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Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (Parte prima) in vigore dal 19/01/2021 - Articoli da 1 a 15

In vigore dal 19/01/2021 approvato con deliberazione G.C. approvato con deliberazione G.C. n. 179 del 30/12/2020

 

 

Articolo 1 - Autonomia organizzativa

Nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento, in conformità ed in attuazione di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Quarrata, l'autonomia funzionale ed organizzativa del Comune di Quarrata è piena e si esercita attraverso i poteri regolamentari e, nei limiti della regolamentazione, attraverso l'esercizio delle autonome competenze degli organi di governo e dei dirigenti.

Articolo 2 – Definizioni e richiami normativi

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "Tuel" il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
b) per "Dlgs n. 165/2001" il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; › per "Dlgs n. 150/2009" il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni;
c) per "Regolamento" il presente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi assunto ai sensi dell'art. 89 del Tuel;
d) per "Ccnl" il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;
d) per "C CI " il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato presso l'amministrazione comunale;
e) per "ente" o "amministrazione" l'amministrazione comunale;
f) per "Peg" il piano esecutivo di gestione dell'ente;
g) per "Pdp" il piano delle performance relativo al personale dipendente;
h) per "Dup" il documento unico di programmazione;
i) per "Dirigente" il personale cui sia stato affidato un incarico di posizione dirigenziale.
2. Le definizioni di cui sopra devono intendersi, ai fini del presente Regolamento, quali definizioni di tipo dinamico, i cui riferimenti, pertanto, sono direttamente ed automaticamente operati al testo vigente al momento dell'applicazione delle disposizioni regolamentari che le richiamano.

Articolo 3 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'assetto organizzativo del Comune di Quarrata, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, le forme di coordinamento, l'esercizio delle funzioni di direzione, le linee procedurali di gestione del personale.
2. La normativa contenuta nel presente Regolamento definisce la sintesi della disciplina organizzativa del Comune di Quarrata. Ad essa dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari, relativamente alle parti inerenti materie organizzative

Articolo 4 - Principi generali di organizzazione

1. L'organizzazione dell'amministrazione è costantemente ispirata ai criteri di cui all'art. 2, commi 1 e 1- bis , del Dlgs n. 165/2001, come di seguito specificati:
a) finalizzazione degli assetti organizzativi e gestionali ai compiti, agli scopi e ai piani di lavoro dell'amministrazione, anche attraverso la costante verifica e la dinamica revisione degli stessi, da effettuarsi periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attività nell'ambito del piano esecutivo di gestione e del Documento unico di programmazione;
b) flessibilità, a garanzia dei margini d'operatività necessari per l'assunzione delle determinazioni organizzative e gestionali da parte dei dirigenti e dei responsabili delle strutture organizzative;
c) omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;
d) interfunzionalità degli uffici;
e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico alle esigenze dell'utenza;
g) responsabilizzazione e collaborazione del personale dipendente;
h) flessibilizzazione, in genere, nell'attribuzione, alle strutture organizzative, delle linee funzionali e nella gestione delle risorse umane;
i) autonomia e responsabilità nell'esercizio delle attribuzioni gestionali, anche delegate;
l) riconoscimento del merito nella erogazione distintiva del sistema premiale destinato al personale dipendente;
m) valorizzazione della comunicazione, intesa come strumento di trasparenza e condivisione finalizzato a facilitare i processi decisionali e a semplificare i procedimenti anche al fine di incrementare, nei dipendenti, il senso di appartenenza all'Ente.
2. L'organizzazione dell' Ente costituisce strumento di conseguimento degli obiettivi propri del funzionamento dell'amministrazione. Il processo di revisione organizzativa si sviluppa su due livelli di competenza: la macro organizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative di massima dimensione, di competenza dell'organo di governo nell'ambito del piano esecutivo di gestione o, comunque, di analoghi strumenti di programmazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Dlgs n. 165/2001, e la micro-organizzazione, rappresentata dalla determinazione degli assetti organizzativi interni alle strutture di massima dimensione, affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Dlgs n. 165/2001.

Articolo 5 - Principio di distinzione

1. Gli organi di governo del l’Ente esercitano le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti necessari, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Fatte salve le competenze a essi rimesse dal Tuel, e s.m.i., e dallo Statuto, agli organi di governo spettano, in particolare:
a) l'adozione di atti normativi e di indirizzo interpretativo e applicativo a valenza generale;
b) la definizione degli obiettivi da perseguire, delle priorità, dei piani e dei programmi da realizzare, nonché l'emanazione delle direttive e degli indirizzi generali per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti;
c) l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare per il conseguimento delle diverse finalità e la loro assegnazione ai settori dell'Ente;
d) la definizione di direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, garantendo adeguati margini di discrezionalità alle determinazioni operative e gestionali da assumersi da parte dei dirigenti;
e) la definizione dei criteri generali in materia di ausilii finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
f) l'adozione della direttiva e degli atti di indirizzo sulla contrattazione collettiva integrativa nelle materie oggetto di negoziazione e l'autorizzazione, in favore del soggetto competente, alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi integrativi di lavoro in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente; g) le nomine, le designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni di legge e di regolamento; h) le richieste di pareri agli organi consultivi, alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato.
3. Sono di competenza del Sindaco, in particolare, le seguenti attribuzioni:
a) la nomina del Segretario Generale; b) l'affidamento e la definizione degli incarichi dirigenziali, secondo le prescrizioni di legge e di Statuto;
c) l'attribuzione delle funzioni di vicesegretario generale a personale dipendente dell'amministrazione dotato dei necessari requisiti e qualifica;
d) l'individuazione dei responsabili e dei collaboratori da assegnare agli uffici posti alle dirette dipendenze sue, della Giunta o degli assessori;
e) l'esercizio della rappresentanza dell'ente, anche in giudizio, con conseguente potere di promuovere cause, di resistere, di conciliare o di transigere;
f) la nomina del/i componente/i il Nucleo di valutazione (o Oiv);
g) l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
4. Ai dirigenti compete l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, come meglio evidenziato dalle successive norme del presente Regolamento.

Articolo 6 - Compiti di programmazione

1. La programmazione dell'attività comunale si fonda sulla formulazione di obiettivi di governo concreti, definiti ed oggettivamente realizzabili, la cui pratica attuazione rientra nelle competenze tecniche dei dirigenti e dei responsabili degli uffici.
2. L'amministrazione promuove e persegue il massimo livello possibile di condivisione tecnica, da parte della dirigenza, delle scelte politiche liberamente operate dagli organi di governo, nel rispetto dei distinti ruoli, tramite idoneo confronto.
3. Ai fini di cui al comma 2, e ferme restando le prerogative esclusive degli organi di governo in ordine alla definizione delle strategie da adottare e alla scelta degli obiettivi politici, il confronto deve tendere al conseguimento della massima condivisione possibile, da parte dei dirigenti, esclusivamente sotto il profilo specifico della realizzabilità tecnica dei piani di lavoro, in rapporto alle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione e in funzione dei tempi di realizzazione, nonché delle condizioni e delle circostanze tutte incidenti sulla corretta realizzazione stessa

Articolo 7 - Principi di organizzazione del lavoro

1. L'organizzazione del lavoro del personale persegue l'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi ed è fondata sulla partecipazione dei dipendenti e sulla loro adeguata e piena responsabilità e professionalità.
2. All'interno del sistema di programmazione, l'organizzazione del lavoro assicura una corretta distribuzione dei carichi di lavoro, nell'ambito dell'unitarietà di tutti i compiti, con riferimento agli specifici progetti di attività.
3. L'organizzazione del lavoro è improntata alla certezza e semplicità delle procedure, alla razionalità del sistema informativo e informatico.
4. La flessibilità di utilizzo del personale è condizione per l'accrescimento della professionalità, dell'esperienza e della collaborazione tra gli operatori.
5. Il confronto con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali viene garantito con le modalità e per gli ambiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro

Articolo 8 - Programmi operativi di attività

1. La realizzazione dei programmi ed indirizzi del Consiglio, della Giunta e del Sindaco è affidata alla struttura operativa del Comune di Quarrata.
2. Sulla base degli atti di programmazione gestionale (definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi, direttive) e delle direttive del Sindaco e della Giunta, i Dirigenti predispongono programmi operativi di attività.
3. I programmi operativi di attività, ordinaria e di progetto, devono essere coerenti con gli obiettivi fissati dagli organi di governo e debbono essere elaborati garantendo una distribuzione razionale dei carichi di lavoro.

 

 

Articolo 9 - Qualità dei servizi

1. I dipendenti assegnati a strutture che erogano servizi adottano ogni possibile strumento teso a favorire e valorizzare le relazioni con i cittadini.
2. I Dirigenti adottano sistemi di analisi sistematica della qualità dei servizi erogati, anche attraverso l'utilizzazione di tecniche di rilevazione della qualità percepita dagli utenti.

Articolo 10 - Articolazione della struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale, funzionale alla produzione dei servizi erogati, si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.
2. La determinazione delle unità organizzative di massima dimensione, convenzionalmente definite "Aree", è operata dalla Giunta, nell'ambito dell'esercizio della facoltà di macro-organizzazione, ed è finalizzata alla costituzione di aggregati di competenze omogenee tra loro combinate in funzione del migliore conseguimento degli obiettivi propri del programma di governo dell'ente, in funzione della duttilità gestionale interna alle strutture e della loro integrazione.
3. L'entità, la dimensione e i contenuti funzionali delle unità organizzative di cui al precedente comma sono definiti dalla Giunta, ovvero ridefiniti, ove necessario, per le finalità predette, nell'ambito del piano esecutivo di gestione ovvero con distinto provvedimento in concomitanza all'approvazione del predetto piano esecutivo di gestione o, comunque, di analoghi strumenti di programmazione.
4. Nell'ambito organizzativo definito ai sensi del presente articolo, possono essere istituite unità organizzative autonome per lo svolgimento di funzioni di staff e/o per l'erogazione di servizi strumentali, sia di elevato contenuto tecnico-specialistico, sia di supporto all'azione degli organi di governo ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Tuel. Possono essere costituite, altresì, unità organizzative di progetto con carattere temporaneo, per il conseguimento di obiettivi specifici, anche intersettoriali, quando si renda necessario od opportuno, in quest'ultimo caso, l'apporto professionale di risorse facenti capo a dimensioni organizzative diversificate.
5. In ogni caso l'amministrazione ha ampia facoltà di definire l'assetto organizzativo delle strutture di massima dimensione e di quelle indicate al comma precedente, ancorché per le finalità di cui al comma 2, utilizzando ogni possibile e razionale formula strutturale ed organizzativa strumentale al migliore conseguimento degli obiettivi istituzionali.
6. La revisione delle strutture organizzative può essere effettuata, eccezionalmente, anche dopo l'approvazione dello strumento di programmazione esecutiva per sopravvenute esigenze di riordino strutturale in funzione degli obiettivi da conseguire. In tal caso, tuttavia, il piano esecutivo di gestione o, comunque, gli analoghi strumenti di programmazione devono successivamente recepire tale previsione e confermare o rideterminare, anche parzialmente, gli obiettivi da conseguire ed il relativo sistema delle risorse assegnate o da assegnare.
7. Le aree sono affidate alla responsabilità gestionale e al coordinamento operativo di posizioni dirigenziali.
8. Ogni Area può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate servizi, in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
9. I servizi possono essere suddivisi in più Uffici. L'Ufficio, quale unità organizzativa di minima dimensione, svolge attività afferenti ed è destinato all'assolvimento di compiti determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della materia propria del servizio di appartenenza, quali, tra gli altri ed in particolare, il diretto espletamento delle attività di erogazione dei servizi.
10. La costituzione, modificazione e soppressione dei servizi e degli uffici competono ai dirigenti responsabili degli stessi, nell'ambito dell'esercizio della facoltà di micro-organizzazione delle Aree, e sono effettuate con specifico riguardo all'ottimale ed efficiente distribuzione dei compiti affidati, in funzione del conseguimento degli obiettivi di periodo ad essi assegnati con il piano esecutivo di gestione o con analoghi strumenti di programmazione.

Articolo 11 - Unità temporanee di progetto

1. Possono essere costituite Unità temporanee di progetto quali unità organizzative autonome finalizzate al conseguimento di obiettivi specifici, anche sub-area e/o con contenuti procedimentali intersettoriali, rientranti nei programmi generali di governo dell'Ente.
2. Le unità temporanee di progetto intersettoriali sono costituite con delibera di Giunta.
3. Gli elementi costitutivi indispensabili per l'adozione del provvedimento d'istituzione di uffici di progetto sono i seguenti:
a) l'individuazione dell'ufficio e della qualificazione assegnata;
b) la durata dell'ufficio ovvero la data di scadenza della relativa istituzione, eventualmente prorogabile;
c) i contenuti progettuali assegnati, gli obiettivi generali e intermedi, nonché la loro scadenza temporale;
d) i procedimenti e le funzioni assegnate, purché non costituiscano sottrazione significativa e rilevante delle funzioni attribuite, ordinariamente, ad altri servizi dell'amministrazione comunale;
e) le eventuali responsabilità di procedimento affidate al responsabile dell'ufficio;
f) gli organici assegnati direttamente, ovvero il gruppo di progetto costituito, anche con dipendenti dell'ente, che rispondono al responsabile dell'ufficio, limitatamente ai contenuti del progetto.
4. La direzione di unità organizzative autonome è assunta da un dirigente incaricato dal Sindaco.
5. Ai responsabili delle unità organizzative di cui al precedente comma può essere attribuita la gestione diretta delle spese per la gestione degli uffici propri, ivi compresi i servizi strumentali in dotazione, ferma restando la relativa legittimazione conseguente al ruolo rivestito o affidato.
6. L'individuazione del responsabile dell'ufficio di progetto intersettoriale spetta al dirigente competente secondo un principio di prevalenza funzionale, che provvede, con proprio atto, nell'ambito delle risorse all'uopo assegnate dagli organi di governo, ovvero, in caso di impossibilità applicativa del predetto criterio, tale individuazione spetta ai dirigenti interessati mediante adozione di atto congiunto. A tale fine possono essere individuati dirigenti dell'Ente, ovvero soggetti esterni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso della qualifica e dei requisiti fissati dalla delibera di istituzione.
7. Le unità temporanee di progetto subarea sono costituite con provvedimento del dirigente competente. In relazione alla complessità dell'obiettivo da perseguire, la responsabilità dello stesso può essere attribuita ad un funzionario o ad un istruttore direttivo, individuato dal dirigente competente, titolare di posizione organizzativa, ove la posizione implichi l'esercizio di funzioni gestionali

Articolo 12 - Linee Funzionali

1. Le linee funzionali delle strutture organizzative rappresentano gli specifici ambiti d'intervento, anche procedimentale ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, di competenza delle strutture stesse.
2. Le linee funzionali trovano compiuta corrispondenza nei compiti istituzionalmente propri dell'amministrazione, quali ad essa attribuiti, trasferiti, delegati o, comunque, esercitati in base al vigente ordinamento in materia. L'elencazione delle funzioni attribuite alla competenza di ciascuna struttura è da ritenersi non esaustiva. L'attribuzione è operata nel rispetto del principio dell'omogeneità funzionale e seguendo criteri di competenza professionale.
3. L'integrazione, la soppressione e la modificazione delle linee funzionali affidate alle strutture organizzative di massima dimensione , spettano alla Giunta che provvede ai necessari od opportuni adeguamenti nell'ambito del piano esecutivo di gestione ovvero con distinto provvedimento, di norma, in concomitanza all'approvazione del predetto piano esecutivo di gestione o di analoghi strumenti di programmazione.

Articolo 13 - Designazione dei responsabili della struttura (servizio ed ufficio)

1. La responsabilità di direzione di Servizio viene assegnata, con atto scritto, dal Dirigente d'Area o, per i servizi individuati come autonomi dall'assetto organizzativo, dal Segretario generale, a personale di ruolo inquadrato nella categoria D, evidenziando l'attività ed i programmi da realizzare, l'attitudine e la competenza professionale necessaria nonché i risultati ottenuti nel corso delle gestioni precedenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente del presente articolo, la direzione del Servizio può essere attribuita a personale esterno con le modalità di reclutamento previste dal presente regolamento ovvero in convenzione con altri Enti.
3. La funzione di Responsabile di Ufficio è attribuita dal Dirigente o dal Segretario Generale con propria determinazione motivata a personale di ruolo inquadrato in categoria idonea alle funzioni da svolgere.
4. Gli incarichi sono attribuiti a tempo determinato e per la durata indicata nell'atto di nomina. La durata dell'incarico non può comunque superare di sei mesi la scadenza dell'incarico del Dirigente/segretario generale che ha provveduto alla nomina.
5 . Con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, la revoca dell'incarico può essere disposta dal soggetto che l'ha conferita in rapporto ad un mutato assetto organizzativo oppure in caso di grave inadempienza o inerzia ovvero in presenza di una valutazione negativa sulle attitudini e sulle capacità del dipendente incaricato.
6 . L'attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
7. L’attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo non comporta a nessun titolo la conseguente assegnazione al titolare dell’incarico di posizione organizzativa, il cui conferimento segue la disciplina prevista dallo specifico regolamento al quale si rinvia

Articolo 14 - Posizioni organizzative

La disciplina delle Posizioni Organizzative dell’Ente è prevista in apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale al quale si rimanda interamente.

Articolo 15 -competenze in materia di organizzazione

1. La Giunta è competente all'adozione dell'atto di definizione della macro-organizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, del Dlgs n. 165/2001 e in applicazione del-l'art. 7, comma 2, del presente Regolamento.
2. Ai dirigenti compete la definizione della micro-organizzazione nell'ambito della struttura organizzativa di preposizione, mediante l'adozione di determinazioni organizzative delle strutture intermedie e di base assunte con i poteri del privato datore di lavoro, in attuazione dei principi di cui all'art. 5, comma 2, del predetto Dlgs n. 165/2001.
3. Tra gli atti di organizzazione delle risorse umane di competenza dirigenziale rientrano quelli di seguito indicati, con enunciazione non esaustiva:
a) i trasferimenti di personale per mobilità interna;
b) i trasferimenti di personale per mobilità esterna;
c) la preposizione di dipendenti alla responsabilità di direzione e coordinamento di unità organizzative e di gruppi di lavoro;
d) la costituzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, nonché l'affidamento della relativa titolarità nei limiti delle risorse ad essi affidate dall'ente;
e) la definizione e la modificazione dei singoli profili professionali e delle connesse mansioni;
f) la valutazione delle prestazioni del personale assegnato;
g) l'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale.
4. In sede di prima applicazione la Giunta dispone la revisione dei profili professionali secondo le esigenze funzionali ed organizzative, fermo restando che a regime la revisione dei profili costituisce aspetto gestionale dei rapporti di lavoro e quindi la competenza spetta al dirigente dell’Area di gestione delle risorse umane, previo confronto, per i profili specialistici di destinazione di norma a una sola Area, con il Dirigente dell’Area interessata.


 

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