con deliberazione G.C. approvato con deliberazione G.C. n. 179 del 30/12/2020

 

 

Articolo 59 - Contenuti della responsabilità di gestione

1. La responsabilità della gestione ai sensi di legge, dello Statuto e dei regolamenti è attribuita al Segretario, ai Dirigenti, per le materie di lorocompetenza. Spetta ad essi garantire piena concordanza dell'azione delle strutture con gli obiettivi e le scelte degli organi istituzionali.
2. Il contenuto della gestione è così definito, con riferimento alle competenze delle strutture affidate:
a) acquisire ed elaborare una sistematica informazione e conoscenza sull'ambiente di riferimento, i problemi e bisogni, le possibilità diintervento; ciò anche con lo studio e l'approfondimento degli aspetti di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica;
b) compiere istruttorie e preparare l'attività decisoria degli organi di governo, esprimendo ed elaborando anche pareri, proposte, documenti,schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
c) adottare le determinazioni di attuazione degli indirizzi gestionali fissati dal Sindaco o deliberati dalla Giunta per le materie di propriacompetenza;
d) delineare e proporre piani di intervento ed ipotesi anche alternative di soluzione per i problemi incombenti o sottoposti dagli organi digoverno, individuando i tempi, le modalità di azione e le risorse necessarie;
e) dirigere il personale e gestire le risorse tecnico-strumentali affidate;
f) razionalizzare, standardizzare e semplificare i metodi di lavoro e le procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche emetodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie in una logica di efficienza;
g) curare il processo operativo, intervenendo nei punti di incertezza e di crisi, correggendo quando necessario l'impostazione inizialmenteadottata;
h) verificare e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi che finali dei processi operativi;
i) curare e svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività precedentemente indicate.

Articolo 60 - Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale, oltre ad esercitare le funzioni attribuitegli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Sindaco, e a svolgere icompiti che gli spettano per legge ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Tuel, quali la partecipazione, con funzioni consultive, referenti, diassistenza e verbalizzanti, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, nonché la potestà di rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte eautenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune, coadiuva gli organi dell'Ente assolvendo funzioni di assistenza econsulenza giuridico-amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali e la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, alloStatuto e ai regolamenti. A tal fine compie, anche su incarico del Sindaco, studi, verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco stesso,informandolo altresì sugli aspetti di legittimità e legalità delle attività assolte dalle diverse unità organizzative, segnalando eventuali difficoltà,ritardi od omissioni nell'espletamento dell'azione amministrativa, anche conseguenti a difetto o carenza di mezzi, strutture, dotazioni opersonale, e proponendo, inoltre, gli interventi conseguenti.
2. Ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Tuel, il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipendefunzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario Generale provvede a curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale e di ogni altro atto eprovvedimento di competenza e, a tal fine, fatto salvo quanto disposto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e da altre fonti normative,nonché da atti d'organizzazione e da appositi provvedimenti sindacali, può proporre le procedure, le operazioni necessarie e le struttureorganizzative di riferimento, anche per quanto attiene alle linee funzionali, i compiti da attribuire ai dirigenti o ai responsabili di altre unitàorganizzative competenti per materia, curando eventualmente l'informazione di ogni altra struttura interessata. Ai predetti fini e sulla scortadelle richiamate proposte, può convocare, allo scopo di assumere le necessarie ed opportune determinazioni, apposite riunioni organizzative epuò costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni e circolari, sentiti i responsabili delle strutture coinvolte nelle operazioni.
4. Al Segretario Generale compete, in particolare:a) formulare proposte agli organi di governo, anche ai fini dell'elaborazione di programmi, direttive, schemi di articolati normativi e altri atti dicompetenza degli organi stessi;b) coordinare l'attuazione dei programmi, degli obiettivi e degli indirizzi definiti dai competenti organi di governo dell'Ente;c) coordinare la predisposizione di atti normativi e regolamentari da sottoporre agli organi di governo, l'attuazione degli atti generali digestione e organizzazione del personale e l'attribuzione dei trattamenti economici accessori;d) coordinare i diversi procedimenti amministrativi, anche di carattere intersettoriale, al fine, tra gli altri, di una compiuta attuazione edosservanza delle disposizioni recate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge n. 340/2000 e dalDpr n. 445/2000, e relativi provvedimenti attuativi;e) coordinare la determinazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico;f) indirizzare, verificare, coordinare, controllare ed organizzare le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo e di attivazione dell'azionedisciplinare in caso di grave ritardo o inerzia degli stessi o in caso di vacanza degli stessi;g) svolgere le funzioni dirigenziali relativamente al Servizio di Polizia Municipale;h) presiedere, coordinare e convocare il Comitato Direttivo;i) sovrintendere alla gestione generale dell'ente, sulla base delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Sindaco, perseguendo obiettivi diottimizzazione dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione dell'amministrazione;l) approvare la metodologia della pesatura delle posizioni dirigenziali, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta Comunale e, sulla basedella metodologia approvata, procedere all’effettuazione della pesatura delle posizioni dirigenziali;m) predisporre la proposta del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance da adottarsi da parte dell'Ente;n) assolvere tutte le attribuzioni che l'ordinamento prescrive quale responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, assumendo il relativoruolo secondo le disposizioni normative vigenti ed avvalendosi di apposita struttura di supporto;o) svolgere altre funzioni specificamente affidate dal Sindaco non ricomprese nelle precedenti attribuzioni e non affidate ad altri organidell'ente.

Articolo 61 - Il Vice Segretario

1.Il Sindaco può assegnare ad un Dirigente dell'Ente, la funzione di Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento dell'attività amministrativa.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario lo stesso è sostituito dal Vice Segretario.
4. Fatti salvi i compensi per diritti dei contratti eventualmente rogati, le funzioni di vicesegretario trovano adeguata valorizzazione in sede dideterminazione dell'ammontare della retribuzione di posizione e di risultato, restando invece esclusa la possibilità di attribuire al dirigenteincaricato diverse indennità o emolumenti aggiuntivi.

Articolo 62 – Il Responsabile di Area (Dirigente) - Competenze

1. I dirigenti esplicano le proprie funzioni secondo le modalità previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e secondo i principi generaliche regolano il funzionamento e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
2. I dirigenti svolgono le loro funzioni con autonomia operativa, responsabilità professionale ed organizzativa al fine di garantire, nelladistinzione dei ruoli, la piena coerenza dell'azione con gli obiettivi, i piani ed i programmi definiti dagli organi di governo.A tal fine i dirigenti collaborano alla formulazione degli obiettivi, dei piani e dei progetti nonché degli schemi di regolamenti e di direttive, e piùin generale degli atti propri degli organi di governo.
3. In correlazione alle posizioni assegnate i dirigenti hanno la responsabilità gestionale, sia di natura amministrativa che tecnica e finanziaria,per tutto ciò che è riferito alla struttura cui sono preposti.
4. Ai dirigenti compete di emanare gli atti aventi rilevanza esterna ed interna ed adottare ogni atto e provvedimento gestionale in conformitàalla normativa di legge, regolamentare e contrattuale vigente nel tempo, in rapporto alle esigenze da soddisfare secondo gli indirizzi espressidagli organi i governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di competenza degli organi digoverno i soli atti che presuppongono l'esercizio di discrezionalità amministrativa di tipo politico.
5. In caso di attività e procedimenti complessi, rientranti nelle funzioni gestionali dei dirigenti, che siano espressione di discrezionalità mistatecnico-amministrativa, spetta al segretario generale individuare il responsabile competente all'adozione degli atti necessari, in ragione del tipodi discrezionalità prevalente. In caso di attività e procedimenti complessi, che siano espressione di discrezionalità mista politico-gestionale,spetta al segretario generale individuare, sentito il Sindaco, l'organo dell'ente competente all'adozione degli atti necessari, in ragione del tipodi discrezionalità prevalente.
6. I provvedimenti dirigenziali assumono la denominazione di determinazioni nei casi previsti dalla legge e dal regolamento. Tutte ledeterminazioni devono essere adeguatamente motivate, contenere i presupposti giuridici e di fatto che legittimano l'atto, il quale, avendonatura pubblica, è consultabile da chiunque vi abbia interesse, salvo le eccezioni stabilite da leggi, dallo statuto o dai regolamenti. I restantiatti dei dirigenti hanno natura e forma di atti di gestione di diritto comune, salvo nelle ipotesi di rilevanza amministrativa in cui assumono laforma e sostanza degli atti provvedimentali. I provvedimenti dirigenziali sono definitivi e, pertanto, non avocabili, salvo che per particolarimotivi d'imperiosa necessità ed urgenza, non altrimenti fronteggiabili, specificamente e adeguatamente indicati nel provvedimento avocativo.
7. L'avocazione è esercitata dal segretario generale o da altro dirigente individuato dall'amministrazione.
8. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all'art. 50, comma 1, del Tuel il Sindaco può richiedere ai dirigenti elementi conoscitivi edelucidazioni in ordine a specifiche disfunzioni ed irregolarità riscontrate nell'assolvimento dell'attività affidata, nell'adozione degli atti dicompetenza, nel mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o nel rilevante pregiudizio attinente al loro conseguimento.
9. I dirigenti possono delegare, nei limiti consentiti dalle leggi e dai regolamenti, specifiche funzioni ai titolari di posizioni organizzative conapposito e separato atto scritto assunto sia contestualmente al conferimento dell'incarico, che successivamente allo stesso, ai sensi dell'art.17, comma 1-bis, del Dlgs n. 165/2001. Gli atti di conferimento sono trasmessi al Segretario e ai Servizi competenti in materia di personale. Ititolari di posizioni organizzative non possono delegare proprie attribuzioni ad altri dipendenti.
10. La delega di cui al comma precedente non esime il dirigente dalla responsabilità – in quanto titolare, per le funzioni delegate, dellagestione delle risorse assegnate – in relazione al controllo dell'esercizio della delega conferita. Il dirigente è tenuto, attraverso atti d'impulso edi indirizzo, all'accertamento della conformità con le direttive che regolano l'attività gestionale e gli obiettivi da conseguire.
11. Sono di competenza esclusiva del dirigente, e pertanto non delegabili, le seguenti attribuzioni:
a) l'organizzazione, in funzione degli obiettivi programmati, delle complessive risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite, conconseguente assegnazione ai diversi servizi;
b) la preventiva concertazione degli obiettivi dei programmi di settore con i responsabili delle posizioni organizzative e con i funzionari deiservizi direttamente gestiti;
c) l'individuazione dei servizi o uffici di diretta gestione e responsabilità affidati a personale inquadrato in categoria D e la costituzione ilconferimento e la pesatura delle posizioni organizzative all'interno della propria area;
d) l'assegnazione delle risorse ai singoli servizi dell'Area;
e) la valutazione del periodo di prova ai fini della conferma in servizio o della risoluzione del rapporto di lavoro del personale assegnato allapropria responsabilità gestionale;
f) la collaborazione e l'integrazione tra i diversi uffici ai fini del risultato atteso dell'attività lavorativa, nonché l'identificazione e la risoluzione dieventuali conflitti di competenza all'interno del settore;
g) lo svolgimento di ogni altra funzione attribuita dal Sindaco all'esclusiva competenza dirigenziale;
h) l'adozione di provvedimenti disciplinari di propria competenza e le segnalazioni in materia all'UPD;
i) gli atti di valutazione del personale, fatta salva la facoltà di collaborazione a detta attività da parte del responsabile di posizioneorganizzativa;
l) l'avocazione delle funzioni e delle mansioni attribuite al responsabile di posizione organizzativa e l'adozione e/o emanazione dei singoli atti eprovvedimenti in caso di urgenza ed indifferibilità, nonché la sostituzione in caso di inadempienza o di assenza temporanea;m) l'adozione, in genere, di atti aventi alta e particolare rilevanza, per profilo di notevole discrezionalità e/o di eccezionalità valutabile sullabase della programmazione in essere, degli interessi generali coinvolti, della conflittualità presente o delle difficoltà interpretative dovute,altresì, alla complessità normativa;
n) l'esercizio dell'attività di autotutela tramite revoca o annullamento degli atti e dei provvedimenti di competenza.
12. Sono di competenza non esclusiva del dirigente e, in quanto tali, delegabili ai titolari di posizione organizzativa:
a) la responsabilità di procedure, procedimenti e processi attribuiti alla competenza della propria struttura;
b) la periodica informazione al dirigente del personale dell'organigramma della propria struttura e delle eventuali variazioni;
c) gli atti di gestione amministrativa e finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni e l'accertamento delle entrate di competenza;
d) la presidenza di commissioni di concorso e di procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato, nonché lastipulazione dei contratti di assunzione. La presidenza delle commissioni può essere assunta da funzionari purché il concorso in oggetto siavolto a selezionare personale di categorie inferiori. Spetta al responsabile della struttura competente in materia di personale, sentiti iresponsabili interessati in ordine ai posti da ricoprire, provvedere alla nomina dei membri e del segretario delle commissioni di concorso;e) la conduzione e la responsabilità delle procedure di appalto, di fornitura e di qualsiasi altro procedimento finalizzato alla selezione e allaindividuazione di candidati a contrattare con l'amministrazione comunale, la presidenza delle relative commissioni di gara nonché lastipulazione dei contratti e l'adozione di tutti gli atti che non siano attribuiti espressamente alla competenza di altri organi istituzionali;f) l'erogazione di contributi sovvenzioni o altri benefici nel rispetto delle procedure definite dall'amministrazione e nei limiti delle risorseassegnate;g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi nel rispetto dei criteri fissati dalla legge, dai regolamenti dagli atti di indirizzo;h) le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituentemanifestazione di giudizio e di conoscenza. Il mero rilascio di ricevute o di analoghe dichiarazioni attestanti la produzione o il deposito diun'istanza, di una domanda o di qualsiasi altro atto può essere attribuito, dal responsabile di struttura, a personale dipendente funzionalmenteassegnato alla struttura di competenza;
i) l'esercizio della funzione sanzionatoria amministrativa salvo che per ragioni di omogeneità di giudizio il provvedimento finale sia rimesso adaltra struttura appositamente individuata con provvedimento di giunta su proposta del segretario;
j) la vigilanza sull'evoluzione del quadro istituzionale e normativo sulle materie di competenza;
k) la costante verifica dei piani di lavoro assegnati al fine di attivare gli eventuali interventi correttivi preordinati al rispetto degli obiettiviassegnati;l) la complessiva amministrazione, gestione ed organizzazione del personale secondo la seguente articolazione non esaustiva:m) i provvedimenti di mobilità interna;n) la formazione ed aggiornamento del personale con particolare riguardo alle materie specialistiche di competenza del settore e dei singoliservizi;o) la pianificazione delle ferie, l'autorizzazione delle ferie, dei riposi compensativi, delle trasferte e delle prestazioni di orario straordinarionell'ambito del budget prestabilito; il controllo e la gestione delle presenze e delle assenze;p) la valutazione dei profili qualitativi e quantitativi delle prestazioni lavorative rese dal personale;q) l'emanazione delle disposizioni di servizio.
13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, non possono, comunque, essere delegate le seguenti attribuzioni:
a) le competenze in materia di procedimenti disciplinari; in caso di fatti con possibile rilevanza disciplinare l'incaricato di posizioneorganizzativa è tenuto, sotto la propria responsabilità, anche disciplinare, a segnalarli al dirigente sovraordinato o al segretario in mancanza oassenza del Dirigente;b) la partecipazione alle sedute di contrattazione nei casi previsti dai Ccnl vigenti;
c) le attività e le competenze relative alla negoziazione, con il vertice politico e amministrativo dell'ente, degli obiettivi da inserire negli atti diprogrammazione, quali Peg e Pdo;d) le attività e gli adempimenti relativi alla verifica dell'efficace perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente;e) le attività e gli adempimenti necessari a consentire la valutazione dei risultati dirigenziali;
f) gli atti, anche di proposta, di rilevanza strategica quali atti di pianificazione, programmazione e controllo;
g) la predisposizione di proposte di deduzioni, chiarimenti ed elementi conoscitivi ai rilievi formulati, dagli organi di controllo, sugli atti dicompetenza degli organi dell'ente;
h) la vigilanza circa il rispetto dei codici di comportamento dei dipendenti e di condotta per la lotta contro le molestie sessuali nei luoghi dilavoro;
i) l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti; j) la costituzione delle posizioni organizzative e l'attribuzione dei relativi incarichi;
k) le valutazione dei titolari delle posizioni organizzative;
14. Il soggetto delegato non può, a sua volta, delegare le competenze assegnate.

Articolo 63 – – Conferimento di incarichi dirigenziali di Responsabilità d'Area

1.Il Sindaco affida ogni Area alla responsabilità gestionale di un dirigente che ne assume la responsabilità gestionale e la riferibilità per tutte leattività interne e compie gli atti di rilevanza esterna necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza o propone agli organicomunali elettivi e/o burocratici gli atti che non siano di sua competenza.
2. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettiviprefissati, dei seguenti elementi di valutazione:a) attitudini e capacità professionali, in relazione alla tipologia e alla mission della struttura da dirigere ed alle competenze tecnico-professionali da possedere in relazione al contesto gestionale e organizzativo di riferimento;b) esperienze sviluppate nell'ambito gestionale delle materie tecniche e professionali proprie dell'area da dirigere, maturate nel settorepubblico o privato, anche all'estero, purché attinenti o necessarie al fine del conferimento dell'incarico;c) specifiche competenze organizzative possedute, in relazione alla gestione delle risorse umane e strumentali affidate;d) risultati conseguiti presso l'amministrazione di appartenenza, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi affidati, e relativavalutazione.
3. Al fine del conferimento degli incarichi dirigenziali secondo i criteri suddetti, con riferimento ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, si tiene conto del curriculum vitae del suddetto personale pubblicati sul sito web dell'ente. Sarà cura degli interessati procedereall'aggiornamento del proprio curriculum qualora ne ravvisino la necessità. All'occorrenza, laddove ritenuto necessario, potrà essere esperitoanche un colloquio preliminare effettuato al Sindaco teso a valutare le specifiche capacità possedute da coloro che partecipino alla procedura diaffidamento dell'incarico dirigenziale.
4. L'incarico dirigenziale di responsabile della struttura competente in materia di personale non può essere conferito a soggetto che riveste oabbia rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbia avuto negli ultimi due anni rapporticontinuativi di collaborazione o consulenza con le citate organizzazioni.
5. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura sono di durata determinata, non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Gliincarichi possono essere confermati, con o senza significative modifiche di contenuto, o riaffidati entro novanta giorni dall'inizio del mandatodel Sindaco; in questo periodo i dirigenti continuano ad esercitare le loro funzioni inerenti agli incarichi in atto.
6. Nel caso in cui il Sindaco, alla scadenza di un incarico dirigenziale o in dipendenza di processi di riorganizzazione, pur in presenza di unavalutazione positiva, non intenda confermare l'incarico al dirigente, gli conferisce un altro incarico, anche di valore economico inferiore, traquelli previsti nell'ambito dell'ordinamento organizzativo dell'amministrazione, conformemente alle disposizioni del contratto collettivonazionale di riferimento

Articolo 64 - Sostituzione temporanea del Responsabile di Area (Dirigente)

1. Quando vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare di una delle posizioni di livello dirigenziale, l'assolvimento delle relativefunzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza, è affidato, con apposito incarico del Sindaco e sentito il SegretarioGenerale, ad altro Dirigente.
2. Al Dirigente con funzioni di supplenza di cui al comma 1 compete una quota integrativa del trattamento economico di risultato, da definire inconformità al CCNL della Dirigenza.
3. In caso di impossibilità a provvedere ai sensi del comma 1, in considerazione degli incarichi già attribuiti al/ai Dirigenti in servizio, il Sindacopuò affidare l'incarico di supplenza al Segretario Generale (in quest'ultimo caso, secondo le disposizioni del CCNL dei Segretari Comunali eProvinciali in materia di funzioni aggiuntive), ovvero può avviare le procedure per la costituzione di un apposito rapporto a tempo determinatosecondo la disciplina prevista dall'ordinamento vigente.
4. Quando vi sia temporanea assenza o impedimento di responsabile di struttura non ascritto a qualifica dirigenziale o lo stesso non risultinominato o il posto risulti vacante, l'assolvimento delle funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza delresponsabile mancante, assente o impedito è di competenza del dirigente della struttura stessa.
5. In caso d'inerzia o d'ingiustificato ritardo od omissione, da parte del dirigente competente, nell'adozione degli atti rientranti nella suacompetenza che possano determinare pericolo di danno o pregiudizio per l'interesse pubblico, il segretario generale diffida il responsabile,fissando allo stesso un termine perentorio entro il quale provvedere.
6. Qualora l'inerzia o il ritardo o l'omissione permangano, o anche nel caso di grave inosservanza delle direttive da parte del responsabileinteressato, che determinino pregiudizio per il pubblico interesse, l'atto è adottato, previa contestazione, dal segretario generale il qualeinforma contestualmente il Sindaco e l'assessore di riferimento.
7. Nel caso in cui il segretario si renda a sua volta responsabile d'inerzia o di ritardo nell'adozione di atti di sua competenza ai sensi di cui alcomma 1, il dovere di diffida spetta al Sindaco. In tali ipotesi, ove l'inerzia o il ritardo permangano anche a seguito di diffida, il Sindaconomina, previa contestazione, e salvo il caso di urgenza, un commissario ad acta, anche esterno all'amministrazione, dando comunicazioneinformativa alla Giunta.Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti è attivato, a carico del responsabile, il procedimento di contestazione dei relativi inadempimenti, adogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro, volti all'accertamento delle relativeresponsabilità gestionali, disciplinari e/o di risultato.
8. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto attiene al sistema di competenza ivi individuato, anche al caso di eserciziodel potere avocativo per urgente ed imperiosa necessità di adozione di atti e provvedimenti, non altrimenti rinviabile o fronteggiabile.

Articolo 65 - Responsabilità del Dirigente

1. I dirigenti sono personalmente responsabili, ai sensi della vigente normativa, degli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, sia versol'interno, sia verso l'esterno dell'amministrazione comunale.
2. La responsabilità interna dei dirigenti della pubblica amministrazione attiene ai profili organizzativi e gestionali afferenti alle attribuzioniproprie della posizione funzionale rivestita. I responsabili di struttura sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa edell'efficiente ed efficace assolvimento delle attività cui sono preposti, con particolare riguardo alla complessiva organizzazione delle risorseumane e strumentali, al razionale impiego dei fondi e dei mezzi anche strumentali affidati, all'attuazione dei piani annuali di azione, allacontinuità nell'assolvimento erogativo e nello svolgimento delle funzioni ordinarie, nonché al raggiungimento degli speciali o generali obiettiviindicati nei programmi dell'amministrazione, con particolare riferimento alla pianificazione esecutiva dell'ente, nella consapevolezza delladistinzione delle competenze di programmazione e di controllo proprie degli organi politici e di quelle tecniche e gestionali proprie deiresponsabili di servizio.

Articolo 66 - Graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione, le posizioni dirigenziali previste dal presente Regolamento sonograduate, in relazione alle funzioni e alle responsabilità attribuite, sulla base di un'apposita metodologia e di risorse predefinite, nel rispettodelle relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali. Contestualmente alla graduazione è determinato il trattamento economicocorrelato, al fine di riconoscere ai singoli ruoli un livello retributivo proporzionato ed adeguato al complessivo spessore della posizione,compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nel rispetto delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.
2. La graduazione delle posizioni dirigenziali, nonché la relativa metodologia, sono definite dal Segretario Generale, sulla base degli indirizziemanati dalla Giunta Comunale.
3. Con le stesse procedure e nel rispetto dei medesimi criteri, il Segretario Generale provvede alla graduazione di nuove posizioni dirigenziali,ovvero all'adeguamento della precedente graduazione, quando siano intervenute modifiche organizzative o di contenuto dell'incaricodirigenziale aventi riflessi rilevanti sui fattori previsti dalla metodologia di cui al comma 1.
4. Il processo di valutazione delle posizioni, finalizzato alla loro graduazione, resta scevro di profili di soggettivazione dell'analisi condotta,essendo esclusivamente finalizzato all'apprezzamento delle posizioni oggettivamente considerate, a prescindere dalle qualità professionaliespresse dal responsabile preposto a ciascuna di esse

 

Articolo 67 - Revoca degli incarichi dirigenziali

1. Il presente articolo disciplina la revoca anticipata dell'incarico di responsabilità dirigenziale nei casi diversi dalla revoca disposta permotivate ragioni organizzative o produttive.
2. Indipendentemente dall'eventuale attivazione di specifiche azioni e dall'applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, previste dal vigenteordinamento, il Sindaco, sentiti la Giunta comunale e il Segretario generale, può revocare anticipatamente l'incarico conferito in ipotesi diinosservanza delle direttive impartite dallo stesso, dalla Giunta comunale, o nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi accertatoattraverso le risultanze del sistema di valutazione delle prestazioni, anche nel contesto del piano esecutivo di gestione, per l'area dicompetenza, che non siano riconducibili a cause oggettive espressamente e tempestivamente segnalate all'amministrazione dal responsabilecompetente, in modo tale da consentire, all'amministrazione stessa, la predisposizione e l'assunzione di interventi correttivi, integrativi orettificativi dei programmi e degli strumenti previsionali adottati o da adottarsi. Sono fatte salve eventuali ulteriori e/o diverse cause previste edisciplinate dalla legge o da fonte contrattuale collettiva nel tempo vigente. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Ccnl 22 febbraio 2010 dellaseparata area contrattuale dei dirigenti di Regioni ed enti locali, è configurabile la responsabilità particolarmente grave costituente giusta causadi recesso solo in presenza di mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente,previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati al dirigente, ovvero di inosservanzadelle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano statiespressamente qualificati di rilevante interesse.
3. La revoca dell'incarico e la conseguente rimozione dall'esercizio delle relative funzioni è disposta con provvedimento motivato del Sindaco,su proposta del segretario generale. La revoca è disposta previa contestazione scritta degli inadempimenti all'interessato e assegnazione, allostesso, di un termine per controdedurre, oralmente o per iscritto, non inferiore a quindici giorni. L'interessato potrà essere assistito da personadi sua fiducia. La contestazione deve contenere gli specifici e puntuali rilievi che vengono mossi al dirigente in relazione agli inadempimentiaccertati, anche con riguardo a parametri di misurazione e circostanze oggettive, nonché ogni altro elemento utile a consentire l'esercizio delleproprie difese.
4. Il Sindaco, accertata la valutazione negativa dell'attività assolta dal dirigente ovvero la sussistenza degli inadempimenti da parte dellostesso e sentiti la Giunta comunale e il segretario generale, dispone, a seconda del caso e nel compiuto rispetto delle procedure dicontestazione eventualmente previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore, l'applicazione di uno dei seguentiprovvedimenti sanzionatori, definiti dalle vigenti disposizioni di legge e negoziali collettive:A. Se dirigente di ruolo:a) assegnazione del dirigente ad altro incarico dirigenziale anche comportante un minor valore economico di posizione, al quale lo stesso risultiidoneo;b) sospensione da ogni incarico dirigenziale, con revoca della retribuzione di posizione e di risultato, per un periodo massimo di due anni dadeterminarsi in relazione agli effettivi contenuti dell'accertamento negativo dal punto di vista della gravità e dei pregiudizi cagionatiall'amministrazione;c) recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro con preavviso;d) recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro senza preavviso.B. Se dirigente assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato:a) recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro con preavviso;b) recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro senza preavviso.C. Se dipendente di categoria D, posto in aspettativa a seguito di conferimento a termine di incarico dirigenziale:a) riassegnazione alle funzioni della categoria di provenienza.
5. I provvedimenti di cui sopra sono applicati previa acquisizione di conforme parere del Comitato di garanti entro 45 giorni dalla richiesta.Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
6. Il parere, nei termini suddetti, è reso dopo avere ascoltato il dirigente,eventualmente assistito da persona di fiducia, a seguito di espressa richiesta dello stesso. I componenti del Comitato di garanti sono nominaticon atto del Sindaco. Il Comitato dei garanti è composto da tre membri di cui:› un esperto in diritto del lavoro pubblico, con funzioni di presidente, designato dal Sindaco; › un esperto nel settore del controllo di gestione e dell'organizzazione amministrativa, designato dal Sindaco; › un componente individuato tra i dirigenti dell'ente mediante estrazione a sorte fra coloro che hanno presentato la candidatura o, in mancanzadi candidature, designato dal Sindaco. I componenti del Comitato dei garanti durano in carica tre anni non rinnovabili.
7. Ferma restando la disciplina legislativa e contrattuale collettiva, relativamente alle condizioni ed ai limiti di applicabilità delle sanzioni di cuial comma 4, l'assegnazione a diverso incarico comportante un minor valore economico di posizione può avvenire anche in corso di esercizio,previa applicazione delle disposizioni recate dai precedenti commi 3 e 4.
8. L'insussistenza o l'indisponibilità di posizioni e/o di funzioni dirigenziali cui preporre il dirigente nei cui confronti sia stata applicata lasospensione dall'incarico per responsabilità non comportanti la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, determina di diritto ilcollocamento dello stesso in disponibilità, ai sensi e nei limiti delle vigenti disposizioni.
9. Il collocamento in disponibilità del Dirigente comporta l'allontanamento dello stesso, per il periodo di durata, dall'ufficio ricoperto, confacoltà per l'Ente di richiamarlo al servizio attivo in qualsiasi momento, previo idoneo preavviso.
10. La revoca dell'incarico determina la perdita dei trattamenti economici accessori eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed allefunzioni di responsabilità espletate, come definiti dai contratti di lavoro collettivi, nazionali e decentrati, applicabili.
11. Il Dirigente sospeso dall'incarico è tenuto ad accettare eventuali incarichi dirigenziali proposti dal Comune o da altre pubblicheamministrazioni; l'accettazione del nuovo incarico determina il venir meno della sospensione.
12. Nei confronti dei Dirigenti, comunque assunti, si applicano le norme del codice civile, con particolare riferimento all'art. 2119.
13. Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al Dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto delprincipio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere divigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, inmateria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione dirisultato è decurtata, sentito il Comitato dei Garanti, in relazione alla gravità della violazione, di una quota fino all'ottanta per cento.

Articolo 68 – Rinnovo dell'affidamento dell'incarico dirigenziale

1. L'incarico dirigenziale cessa alla scadenza del termine di conferimento, ferma restando la facoltà di rinnovo dello stesso ad opera delSindaco mediante l'esperimento della procedura di affidamento prescritta dal presente Regolamento.
2. Alla scadenza, l'incarico dirigenziale conferito può essere rinnovato dal Sindaco anche per un periodo diverso da quello di originarioaffidamento.
3. Ove l'incarico dirigenziale non venga rinnovato, al dirigente interessato viene conferito un incarico dirigenziale diverso nell'ambito di quellidisponibili presso l'amministrazione

Articolo 69 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro – criteri generali

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disposta sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.
2. L'istituto della risoluzione consensuale è applicato esclusivamente a favore dei dirigenti titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno cinque anni presso il Comune di Quarrata.
3. Alla risoluzione consensuale è correlata un'indennità supplementare in misura variabile fino ad un massimo di diciotto mensilità.
4. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti può essere proposta da entrambe le parti.
5. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e ammodernamentodegli ordinamenti amministrativi e istituzionali del Comune, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimentoalle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.
6. Il Comune può proporre la risoluzione del rapporto anche a seguito di valutazione negativa dei risultati e del comportamento managerialedel dirigente, laddove non si rilevi l'ipotesi di risoluzione per giusta causa.

Articolo 70 - Procedure formali di risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro su richiesta del dirigente, questi dovrà presentare la relativa domanda, di norma, almeno duemesi prima della data proposta per la cessazione dal servizio. L'amministrazione comunica l'accettazione o il rifiuto della domanda dirisoluzione entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
2. La medesima procedura si applica qualora sia l'amministrazione a proporre la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il dirigente dovràfar pervenire la comunicazione scritta di accettazione o di rifiuto entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le parti, successivamente, disciplinano il recesso consensuale mediante un contratto scritto attraverso il quale:
a) viene dato atto della convenienza reciproca alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro;
b) viene indicata e accettata l'entità della indennità supplementare, a tacitazione di ogni diritto o pretesa;
c) si esprime espressa rinuncia ad ogni azione di rivendicazione presente e futura per fatti che attengono al pregresso rapporto;
d) viene indicata la decorrenza della risoluzione

Articolo 71– Limiti alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, correlata alla corresponsione dell'indennità supplementare, è realizzata nell'ambito e collimite dell'effettiva capacità di spesa del bilancio.
2. In nessun caso, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del presente istituto, potrà farsi ricorso alle risorse economicheindividuate per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui ai Ccnl per l'area della dirigenza degli Enti locali.

Articolo 72 – Misura dell'indennità supplementare in caso di risoluzione consensual

1. Il numero delle mensilità da corrispondersi viene stabilito in relazione agli anni di servizio, utili ai fini pensionistici, mancanti al collocamentoa riposo, considerando il minor numero di anni necessari per il raggiungimento del limite massimo dell'anzianità di servizio o di età anagraficaprevisto dall'ordinamento, ed è così determinato: otto mensilità più due mensilità per ogni anno che manca al raggiungimento del limitemassimo di anzianità di servizio o di età, fino a un massimo di cinque anni.2. Nell'ipotesi in cui, per il raggiungimento dell'anzianità di servizio o dell'età anagrafica di cui al comma 1, risultino mancanti frazioni di anno,l'indennità, per la parte riferita alle due mensilità per ogni anno, verrà corrisposta in proporzione ai mesi mancanti.3. Le mensilità sono quantificate con riferimento al trattamento economico in godimento al momento della risoluzione e comprendono: lostipendio tabellare; il maturato economico di cui all'art. 35 del Ccnl 10 aprile 1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, oveacquisiti; la retribuzione di posizione in godimento; il rateo di tredicesima mensilità.4. L'indennità non spetta ai dirigenti che debbano essere collocati a riposo per il raggiungimento del limite massimo di servizio o di etàanagrafica entro il periodo di un anno precedente gli eventi di cui sopra.5. L'indennità è corrisposta entro il primo semestre dalla data della risoluzione consensuale, salvo diversi accordi tra le parti, anche tesi adilazionare tale termine in relazione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 73 - istituti giuridici connessi alla risoluzione consensuale e riserva finale

1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, per entrambe le parti, fa venir meno l'obbligo del rispetto dei termini di preavviso e larelativa indennità assorbe quella sostitutiva del preavviso.
2. Ai dirigenti relativamente ai quali interviene la risoluzione consensuale è fatto obbligo di fruire, entro la data di cessazione del rapporto dilavoro, di tutte le ferie maturate riferite all'anno in corso e di quelle eventualmente pregresse e, pertanto, le eventuali ferie residue, maturatee non godute alla data di cessazione del rapporto, non potranno, in alcun caso, essere monetizzate.
3. I dirigenti non possono essere, in alcun caso, riammessi in servizio, in applicazione a quanto previsto dall'art. 132, comma 4, del Dpr n.3/1957 o da analoghi istituti contrattuali.
4. Ferme restando le eventuali ulteriori limitazioni di legge, ai dirigenti il cui rapporto è stato risolto non possono essere conferiti incarichidiversi da quelli di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte del Comune di Quarrata, per un periodo di almeno cinque anni dalladata di risoluzione del rapporto.5. Il Comune di Quarrata si riserva, di volta in volta, di pronunciarsi sulla convenienza reciproca della proposta di risoluzione consensuale delrapporto di lavoro mediante atto di indirizzo da adottarsi con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 74 - Incarichi a contratto per la copertura di posti di responsabile di Area (dirigente)

1. In applicazione delle disposizioni recate dall'art. 110, comma 1, del Tuel, nei casi di qualifiche dirigenziali non rinvenibili nei ruoli nell'ente, le posizioni di responsabile di unità organizzativa ascritte a qualifica dirigenziale possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, in osservanza dei requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, anche con personale già dipendente dell'ente. La costituzione dei rapporti dirigenziali a tempo determinato ai sensi del presente articolo non può superare la percentuale del 30%, arrotondata all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque, ex art. 19, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dei posti in dotazione organica ascritti alla qualifica dirigenziale e, comunque, è possibile per almeno un'unità. La consistenza della dotazione organica di riferimento, ai fini del predetto computo, è quella giuridicamente vigente all'atto dell'indizione della procedura per la costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. L'incarico è affidato a soggetti in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale secondo il nuovo ordinamento e dei requisiti di legge per accedere alla qualifica dirigenziale di ruolo.
3. L'incarico è affidato, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di una selezione pubblica, previa selezione interna tra i dipendenti di ruolo dell’Ente aventi i requisiti per l’accesso dall’esterno, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, tra cui la managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale. Tale selezione è indetta in base ad un avviso pubblico, soggetto alle procedure di pubblicità previste dal presente regolamento parte II per le assunzioni a tempo determinato.
4. La selezione di cui al comma precedente, composta una prova attitudinale così come disciplinata dal Regolamento parte II e dalla scheda del profilo professionale, da una prova scritta teorico pratica e da una prova orale, avviene sulla base di criteri oggettivi e finalizzata alla verifica dei requisiti di legge e previsti dall'avviso per accedere alla selezione e del possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico,tra cui la managerialità e capacità gestionale, organizzativa e professionale.
5. La selezione di cui ai commi precedenti è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario generale o da Segretario o Dirigente di altro Ente e da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto della prova scelti tra dipendenti dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni Pubbliche, almeno appartenenti a pari categoria rispetto all'incarico di cui al presente articolo, ovvero docenti od esperti estranei alle Amministrazioni medesime. Alla commissione, su richiesta del presidente, possono essere aggregati eventuali membri aggiunti.
6. Il limite di durata del rapporto contrattuale costituito ai sensi del presente articolo non può superare, comunque, i cinque anni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, comma 3, del Tuel. In ipotesi di anticipata cessazione del mandato del Sindaco conferente l'incarico per qualsiasi causa, l'incarico dirigenziale conferito prosegue, senza soluzione di continuità, sino alla scadenza. Il rapporto contrattuale intervenuto con posizioni dirigenziali costituite, ai sensi del presente articolo, per un periodo inferiore a cinque anni può essere prorogato una sola volta,nell'ambito della durata massima di cinque anni.
7. A seguito della costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato in posizione dirigenziale di cui al presente articolo, operata mediante la stipula di contratto individuale, il Sindaco, con proprio atto, conferisce l'incarico dirigenziale sul posto in dotazione organica interessato,incardinando il titolare delle funzioni dirigenziali nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'ente. Da tale momento il soggetto assunto è legittimato all'assolvimento di ogni attribuzione dirigenziale direttamente o indirettamente connessa con l'incarico affidato.
8. La costituzione del rapporto, come il conseguente conferimento dell'incarico, può prescindere dalla precedente assegnazione di corrispondenti funzioni dirigenziali e dall'ascrizione a qualifica dirigenziale a seguito di procedure concorsuali e/o selettive, fermi restando il possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle attribuzioni medesime, come normativamente prescritti.
9. Il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere costituito, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. lgs n. 165/2001, ferma restando la procedura di scelta prevista dal presente articolo, anche con personale già dipendente dall'ente in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza (categoria D) ed in possesso dei necessari requisiti di accesso alla qualifica. La stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, contestualmente ad apposito atto di conferimento dell'incarico da parte del Sindaco, determina, con effetti dalla data di decorrenza del rapporto dirigenziale pattuita tra le parti e di effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità e con diritto al mantenimento della posizione dotazionale di provenienza, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale a tempo determinato, con facoltà, peraltro, per l'amministrazione comunale, di ricoprire il posto diprovenienza, lasciato temporaneamente vacante, con la relativa costituzione di un rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti norme,anche contrattuali. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto dirigenziale costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi, cessano, altresì, di diritto, gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso termine, è riallocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione dotazionale di provenienza. Il collocamento in aspettativa, comunque, è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio.
10. Nel caso in cui l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del Dlgs n. 267/2000 venga conferito a dipendenti o dirigenti del Comune di Quarrata presso altre amministrazioni, gli stessi sono collocati in aspettativa senza assegni e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma precedente.
11. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal sistema normativo vigente per l'area della dirigenza del comparto contrattuale degli enti locali. Il trattamento economico è composto dallo stipendio tabellare nel tempo vigente per l'area della dirigenza degli enti locali, dalla retribuzione connessa alla posizione ricoperta e dalla retribuzione di risultato, laddove conseguita; è fatta salva la possibilità di integrare il trattamento economico, con provvedimento motivato della Giunta,anche in considerazione delle specifiche condizioni contrattuali stabilite, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato,attraverso il riconoscimento di una specifica indennità ad personam ai sensi dell'art. 110, comma 3, del Tuel, il cui ammontare dovrà,comunque, tener conto di un generale principio di equilibrio e corrispettività in relazione all'utilità prodotta ed alla reale situazione di mercato delle professionalità evolute. Il contratto dovrà disporre in merito alla possibilità di adeguamento successivo della retribuzione di posizione in caso di revisioni organizzative e dei riflessi di tale adeguamento sulla eventuale indennità ad personam. Le disposizioni degli accordi decentrati sono applicabili limitatamente alle parti dagli stessi espressamente richiamate o per le parti espressamente recepite nel contratto individuale. Le retribuzioni di posizione e di risultato relative ai rapporti dirigenziali di cui al presente articolo sono finanziabili nell'ambito degli ordinari fondi di alimentazione degli omologhi trattamenti economici contrattualmente previsti per i dirigenti assunti a tempo indeterminato. L'indennità ad personam eventualmente attribuita è finanziata con apposite risorse di bilancio.
12. Il contratto a tempo determinato è sottoposto a un periodo di prova pari a sei mesi. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso. La valutazione del periodo di prova compete al segretario generale. Il dirigente può essere esonerato dall'espletamento del periodo di prova qualora l'abbia già superato in occasione di precedente rapporto di lavoro instaurato, in posizione analoga, con il Comune di Quarrata o con altra pubblica amministrazione in posizione dirigenziale;
13. Il contratto a tempo determinato di cui al presente articolo è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
14. L'incarico dirigenziale conferito può essere revocato prima della scadenza in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso di revoca dell'incarico dirigenziale il rapporto di lavoro a tempo determinato è automaticamente risolto.

Articolo 75 - Costituzione di rapporti dirigenziali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato extradotazionali (al difuori della dotazione organica)

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Tuel, possono essere stipulati, al di fuori della vigente dotazione organica dell'amministrazionecomunale, contratti a tempo determinato per la costituzione di rapporti di lavoro dirigenziale a tempo determinato per il conseguimento dispecifici obiettivi, lo svolgimento di funzioni di supporto o l'esercizio di attribuzioni di coordinamento di unità organizzative, anche destinateall'assolvimento di funzioni istituzionali, fermi restando i requisiti richiesti, dal vigente ordinamento, per la qualifica dirigenziale e fermorestando, altresì, che la costituzione del rapporto, con il conseguente conferimento d'incarico, può prescindere dalla precedente assegnazionedi corrispondenti funzioni dirigenziali o dal conseguimento della relativa qualificazione professionale a seguito di precedenti procedureconcorsuali e/o selettive.
2. L'amministrazione provvede alla costituzione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo mediante la procedura selettiva e i requisiti dipartecipazione disciplinati nell'art. 74;
3. Le posizioni fuori dotazione organica a tempo determinato di cui trattasi sono istituite con deliberazione della Giunta determinante, oltre allarelativa quantificazione di spesa, gli organi di riferimento, la struttura organizzativa di preposizione e la determinazione dell'eventualeindennità ad personam di cui al comma 3 dell'art. 110 del Tuel. Il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito mediante stipulazionedel relativo conforme contratto individuale di lavoro ad opera del dirigente del settore competente in materia di personale. Il Sindaco, conproprio atto, conferisce l'incarico individuando, contestualmente, i principali contenuti dell'incarico affidato.
4. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere costituiti nel limite del 5%, arrotondato all'unitàsuperiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque, delle posizioni in dotazione organica ascritte a qualifica dirigenziale ed all'areadirettiva, da intendersi, quest'ultima, quale insieme di tutte le posizioni dotazionali ascritte alla categoria D del vigente ordinamentoprofessionale. È, comunque, ammessa la costituzione di almeno una posizione extra-dotazionale ai sensi del presente articolo. La consistenzadella dotazione organica di riferimento ai fini del predetto computo è quella giuridicamente vigente all'atto dell'indizione della procedura per lacostituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo determinato. Il numero complessivo di incarichi conferibili ai sensi del presente articolo nonpuò, comunque, superare la percentuale ammessa ai sensi di cui sopra, e pertanto la verifica del rispetto del limite va effettuata considerandocomplessivamente sia le posizioni dirigenziali che quelle di alta specializzazione già costituite o che si intende costituire.
5. Ai rapporti dirigenziali costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivinazionali per l'area della dirigenza degli enti locali. Il trattamento economico è composto dallo stipendio tabellare nel tempo vigente per l'areadella dirigenza degli enti locali e da un'eventuale retribuzione di risultato; è fatta salva la possibilità di integrare il trattamento economico, conprovvedimento motivato della Giunta comunale, con un'indennità ad personam, nei limiti e secondo i criteri recati del-l'art. 110, comma 3, delTuel, e successive modifiche e integrazioni, il cui ammontare dovrà, comunque, tenere conto di un generale principio di equilibrio e dicorrispettività in relazione all'utilità prodotta e all'effettiva situazione del locale mercato delle professionalità. Le disposizioni dei contrattidecentrati sono applicabili limitatamente alle parti dagli stessi espressamente richiamate o per le parti espressamente recepite nel contrattoindividuale di lavoro.
6. In ipotesi di costituzione di rapporto extra-dotazionale a tempo determinato con propri dipendenti, come nel caso di costituzione delmedesimo rapporto da parte di proprio personale dipendente, con altra pubblica amministrazione, il dipendente è collocato in aspettativasenza assegni. È facoltà, per l'amministrazione comunale, di ricoprire il posto di provenienza, lasciato temporaneamente vacante, con larelativa costituzione di un rapporto a tempo determinato ai sensi delle vigenti norme, anche contrattuali.
7. La durata del rapporto costituito ai sensi del presente articolo non può eccedere quella del mandato amministrativo del Sindaco in carica,anche in ipotesi di anticipata cessazione del mandato stesso per qualsiasi causa, trattandosi di esigenze funzionali del tutto transitorie estrettamente collegate alle necessità erogative e funzionali avvertite dal governo dell'ente in carica. Il rapporto contrattuale costituito conposizioni dirigenziali, ai sensi del presente articolo, per un periodo inferiore al mandato del Sindaco può essere prorogato una sola volta,nell'ambito del mandato elettivo del Sindaco in carica, purché la durata dei due contratti non superi i cinque anni complessivi e, comunque,laddove permangano le esigente temporanee che lo hanno caratterizzato.
8. La retribuzione di posizione e i trattamenti economici accessori relativi ai rapporti dirigenziali di cui al presente articolo, così comel'eventuale indennità ad personam riconosciuta dall'amministrazione, non sono finanziabili nell'ambito degli ordinari fondi di alimentazionedegli omologhi trattamenti economici contrattualmente previsti per il personale assunto a tempo indeterminato, bensì con specifiche risorse dibilancio appositamente previste.
9. Il dirigente assunto in servizio è sottoposto ad un periodo di prova non superiore a sei mesi. La valutazione del periodo di prova compete alsegretario generale. Il dirigente può essere esonerato dall'espletamento del periodo di prova qualora l'abbia già superato in occasione diprecedente rapporto di lavoro instaurato, in posizione analoga, con l’Ente o con altra pubblica amministrazione in posizione dirigenziale.

Articolo 76 - Costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di elevata specializzazione in dotazioneorganica o extradotazionali (al di fuori della dotazione organica)

1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per l'assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazioneprofessionale, sia per la copertura di posti in dotazione organica, sia per posizioni al di fuori della stessa, conformemente a quanto recatodall'art. 110, commi 1 e 2, del Tuel, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionalequelle posizioni funzionali, non di qualifica dirigenziale, non rinvenibili tra i dipendenti a tempo indeterminato o non utilizzabili, se rinvenute,senza pregiudizio per il miglior funzionamento della pubblica amministrazione, caratterizzate da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari omultidisciplinari e implicanti, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo professionale, un permanente flusso di attività formativa e diaggiornamento, una costante applicazione delle tecniche d'intervento apprese ed una limitata presenza nell'ambito dell'ordinario mercato dellavoro pubblico o privato, valutata con riferimento all'obiettiva situazione occupazionale riscontrabile nel bacino territoriale di pertinenza,ovvero quelle posizioni da costituirsi a tempo limitato in quanto richieste dalla introduzione di nuove e particolari tecniche gestionali e/otecnologie o dal-l'evoluzione di cognizioni altamente specialistiche.
2. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere costituiti nei limiti di seguito indicati:› posizioni in dotazione organica: 30%, arrotondato all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque, delle posizioni indotazione organica ascritte all'area direttiva (categoria D); › posizioni extra-dotazionali: 5%, arrotondato all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque, delle posizioni indotazione organica ascritte all'area direttiva (categoria D).È, comunque, ammessa la costituzione di almeno una posizione extra-dotazionale ai sensi del presente articolo. La consistenza della dotazioneorganica di riferimento, ai fini del predetto computo, è quella giuridicamente vigente all'atto dell'indizione della procedura per la costituzionedel relativo rapporto di lavoro a tempo determinato. Il numero massimo di incarichi extra-dotazionali conferibili ai sensi del presente articolonon può, comunque, superare la percentuale ammessa ai sensi di cui sopra e, pertanto, la verifica del rispetto del limite va effettuataconsiderando complessivamente sia le posizioni dirigenziali che quelle di alta specializzazione già costituite o che si intende costituire al di fuoridella dotazione organica.
3. Il limite di durata del rapporto contrattuale inizialmente costituito ai sensi del presente articolo non può superare, comunque, ai sensi e pergli effetti di cui all'art. 110, comma 3, del Tuel, i cinque anni, ovvero il mandato elettivo del Sindaco in carica, limitatamente alle sole posizionifunzionali extradotazionali anche in ipotesi di anticipata cessazione del mandato stesso per qualsiasi causa. Il rapporto contrattuale costituitoper un periodo inferiore può essere prorogato, una sola volta, alle medesime condizioni, nell'ambito del limite massimo di cinque anni ovvero,per le posizioni funzionali extradotazionali, nell'ambito del mandato elettivo del Sindaco in carica.
4. Il reclutamento è effettuato tramite selezione pubblica cistituita da una prova attitudinale, da una prova scritta e da una prova orale, cosìcome previste dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi parte I e secondo quanto disciplinato dal profilo professionaleapprovato;
5. A seguito della costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in dotazione organica di cui al presente articolo, operatamediante la stipula del contratto individuale, il Dirigente nella cui struttura di incardina il posto, con proprio atto, conferisce l'incarico sul postoin dotazione organica interessato, incardinando il titolare delle funzioni nell'ambito gestionale ed organizzativo dell'ente. Da tale momento ilsoggetto reclutato è legittimato all'assolvimento di ogni attribuzione direttamente o indirettamente connessa con l'incarico affidato.
6. Ai rapporti costituiti ai sensi del presente articolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali dilavoro per il personale a tempo indeterminato del comparto Regioni-autonomie locali, con riferimento al trattamento tabellare iniziale dellacategoria D1, fatta salva la possibilità di integrare quest'ultimo, con provvedimento motivato della Giunta comunale, anche in considerazionedelle specifiche condizioni contrattuali stabilite, della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato e dalla natura del lavoroespletato, con una indennità ad personam nei limiti e secondo i criteri recati dell'art. 110, comma 3, del Tuel, e successive modifiche eintegrazioni, il cui ammontare dovrà, comunque, tener conto di un generale principio di equilibrio e di corrispettività in relazione all'effettivautilità conseguita ed alla concreta situazione del mercato del lavoro. La deliberazione della Giunta comunale dovrà disporre in merito allanatura di tali emolumenti integrativi e al rapporto degli stessi con le voci di retribuzione e/o salario accessorio previste dai contratti collettivi.L'indennità ad personam è finanziata con risorse di bilancio e, pertanto, non nell'ambito degli ordinari fondi di alimentazione dei trattamentiaccessori del personale, così come, pure, la retribuzione di posizione e di risultato del personale assunto ai sensi del comma 2 dell'art. 110 delTuel.7. Si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di alta specializzazione costituiti ai sensi delpresente articolo, le disposizioni di cui all'art. 56 in materia di aspettativa senza assegni.

Articolo 77 - Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene costituito un "Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco". L'ufficioè inserito dal punto di vista organizzativo nel Servizio Segreteria.
2. Le finalità sono rivolte alla collaborazione con il Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo ad esso attribuite per legge eportavoce.
3. L'ufficio è costituito da non oltre due collaboratori, scelti dal Sindaco, tra i dipendenti all'interno dell'ente, ovvero inquadrati come "IstruttoriAmministrativi" (categoria "C", posizione economica "C1") se scelti, dallo stesso, all'esterno. In quest'ultimo caso l'ente non deve averdichiarato il dissesto e non deve versare in situazioni strutturalmente deficitarie.
4. Le modalità di copertura prevista nel caso si provveda a costituire l'ufficio con dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, o con personalenon dipendente da enti pubblici, è con contratto a tempo determinato "intuitu personae" e legato alla durata del mandato stesso.
5. Il personale reclutato dall'esterno e non titolare di rapporto di lavoro con P.A. dovrà essere in possesso dei requisiti generali previsti perl'accesso a rapporti di lavoro con pubbliche amministrazioni, nonché essere in possesso dei requisiti speciali per la categoria "C" (diploma diistruzione secondaria di secondo grado).
6. Nel caso l'ente dichiari dissesto o versi nelle condizioni deficitarie di cui al comma 3 del presente articolo, ed abbia provveduto a costituirel'ufficio con collaboratori esterni con contratti a tempo determinato, i contratti si intendono risolti.

Articolo 78- Ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco – procedimenti assunzionali

1. L'individuazione delle unità di personale addetto all'ufficio alle dirette dipendenze del Sindaco e di cui all'articolo che precede si attuerà mediante pubblicazione dell'avviso di ricerca sul sito web dell'Ente per un periodo di giorni 15. Il personale avrà funzioni di indirizzo e controllo e/o portavoce ed attuazione del programma del Sindaco e funzioni di comunicazione e/o supporto nelle relazioni con i media.
2. Le risultanze delle valutazioni saranno pubblicate sul sito web dell'Ente.
3. L'avviso sarà emesso dal Servizio Personale ed Organizzazione.

Articolo 79 - Uffici di supporto

1. Con determinazione sindacale, oltre all'ufficio di cui al precedente articolo, possono essere costituiti altri uffici di supporto posti alla direttadipendenza funzionale della Giunta o dei Singoli Assessori, al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni di indirizzo e di controllo loroaffidate dalla legge.2. Si rimanda ai commi 3, 4, 5 e 6, dell'articolo precedente, per le modalità di copertura.

Articolo 80 - Servizio ispettivo

1. Il Servizio ispettivo è demandato al Segretario Generale che può anche provvedere, di volta in volta, qualora ne ravvisi la necessità, adesignare un ufficio e/o un funzionario incaricati delle funzioni istruttorie e degli accertamenti del caso.
2. Il Servizio ispettivo, ai sensi dell'art. 1, comma 62, della legge n. 662/1996, ha competenza in materia di conduzione di tutte le indaginiamministrative e della corrispondente attività di controllo in ordine all'adozione di comportamenti, da parte dei dipendenti, anche di qualificadirigenziale, violatori di fondamentali obbligazioni riconnesse al rapporto di lavoro, quali il dovere di esclusività del rapporto di lavoro stesso, ildivieto di cumulo di impieghi e l'assenza di situazioni di incompatibilità ed il necessario rispetto delle disposizioni e dei principi recati dal codicedi comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione nel tempo vigenti. Il Servizio ispettivo, in particolare, può procedere averifiche finalizzate all'accertamento ed all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano lo svolgimento di attivitàsecondarie di lavoro subordinato o autonomo, o di partecipazione indebita ad organi societari da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro atempo parziale.
3. Il Servizio ispettivo può avvalersi, nell'assolvimento della propria attività ispettiva e di controllo, degli organi di polizia, anche giudiziaria,territorialmente competenti.
4. I dirigenti e i responsabili delle strutture dell'ente sono tenuti a rappresentare al Servizio ispettivo, per iscritto, eventuali fatti di propricollaboratori che rappresentino violazione delle norme citate, entro dieci giorni dalla conoscenza dei fatti medesimi.
5. In caso di accertamento di violazioni delle disposizioni di cui al comma 2, il Servizio ispettivo trasmette all'ufficio competente per lacontestazione e la gestione dei procedimenti disciplinari, entro dieci giorni dall'accertamento della violazione, una dettagliata relazione dei fattirilevati, per il seguito di competenza. Il Servizio, di norma, opera le verifiche finalizzate all'accertamento delle violazioni nel termine di ventigiorni dall'apertura dell'istruttoria o dall'attivazione della verifica.

Articolo 81 - Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1. La gestione del contenzioso del lavoro è attribuita al Servizio Personale ed Organizzazione di concerto con il Segretario Generale.
2. Qualora ritenuto necessario al fine di assicurare l'efficace svolgimento dell'attività stragiudiziale e giudiziale relativa alle controverse l'Ufficiopuò avvalersi di collaborazioni esterne anche ai fine della rappresentanza in giudizio

Articolo 82 - Comitato direttivo

1. E' istituito un comitato direttivo composto dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Area.
2. Il Comitato direttivo ha il compito di assicurare la migliore integrazione e cooperazione nel sistema direzionale dell'amministrazionecomunale per lo svolgimento di compiti propositivi e consultivi in ordine ad aspetti organizzativi, funzionali, gestionali ed erogativi di interessegenerale dell'ente, e per l'assolvimento di attività di programmazione, raccordo e coordinamento delle attività di gestione amministrativa,finanziaria e tecnica di competenza delle diverse Aree
3. Il comitato è presieduto e convocato dal Segretario Generale con periodicità fissa e/o secondo necessità. Se il predetto è assente oimpedito, la presidenza del Comitato viene affidata ad un dirigente designato dai dirigenti stessi o al vicesegretario.
4. Nella salvaguardia delle competenze del Segretario Generale, le decisioni assunte dal Comitato, appositamente verbalizzate e comunicate alSindaco, rappresentano linee di indirizzo operativo per l'attività dei Dirigenti e di tutti i Responsabili di strutture organizzative.
5. A tal fine, il Comitato direttivo, in particolare, formula proposte e pareri relativi:a. alla predisposizione e ai contenuti del PEG - PDP, prima della sua approvazione da parte della giunta comunale;b. alla elaborazione dei programmi e dei progetti speciali di attività del comune, con la indicazione delle relative previsioni di bilancio;c. alla individuazione delle attività da promuovere con criteri di priorità;d. alla determinazione delle direttive generali per favorire il coordinamento delle iniziative rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;e. alla valutazione dei provvedimenti e delle iniziative in materia di organizzazione e di procedure, necessari per la attuazione dellaprogrammazione comunale e per favorire la semplificazione degli adempimenti e la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;f. alla attribuzione di nuove competenze alle strutture organizzative;g. al piano triennale ed annuale dei fabbisogni di personale;h. al piano di formazione del personale.i. esercita altre attribuzioni eventualmente conferite dalla Giunta e/o dai Regolamenti dell'Ente.
6. Il Segretario generale può adottare apposite modalità relative al funzionamento interno del comitato.
7. Alle riunioni del Comitato, su valutazione del suo Presidente, possono essere invitati, in relazione agli argomenti da trattarsi, dipendentidell'Ente o delle sue articolazioni (aziende, istituzioni, società).
8. Gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno sono comunicati al Sindaco e agli Assessori competenti, che potranno intervenire.
9. I verbali delle riunioni del Comitato sono comunicati al Sindaco ed agli Assessori.


 

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