Approvato con atto C. C. 15/2019;
1.Ilpresente regolamento, adottato nell'ambito della potestà previstadall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446ed in attuazione dell’articolo 6, del decreto legge 23 ottobre2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136,disciplina la definizione agevolata delle controversie tributariependenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge.
2.Aifini del presente regolamento, per Comune si intende il Comune diQuarrata.
1.Sonodefinibili le controversie tributarie in cui l'atto introduttivo delgiudizio sia stato notificato al Comune entro il 24 ottobre 2018 eper le quali, alla data di presentazione della domanda previstadall'articolo 3, il processo non si sia concluso con pronunciadefinitiva.
2.Ladefinizione agevolata è ammessa per le controversie aventi adoggetto atti impositivi emessi dal Comune.
1.Ilcontribuente che intende aderire alla definizione agevolata devepresentare entro il 31 maggio 2019 distinta domanda per ciascunacontroversia autonoma, anche in caso di ricorso cumulativo. Percontroversia autonoma si intende quella relativa a ciascun attoimpugnato.
2.Ladomanda di definizione, esente da imposta di bollo, dovrà essereredatta sull'apposito modello predisposto e messo a disposizione dalComune e potrà essere presentata dal contribuente o soggettodelegato direttamente all'ufficio protocollo comunale, spedita amezzo raccomanda A/R, allegando documento di identità in corso divalidità, oppure trasmessa per posta elettronica certificata efirmata digitalmente dal contribuente o soggetto delegato.
1.Aifini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, ilsoggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi èsubentrato, o che ne ha comunque la legittimazione, può definire lacontroversia, tenuto conto dello stato in cui la stessa si trovava edell’esito delle pronu n cedepositate alla data del 24 ottobre 2018, con il pagamento deiseguenti importi:
a)del 100 per cento dell'imposta, in caso di soccombenza delcontribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato otrasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale;
b)del 90 per cento dell'imposta nel caso in cui:
-il ricorso era iscritto presso la segreteria della Commissionetributaria provinciale;
-il ricorso era iscritto nella Commissione tributaria provinciale edera già stato discusso, ma le parti sono in attesa di deposito dipronuncia, diversa da quella cautelare;
-il ricorso era iscritto nella Commissione tributaria provinciale, maera oggetto di sospensione per la sussistenza di una causapregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 39 delD.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini diriassunzione se la causa era stata già decisa con sentenzadefinitiva;
-pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già statariassunzione in Commissione tributaria regionale a seguito disentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentementedall’esito dei precedenti giudizi di merito;
c)del 40 per cento dell'imposta se era stata depositata pronuncia diprimo grado, diversa da quella cautelare, in cui il Comune èrisultato soccombente;
d)del 15 per cento dell'imposta se era stata depositata pronuncia disecondo grado, diversa da quella cautelare, in cui il Comune èrisultato soccombente.
2.Incaso di reciproca soccombenza nell’ultima o nell'unica pronunciagiurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre2018, l’importo dovuto è pari:
a)al 100 per cento dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo ilcontribuente per questa parte risultato soccombente;
b)al 40 per cento dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la qualeil Comune è risultato soccombente, nel caso si tratti di pronunciaemessa dalla Commissione tributaria provinciale;
c)al 15 per cento dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la qualeil Comune è risultato soccombente, nel caso si tratti di pronunciaemessa dalla Commissione tributaria regionale.
3.Lecontroversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione,alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultatosoccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono esseredefinite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento delvalore della controversia.
4.Perla definizione delle controversie relative esclusivamente allesanzioni non collegate al tributo è dovuto un importo:
a)del 15 per cento delle sanzioni nel caso in cui il Comune siarisultato soccombente nell’ultima o nell'unica pronunciagiurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilitàdell'atto introduttivo del giudizio depositata al 24 ottobre 2018;
b)del 40 per cento delle sanzioni in tutti gli altri casi.
5.Perla definizione delle controversie relative esclusivamente allesanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenzadel Comune e del contribuente, la definizione
puòavvenire col pagamento del 15 per cento delle sanzioni per la partein cui il Comune è risultato soccombente e del 40 per cento per larestante parte.
6.Dagliimporti dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelliversati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizionenon dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate seeccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
7.All’importocalcolato in base ai commi precedenti, il contribuente dovrà sommarele eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza nondefinitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizioneagevolata.
8.Gliimporti dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidatidirettamente dal contribuente.
9.Nelcaso in cui il Comune abbia attivato la riscossione coattiva degliimporti oggetto della controversia, il perfezionamento delladefinizione costituisce titolo per ottenere il discarico dellarelativa cartella esattoriale, purchè la controversia sia ancoradefinibile secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presenteregolamento.
1.Ladefinizione agevolata si perfeziona con la presentazione delladomanda e con il pagamento degli importi dovuti, calcolati ai sensidell'articolo 4 del presente regolamento, entro il 31 maggio 2019.Nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori a mille euro èammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizionidell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in unmassimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle ratesuccessive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successivealla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1°giugno 2019 alla data del versamento.
2.Ilcontribuente che intende aderire alla definizione dovrà effettuareil versamento dell'importo dovuto, distintamente per ciascunacontroversia. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.Qualoranon ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con lasola presentazione della domanda.
1.IlComune notifica l'eventuale diniego della definizione entro il 31luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli attiprocessuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanziall'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nelcaso in cui la definizione della controversia è richiesta inpendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puòessere impugnata dal contribuente unitamente al diniego delladefinizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.
1.Lecontroversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuentefaccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvaleredelle disposizioni del presente articolo.
Intal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro taledata il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzial quale pende la controversia copia della domanda di definizione edel versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processoresta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2.Perle controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini diimpugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e diriassunzione, nonché per la proposizione del controricorso inCassazione che scadono tra la data di esecutività del presenteregolamento e il 31 luglio 2019.
1.Ilpresente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della suaapprovazione.
2.Pertutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, per quantocompatibili, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 23ottobre 2018, n. 119.