APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 49 DEL 23/06/2020
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre, n. 446 e dell'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disciplina l'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali al fine di razionalizzare il procedimento di accertamento tributario e di contenere al minimo le controversie tributarie.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento ai principi generali del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ove compatibili.
1. La competenza alla definizione dell'accertamento con adesione è il responsabile del relativo tributo nella persona del Funzionario della gestione dello stesso o del procedimento.
1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosidette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è deteminabile sulla base di elementi certi. A titolo esemplificativo e non esaustivo non possono essere oggetto di applicazione dell'istituto gli atti di liquidazione di imposta o quegli atti nei quali la base imponibile è costitutita da rendita catastale.
1. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente, con raccomandata A/R ovvero a mezzo pec, di un invito a comparire nel quale devono essere indicati:
a) data e luogo di comparizione;
b) tributo e periodi di imposta oggetto del controllo e suscettibili di accertamento;
c) gli elementi sui quali si fonda l'eventuale pretesa;
d) l'informazione che la definizione dell'accertamento in adesione comporterà l'applicazione delle sanzioni per infedele o omessa denuncia (oppure per le fattispecie previste nelle quali la legge consente la riduzione) nella misura ridotta
e) l'avvertimento che la mancata risposto all'invito impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione con adesione nella successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per i periodi di imposta per i quali è stato formulato l'invito a comparire.
3. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che lo stesso dopo la notifica dell'avviso di accertamento, e semprechè non abbia ricevuto l'invito di cui al comma 1, entro il termine per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante con indicazione, tra le altre cose, di un recapito telefonico. Entro il termine di 15 giorni l'ufficio può formulare l'invito a comparire anche telefonicamente, telematicamente o via fax.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta a impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.
5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile comportando esclusivamente la rinuncia di cui al comma 4, così come la convocazione da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione, sia i termini per il pagamento del tributo. Nel caso che l'istanza, seppur prodotta nei termini, non sia ammissibile perchè esulta dal campo applicativo dell'istituto cosi come definito dall'articolo 3, la relativa presentazione non produrra l'effetto della sospensione dei termini e del pagamento.
1. A seguito del contraddittorio, ove venga concordato l'accertamento con il contribuente, è redatto un atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'imposta. Nell'atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonchè la liquidazione del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme dovute. Nel caso invece non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redigerà un succinto verbale dell'esito negativo.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è esegito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di cui all'articolo 5.
2. E' ammesso il pagamento rateale purchè in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima è versata entro il termine di cui al comma 1. Le successive devono essere versate entro l'ultimo giorno del trimestre. Sugli importi a titolo di tributo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di rateazione in misura pari all'interesso legale calcolato dal giorno successivo al termine di versamento previsto dalla prima rata.
3. Il mancato pagamento anche di una sola rata diversa dalla prima comporta la decadenza del beneficio della rateazione e l'avvio delle procedure di riscossione coattiva degli importi residui a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè dell'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. L'adesione si perfeziona con il versamento delle somme complessivamente dovute, ovvero, con il versamento della prima rata in caso di pagamento rateale.
5. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso originariamente notificato perde efficacia.
6. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo dovuto, o della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia nel caso di importi complessivamente dovuti, per singolo anno e singolo tributo, di ammontare superiore a 15.000 euro. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'accertamento con adesione.
7. L'accertamento definito con adesione non è impugnabile dal contribuente, nè integrabile o modificabile da parte dell'ufficio salvo il caso in cui non venga a conoscenza di ulteriori e nuovi elementi in base al quale è possibile accertare un maggior imponibile rispetto a quello definito.
1. Il presente regolamento decorre dal 1° gennaio 2020.