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Regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle associazioni iscritte al pubblico registro

Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45/2008 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2016.

 

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

  1. Il Comune di Quarrata valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione alla vita cittadina. A tal fine è istituito il Pubblico Registro delle Associazioni del Comune di Quarrata con lo scopo di dare attuazione a quanto stabilito agli art. 13 e 14 dello Statuto comunale.
 

Articolo 2 - Ruolo dell'associazionismo e definizione

  1. Fermo restando l'autonomia negoziale delle associazioni, riconosciuta dal vigente ordinamento, il Comune riconosce loro, nell'ambito dei loro rapporti con l'Ente, un ruolo di consultazione e di partecipazione, nonché di collaborazione come espressamente stabilito all'art. 13 comma 2 dello Statuto Comunale.
  2. Rientrano nell'ambito delle "forme associative", e quindi possono chiedere l'iscrizione al Pubblico Registro, i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni riconosciute e non riconosciute ai sensi del codice civile, e tutte le realtà appartenenti al terzo settore che perseguono finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, finalità ambientali, storiche, di tutela dei diritti collettivi, di promozione dello sport, finalità solidaristiche, di cooperazione nazionale ed internazionale ed altro, purché in possesso delle caratteristiche di cui all'articolo seguente del presente regolamento.
 

Articolo 3 - Requisiti delle associazioni

  1. Possono richiedere di essere iscritti al Pubblico Registro le formazioni sociali aventi le seguenti caratteristiche:
    1. essere regolarmente costituite nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile, siano esse associazioni riconosciute o associazioni non riconosciute;
    2. avere sede nel territorio comunale; si specifica altresì che è consentito l'iscrizione anche a quelle associazioni aventi sede in altro comune ma con una sede distaccata all'interno del comune di Quarrata;
    3. non avere scopo di lucro né finalità politiche, e che questo si possa evincere chiaramente dallo Statuto o dall'Atto Costitutivo dell'associazione stessa;
    4. l'attività o gli scopi delle formazioni sociali non devono essere contrari alla Costituzione della Repubblica Italiana, alle sue leggi fondamentali o ai principi fondamentali dell'ordinamento;
    5. l'organizzazione interna deve ispirarsi al principio democratico, desumibile dal proprio Statuto o dall'Atto Costitutivo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo gli organi interni devono essere eletti con sistema democratico, etc).
  2. Non è requisito di iscrizione al registro comunale la preventiva iscrizione in albi regionali o provinciali.
 

Articolo 4 - Modalità di iscrizione

  1. La domanda di iscrizione al Pubblico Registro, sottoscritta dal Presidente dell’Associazione, deve obbligatoriamente:
    1. indicare le generalità del rappresentante e di un suo eventuale delegato;
    2. indicare la sede sociale e, eventualmente, la sede distaccata;
    3. indicare il numero degli iscritti;
    4. indicare l’elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
    5. dichiarare che l’associazione non ha scopo di lucro e si ispira a criteri di trasparenza verso i soci;
    6. dichiarare che l’associazione non è affiliata a nessuna organizzazione segreta e non costituisce, direttamente o indirettamente, articolazione di alcun partito politico;
    7. impegnarsi a comunicare entro 60 giorni al Sindaco l’intervenuto scioglimento o altre modifiche all’assetto sociale o alle altre circostanze che possono influire sull’iscrizione a detto Pubblico Registro;
    8. presentare una breve relazione sull’attività svolta nei 12 mesi precedenti la richiesta di iscrizione, oppure, per le neo associazioni, una breve relazione nella quale dar conto dell’attività che si intende svolgere.
  2. Le formazioni non aventi sede nel territorio comunale potranno chiedere l'iscrizione a condizione che vi abbiano una sede distaccata, che operi all'interno del territorio comunale. In particolare in questi casi la formazione sociale dovrà:
    1. presentare una relazione descrittiva nella quale si dia conto dell'attività svolta all'interno del territorio comunale di Quarrata;
    2. indicare le generalità del rappresentante legale o del delegato;
    3. indicare la sede della sezione distaccata.
 

Articolo 5 - Formazione dell'albo

  1. In seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, il competente ufficio avvierà il procedimento di formazione del Pubblico Registro mediante la pubblicazione di un avviso. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione.
  2. Le domande verranno esaminate da una commissione costituita dal responsabile del servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dal responsabile del servizio Cultura e Comunicazione, dal responsabile dei Servizi Sociali e dal responsabile della Protezione Civile. I risultati dell'istruttoria verranno comunicati alla Giunta Comunale per la deliberazione di iscrizione.
  3. L'istruttoria dovrà completarsi entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il ricevimento delle domande di iscrizione. In ogni caso, nello svolgimento dell'istruttoria potranno essere chiesti elementi integrativi e/o chiarimenti: al riguardo il termine dei 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria si intende interrotto e inizierà nuovamente a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa.
  4. Terminata l'istruttoria l'iscrizione al Pubblico Registro viene adottata con deliberazione della Giunta Comunale.
  5. Sarà cura del responsabile del procedimento informare tempestivamente le associazioni le cui domande di iscrizione siano state respinte, comunicando le motivazioni di tale decisione. In questo caso l'associazione potrà richiedere motivatamente entro 15 giorni dal ricevimento del diniego, il riesame della propria richiesta. Su tale riesame si esprime in ogni caso la Giunta Comunale, previo parere non vincolante della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo.
 

Articolo 6 - Aggiornamento dell'albo

  1. Le associazioni potranno in qualunque tempo chiedere l’iscrizione al Pubblico Registro presentando la documentazione di cui all’art. 4. L'istruttoria del caso verrà curata dal Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali con cadenza almeno annuale per valutare le eventuali nuove richieste.
  2. abrogato
  3. L'iscrizione di nuove associazioni così come la cancellazione dal Pubblico Registro dovrà essere disposta dalla Giunta Comunale, così come disposto dall’art. 7.
 

Articolo 7 - Cancellazione dall'albo

  1. Qualora l'associazione iscritta al Pubblico Registro perda uno dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione, come disposto dall'art. 3 del presente regolamento, si procederà alla sua cancellazione.
  2. La partecipazione diretta delle associazioni a competizioni elettorali di ogni genere, comporterà il divieto di iscrizione al Pubblico Registro e, se questa è già avvenuta, l'immediata cancellazione.
  3. L'inattività protratta per almeno un anno comporta la cancellazione.
  4. La cancellazione dovrà essere preceduta da un procedimento di contestazione, con assegnazione di un termine massimo di 60 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.
  5. In ogni caso, la cancellazione è deliberata dalla Giunta Comunale, previa istruttoria della commissione.
 

Articolo 8 - Pubblicità

  1. Il registro delle forme associative è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale, completo di denominazione dell'associazione iscritta, rappresentante legale o delegato, sede ed eventuali recapiti dell'associazione stessa.
 

Articolo 9 - Norme finali

  1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le normative previste dal vigente D. Lgs 267/2000.
 
 

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