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Regolamento per il rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori del comune di Quarrata

 

Approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 20/06/2019

 

INDICE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO II - PATROCINIO LEGALE

 

CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

 

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

 
 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quantoprevisto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, lecondizioni, i presupposti, le modalità e le procedure perl’ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o per ilrimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e degliamministratori comunali, nei procedimenti di responsabilità civile openale o amministrativa-contabile aperti nei confronti degli stessi.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale con rapporto dilavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato, nonchè alSindaco e agli amministratori che vengano coinvolti in procedimentigiudiziari per atti e/o fatti connessi all’esercizio del mandato,oltre che al Segretario Generale.
2. Non possonoessere ammessi al patrocinio legale o rimborsate spese legali afavore dei seguenti soggetti:
a. soggetti esterniall’Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi,ancorché obbligatori per legge;
b. collaboratoriesterni, lavoratori interinali, consulenti dell’Ente e comunquecoloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazioneorganica con il Comune.

 

Art. 3 - Esclusioni

1. Non è consentita l’ammissione al patrocinio o il rimborso dellespese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente oamministratore, ovvero in cui il dipendente o amministratore siaparte attrice e non convenuto.

 

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevoledel procedimento" deve intendersi:
a. in materiapenale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente,intervenga decisione che esclude ogni responsabilità a carico deldipendente;
b. in materiacivile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente daogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale cheextracontrattuale;
c. in materiacontabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno nonè stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi ocommissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente inviolazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendoloesente da responsabilità per danno erariale.
2. Si ha conclusionefavorevole anche in caso di archiviazione del procedimento in faseistruttoria, qualora in questa sede venga esclusa la responsabilitàdel dipendente.

 

Art. 5 - Istanza

1. Il dipendente o l’amministratore, per poter essere ammesso alpatrocinio ovvero al rimborso delle spese legali, nei casi previsti especificati dal presente regolamento, deve presentare istanza scrittaal responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negozialinel termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell’attogiudiziario, salvo comprovato legittimo impedimento.
2. L’istanza èredatta in carta semplice e deve contenere:
a. la richiesta diammissione al patrocinio, o di rimborso delle spese legali, el’indicazione del procedimento cui si riferisce;
b. copia dell’attogiudiziario notificato;
c. la comunicazionedel nominativo del legale scelto corredata di preventivo di parcellaonde verificare il non superamento dei parametri massimi stabilitiper gli onorari forensi (oggi approvate con DM 55 del 10/03/2014) el’adozione dei provvedimenti di competenza.
Il compenso indicatodovrà essere distinto per le diverse fasi di giudizio, al fine dipotere quantificare e, conseguentemente, consentire il rimborsolimitatamente all’attività effettivamente espletata;
d. la dichiarazionedella eventuale stipula di polizze che potrebbero conferirgli ildiritto ad ottenere il rimborso di oneri difensivi da compagnie diassicurazione;
e. l’impegno acomunicare, alla definizione della causa, l’esito del giudizio e atrasmettere copia del provvedimento finale.

 

Art. 6 - Procedimento

1. Il Servizio Affari Generali e Attività negoziali, ricevutal’istanza del dipendente, valuta preventivamente i requisiti e lecondizioni previsti dal presente regolamento, procede a trasmetterel’istruttoria alla Giunta Comunale che con deliberazione motivatapuò procedere:
a) all’ammissioneo al diniego del riconoscimento del patrocinio legale;
b) all’ammissioneal regime di rimborso delle spese legali, ovvero al diniego.
2. Il patrociniolegale opera allorquando l’Amministrazione Comunale, sindall’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penaleo contabile-amministrativa nei confronti del dipendente, ritenendo lasussistenza dei presupposti indicati nella legge e nel presenteregolamento, non ritenendo sussistente neanche in via potenzialealcun conflitto di interesse con l’ente, riconosce il patrociniolegale e si impegna a liquidare, in caso di esito positivo delgiudizio, e qualora ne permangano le condizioni, i relativi oneri didifesa.
3. Il rimborso dellespese legali opera a seguito di valutazione ex post della sussistenzadei presupposti, allorquando l’Amministrazione, non avendoriconosciuto ex ante il patrocinio sin dalla apertura delprocedimento per la presenza di un conflitto di interessi, rifonde aldipendente le spese legali sostenute solo successivamente alpassaggio in giudicato della sentenza di assoluzione che concludefavorevolmente, per il dipendente, il procedimento escludendonel’elemento psicologico del dolo e della colpa grave.
4. Il ServizioAffari Generali e Attività Negoziali, a seguito dell’ammissione alpatrocinio legale, provvede ad adeguare l’accantonamento al fondospese legali.


 

Art. 7 - Obbligatorietà

1. I dipendenti o amministratori che non provvedano agli adempimentiprevisti nei tempi e con le modalità prescritte nel presenteregolamento non saranno ammessi al patrocinio legale e al rimborsodelle spese legali.

 

CAPO II - PATROCINIO LEGALE

 

Art. 8 - Condizioni per l’ammissione

1. Il riconoscimento del patrocinio legale opera solo in presenza dicapi di imputazione o di addebiti di responsabilità il cui nesso dicausalità sia direttamente legato all’esercizio di una attivitàresa in nome e per conto dell’Ente e direttamente connessaall’espletamento di un servizio od all’adempimento dei compitid’ufficio.
2. I fatti e gliatti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devonoessere imputabili direttamente all’Amministrazione nell’eserciziodella relativa attività istituzionale. Non è prevista la tutela diinteressi diretti ed esclusivi del pubblicodipendente/amministratore.
3. L’ammissione alpatrocinio legale è subordinata, pertanto, alla preventiva verificadei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
a. Esistenza diesigenze di tutela di interessi e diritti, anche della propriaimmagine, facenti capo all’Amministrazione;
b. Rapporto organicodi servizio che deve sussistere fra soggetto ammesso edAmministrazione al momento della commissione del fatto oggetto delprocedimento;
c. Inerenza deifatti: deve accertarsi la diretta connessione del contenziosoprocessuale con l’amministratore o l’ufficio rivestito daldipendente. Gli atti e i fatti che costituiscono oggetto delprocedimento giudiziario devono essere stati posti in esserenell’espletamento del servizio e nell’adempimento di mansioni edei doveri d’ufficio e per la realizzazione dei fini dell’Ente.
d. carenza diconflitto di interessi: in merito agli atti e fatti contestati aldipendente/amministratore deve accertarsi la coincidenza tra gliinteressi dell’Ente e quelli del dipendente, il quale devono averagito nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione e non perfini personali; pertanto, deve valutarsi la sussistenzadell’eventuale situazione di contrasto tra i fatti e gli atticompiuti rispetto al perseguimento degli interessi propridell’Amministrazione.
Il conflitto diinteressi deve ritenersi comunque sussistente:
a. quando ilprocedimento civile, penale o contabile sia attivato dall’Ente;
b. quando, aprescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimentogiudiziale, il fatto contestato abbia comportato l’irrogazione diuna sanzione disciplinare al dipendente superiore a quella minimaprevista dal codice disciplinare. In ipotesi in cui si verifichil’archiviazione del procedimento disciplinare, si deve ritenere nonsussistente il conflitto di interesse.

 

Art. 9 - Svolgimento del patrocinio legale

1. Il dipendente/amministratore che ha richiesto il patrocinio deveinformare tempestivamente l’amministrazione dell’andamento delgiudizio.
2. Il patrocinio puòessere concesso per massimo 2 avvocati.
3. L’Amministrazioneliquida ai legali incaricati, ed agli eventuali consulenti di parte(sempre nel limite massimo di 2), le parcelle relative all’attivitàprofessionale svolta solo a consuntivo, salvo i casi di cui all’art.11. Resta inteso che l’Amministrazione potrà procedere allaliquidazione del compenso nei limiti delle tariffe forensi vigenti.

 

CAPO III - RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

 

Art. 10 - Procedura

1. L’istanza del dipendente/amministratore viene ammessa al regimedel rimborso delle spese legali qualora non si ravvisi, fermirestando gli altri requisiti previsti dall’art. 8, un potenzialeconflitto tra gli interessi dell’Ente e quelli del dipendente oamministratore, emergente nell’atto che dispone l’archiviazione ol’assoluzione del dipendente o amministratore, da rilevarsi in sededi istruttoria di ammissione al beneficio.
2. Con ilprovvedimento deliberativo di ammissione al regime del rimborso dellespese legali, il Responsabile del Servizio Affari Generali e AttivitàNegoziali definisce la spesa sulla base del preventivo di parcellarimesso dal legale, o dai legali, e contenuto nella domanda di cuiall’art.5. In caso di preventivo di importo superiore alla tariffaprofessionale, l’Amministrazione procederà al rimborso solo neilimiti della tariffa, rimanendo a carico deldipendente/amministratore la parte eccedente. Quindi, dopo laprevisione delle somme necessarie al competente capitolo di spesaattingendo agli accantonamenti effettuati, il Responsabile delServizio Affari Generali e Attività Negoziali provvede all’impegnodi spesa.
3. Il rimborsoavviene su richiesta dell’interessato e a condizione che questiabbia comunicato all’Ente l’apertura del procedimento nei propriconfronti, nei modi e nelle forme previsti nel presente regolamento.
4. A tal fine, ildipendente o amministratore trasmette al responsabile delprocedimento i seguenti documenti:
a) copia dellasentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità,del dipendente o dell’amministratore per i fatti o gli atticontestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito delladichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria del giudicecompetente;
b) parcellaanalitica quietanzata, sottoscritta dal legale che ha curato ladifesa;
c) dichiarazione dinon aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di impreseassicurative e altri soggetti.
5. Il responsabiledel procedimento, ai fini del rimborso delle spese legali, verifica:
a. Che ildispositivo della sentenza configuri una conclusione favorevole delprocedimento;
b. Che lo stessodispositivo escluda qualsiasi responsabilità del dipendente.
Nel caso in cuiemergano responsabilità disciplinari, si dà corso al procedimentostesso, secondo le norme di legge e del CCNL. La piena conoscenza deifatti e quindi il termine per la decorrenza del procedimento o delsuo riavvio, è fissato nel momento della trasmissione deldispositivo della sentenza definitiva all’Ufficio per iprocedimenti disciplinari od al competente Dirigente, secondo lagravità delle infrazioni commesse. Qualora il procedimentodisciplinare si concluda con l’archiviazione, ovvero con unasanzione non superiore a quella minima prevista dal codicedisciplinare, si potrà dare luogo al rimborso delle spese legali.
c. Che il rimborsodelle spese legali non sia previsto dalle tutele assicurativedell’Ente. Qualora sia invece previsto, trasmette la documentazionealla compagnia assicurativa.
d. Che, in ognicaso, dal dispositivo della sentenza non emerga un conflitto diinteressi fra amministrazione e dipendente.

 

Art. 11 – Anticipazioni

1. Il dipendente ammesso al regime del rimborso delle spese legalipuò chiedere anticipazioni per la liquidazione delle parcelle delproprio legale, nel limite del 25% delle spese da sostenere: ciò èprevisto solo in caso di emissione di un provvedimentogiurisdizionale favorevole ancorchè non definitivo. A tale scopo,allega alla domanda copia del provvedimento giurisdizionale medesimo,nonchè copia della parcella quietanzata. La concessionedell’anticipazione è subordinata al verificarsi di tutti gli altripresupposti, diversi dalla definitività della decisione, previstidal presente regolamento per il rimborso.
2. In caso diconclusione non favorevole, l’anticipazione viene recuperata con lestesse modalità previste per i sequestri e pignoramenti delleretribuzioni, comprensiva degli interessi legali.
3. L’anticipazioneviene concessa nei limiti della capienza delle retribuzioni deldipendente fino al pensionamento obbligatorio.

 

CAPO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

 

Art. 12 - Giudizi contabili

1. Nei giudizi davanti alla Corte dei Conti, l’Ente non assume ladifesa ma eventualmente rimborsa le spese legali. In tali casi, ilrimborso può essere effettuato esclusivamente in caso di definitivoproscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell’art. 3 D.L.543/96, convertito dalla L. 639/96 . Sono esclusi i casi diarchiviazione, prescrizione, estinzione, fasi preliminari o decisioniin rito. In ogni caso, ai sensi dell’art. 10 bis, comma 10, D.L.203/05, convertito con modifiche nella L. 248/05, è dovuto ilrimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che,definendo il giudizio, liquidi l’ammontare degli onorari e deidiritti spettanti alla difesa del prosciolto.

 

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si estendono, in quantoapplicabili, anche alle controversie non ancora definite in relazionealle quali l’Amministrazione abbia espresso il proprio gradimentoal legale nominato dal dipendente od amministratore sottoposto agiudizio. A tali controversie si applicano le disposizioni sulrimborso delle spese legali.
2. Sono ammesse alrimborso le istanze degli amministratori comunali riferite a sentenzeemesse dopo l’entrata in vigore del presente provvedimento.

 
 

Art. 14 - Polizza assicurativa

1. L’Ente può tutelare i dipendenti e gli amministratoristipulando apposita polizza di copertura delle spese legali. Lacopertura garantisce l’assunzione a carico della Assicurazionedelle spese sostenute dall’Ente per la difesa del dipendente edell’amministratore nel processo civile e/o penale.
2. Il Responsabiledel procedimento competente in materia assicurativa, non appena siastato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrociniolegale o del rimborso delle spese legali, ne dà immediatacomunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventualedocumentazione giustificativa, ai fini dell’attivazione dellapolizza di tutela legale.
3. La polizza copretutte le spese per l’assistenza legale, compresi gli onorari allegale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nellapolizza.
4. Le eventualispese eccedenti gli importi rimborsabili dalla Assicurazione sono acarico del Comune.
5. In nessun caso èpossibile assicurare dipendenti e Amministratori per laresponsabilità civile e contabile di fatti e atti propri versol’Ente.

 
 

Comune di Quarrata

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