Il 10 dicembre 2018 è il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta più importante del mondo scritta dopo due guerre mondiali e 70 milioni di morti per dire basta a tutti gli atti di barbarie e spingere l’umanità sulla via della pace.
Il Comune di Quarrata, raccogliendo l'invito del Coordinamento degli Enti locali per la Pace di cui è socio, aderisce alla "Giornata mondiale di azione per i diritti umani".
Lo scorso 12 novembre, infatti, il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai gruppi Pd e Noi per Quarrata avente ad oggetto "Celebrazioni 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani".
Preambolo
Considerato
che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato
che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti
di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un
mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;
Considerato
che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se
si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato
che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato
che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore
libertà;
Considerato
che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle
libertà fondamentali;
Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA
GENERALE
Proclama
la presente
dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si
sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e
rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo
1
Tutti gli
esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo
2
Ad ogni
individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona
appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo
3
Ogni
individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo
4
Nessun
individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo
5
Nessun
individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti.
Articolo
6
Ogni
individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo
7
Tutti sono
eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo
8
Ogni
individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti
dalla costituzione o dalla legge.
Articolo
9
Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo
10
Ogni
individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di
ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo
11
1.
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a
che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa.
2.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo
od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato
secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del
pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in
cui il reato sia stato commesso.
Articolo
12
Nessun
individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo
13
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo
14
1.
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai
principi delle Nazioni Unite.
Articolo
15
1.
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo
16
1.
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3.
La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo
17
1.
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale
o in comune con altri.
2.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo
18
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo
19
Ogni
individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere.
Articolo
20
1.
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
2.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo
21
1.
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio
paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza
ai pubblici impieghi del proprio paese.
3.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo;
tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo
22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla
sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e
la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse
di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo
23
1.
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione
contro la disoccupazione.
2.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi
per la difesa dei propri interessi.
Articolo
24
Ogni
individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo
25
1.
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro
caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua
volontà.
2.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo
26
1.
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle
libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza,
l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire
l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo
27
1.
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso
scientifico ed ai suoi benefici.
2.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di
cui egli sia autore.
Articolo
28
Ogni
individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti
e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo
29
1.
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve
essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico
e del benessere generale in una società democratica.
3.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo
30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel
senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di
esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno
dei diritti e delle libertà in essa enunciati.