Sono le locazioni di immobili o porzioni di essi concessi per finalità turistiche e per periodi non superiori ai 30 giorni, senza la fornitura di servizi accessori e complementari tipici delle strutture ricettive (es. erogazione colazione, cambio biancheria, somministrazione, ecc.). Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione (art. 1571 e seguenti).
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere:
- I requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione
- Le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
Dal 1^ marzo 2019, secondo l'art. 70 della L. 86/2016 (Testo Unico del sistema turistico regionale), qualsiasi soggetto (persona fisica, giuridica o impresa) che sul territorio comunale concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve presentare una comunicazione entro trenta giorni dal primo contratto di locazione stipulato.
La comunicazione deve essere trasmessa al Comune dove è situato l'alloggio mediante la piattaforma online messa a disposizione dal Comune di Pistoia, capoluogo di provincia, con il coordinamento della Regione Toscana: le modalità di invio della comunicazione e il link per la piattaforma sono consultabili alla pagina della Regione Toscana oppure a questo link.
La comunicazione riguarda ogni singolo alloggio locato, ad ogni alloggio infatti viene attribuito uno specifico codice identificativo. Il soggetto che concede in locazione turistica due o più alloggi, siano essi ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, deve presentare tante comunicazioni quanti sono gli alloggi e nei vari Comuni dove sono situati.
La comunicazione comprende:
a) informazioni relative all'attività svolta, utili a fini statistici
b) l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.
Una volta effettuata la comunicazione non sono richiesti ulteriori adempimenti al soggetto che concede l'immobile in locazione turistica (ad eccezione della registrazione giornaliera dei turisti in arrivo e partenza e delle altre comunicazioni di rilevamento presenze).
Solo in caso di cambiamenti che rendano necessarie integrazioni o variazioni della comunicazione effettuata (ad esempio, l'alloggio viene venduto,non viene più utilizzato per la locazione turistica, ecc.), occorre darne comunicazione entro 30 giorni dal verificarsi di tali cambiamenti.