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Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico per spazi annessi ad esercizi di somministrazione assistita e non assistita alimenti e bevande (DEHORS)

 

Approvato con delibera 47 del 14/15/2018

 

Indice

 

Art. 1 – Oggetto, obiettivi e criteri generali

  1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina relativa alla collocazione su suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico, di strutture di varia natura e tipologia a corredo alle attività di somministrazione alimenti e bevande, denominati dehors.
  2. Obiettivo prioritario del presente regolamento è quello di potenziare la qualità delle attività commerciali esistenti, con adeguati e decorosi spazi per la somministrazione assistita e non assistita e l’intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell’ambiente urbano e di promozione turistica.
  3. I dehors sono caratterizzati da “precarietà e facile amovibilità” e quindi sono costituiti da un insieme di manufatti e materiali mobili, smontabili e facilmente rimovibili che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio per la somministrazione all’aperto. I dehors sono destinati ad un uso limitato nel tempo e volto a soddisfare le esigenze delle attività economiche di somministrazione quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili.
  4. I dehors, in quanto finalizzati a soddisfare esclusivamente esigenze meramente temporanee, per loro stessa natura non possono surrogare requisiti strutturali ed igienici obbligatori per i locali adibiti alle attività di somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande.
  5. I dehors non devono costituire in nessun caso “volume urbanistico”, a tale fine la struttura che costituisce il basamento, comprese le protezioni laterali, non può essere collegata con la copertura sia quest’ultima costituita da tenda, ombrellone, o altri materiali e forme.
  6. I dehors di cui al presente regolamento non rientrano nella disciplina dell’attività edilizia, di cui al titolo VI della LR 65/2014.
  7. I dehors su spazi privati possono essere realizzati in conformità con le disposizioni del presente regolamento.
 

Art. 2 – Definizioni

  1. Suolo pubblico o spazio pubblico - aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di uso pubblico.
  2. Occupazione di suolo pubblico - quando il soggetto occupa il suolo pubblico, collocandoci beni strumentali, quali oggetti e materiali come pedane, tavoli, sedie, pavimentazioni, tappeti, zerbini, strutture di protezione ed ombreggianti ed arredi in genere.
  3. Dehors - insieme di elementi mobili e/o smontabili o comunque facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro pertinente ad una attività economica di somministrazione assistita e non non assistita.
  4. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - esercizi individuati ai sensi del Codice del commercio. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio, ivi compreso le attività per le quali è consentito il consumo sul posto di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa in materia.
  5. Superficie di somministrazione delimitata dal dehors - superficie utilizzata per la somministrazione assistita e non assistita attrezzata con tavoli, sedie, panche ed altre strutture simili e di corredo, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
 

Art. 3 Aspetti normativi e procedurali

  1. I dehors sono autorizzati secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico, o comunque secondo le norme che regolano la concessione a terzi di aree di proprietà comunale. Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione per l’occupazione del suolo pubblico, seguirà quanto dettato dall’art. 2 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
  2. La realizzazione dei dehors, se necessario, in relazione alla localizzazione e alla tipologia, è soggetta ai pareri di alcuni o di tutti i seguenti Servizi: Lavori Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata ed Abusivismo, Polizia Municipale e  Entrate.
  3. Per le aree sottoposte a tutela monumentale e paesaggistica, la procedura di autorizzazione dei dehors dovrà rispettare la disciplina del D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio e ss. mm.. e ii..
  4. Le strutture e tutti gli elementi dei dehors dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di igiene, sicurezza e incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche.
 

Art. 4 Ambito temporale

  1. L’installazione dei dheors è da intendersi temporanea per un periodo complessivo inferiore all’anno e devono essere integralmente rimossi entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza. Scaduto il termine della concessione può essere chiesta una nuova occupazione del suolo pubblico.
  2.  La data da cui decorre il periodo d’installazione è quella del rilascio della concessione per l’occupazione di suolo pubblico.
  3.  Una volta cessato il periodo di installazione le aree dovranno essere ripristinate e ripulite in ogni parte.
  4.  L’amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimento di qualsiasi genere e tipo.
 

Art. 5 Criteri generali di collocazione

  1. I dehors devono essere collocati in adiacenza alle attività commerciali di somministrazione assistita e non assistita a cui sono annessi garantendo la maggior attiguità possibile, ed essere dimensionati in rapporto al contesto in cui sono inseriti.
  2.  Salvo quanto stabilito al precedente comma l’ingombro del dehors deve essere contenuto entro la proiezione, sia in orizzontale che in verticale, del fronte dell’esercizio al cui servizio deve essere posta la struttura. In caso di esercizi su più piani si fa riferimento al solo piano terreno.  
  3.  L’occupazione di spazi pubblici in adiacenza a quello del fronte dell’esercizio potrà essere concesso previo assenso dei proprietari terzi interessati.
  4.  La collocazione del dehors non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Non è consentita la collocazione che richiede l’attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli dall’ingresso dell’esercizio ad eccezione delle zone a traffico limitato.
  5.  Nel caso in cui l’occupazione sia effettuata, anche parzialmente, sulla carreggiata stradale, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l’ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
  6.  Deve essere assicurato uno spazio libero per l’eventuale percorso pedonale non inferiore a 1,50 m. Lo spazio deve risultare libero da ostacoli o da interferenze per tutta la zona di transito e dovrà essere assicurata la continuità dei percorsi pedonali. Nel caso in cui nel predetto corridoio di 1,50 m sia presente un marciapiede, lo spazio intercorrente tra la fine del marciapiede e il corridoio andrà opportunamente raccordato mediante pedana di pari altezza del marciapiede, al fine di evitare pericoli per i pedoni.
  7.  L’occupazione del suolo pubblico non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, con le fermate dei mezzi pubblici, con gli spazi di sosta e parcheggi degli autoveicoli né occultare l’avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare né la segnaletica stradale verticale presente.
  8.  Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l’utilizzo, o la manutenzione.
  9.  I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
  10.  Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici ai sensi del D.lgs 42/2004 e ss. mm. e ii., nelle aree con presenza di monumenti, edifici di valore storico architettonico destinati alla cultura, il culto e lo spettacolo, deve essere posta particolare attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali dovranno essere inseriti correttamente in relazione al fabbricato o nell’intorno ambientale nello spirito di integrazione, salvaguardia e tutela dei beni.
  11.  Gli elementi di arredo urbano collocati dal comune quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ecc. non possono essere compresi nell’area destinata a dehors, ma devono avere un adeguato spazio di fruizione che ne consenta l’utilizzo e la manutenzione.
 

Art. 6 Elementi di arredo

  1. Gli elementi di arredo che compongono i dehors sono:
    1. tavoli, sedie, poltroncine, panche;
    2. fioriere ed elementi di delimitazione;
    3. pedane;
    4. stufe ad irraggiamento;
    5. impianto d’illuminazione;
    6. cestini per raccolta rifiuti;
    7. ombrelloni;
    8. tende e coperture di varie tipologie.
  2. I tavoli, le sedie e i cestini dovranno essere coordinati tra loro, avere forma e disegno quanto più lineare possibile nei materiali, nei colori e nello stile. I piani potranno essere anche in marmo o in vetro. I colori dei tavoli dovranno essere grigio scuro, verde scuro o rosso scuro con finitura opaca o micacea o con finitura in acciaio cromato. I tavoli in legno dovranno essere al naturale o tinteggiati in verde scuro o rosso scuro. E’ vietato l’uso di arredi di tipo dozzinale e ogni effetto rustico.
  3. Le pedane in legno e/o metallo - non dovranno avere altezza superiore a 15 cm salvo casi particolari (es. per colmare i dislivelli in presenza di marciapiede) e profondità inferiore a 1,50 m. Le pedane non dovranno essere ancorate a terra, sia per non danneggiare la superficie del suolo pubblico, sia per garantire la totale amovibilità delle stesse. L’eventuale scivolo di raccordo per i disabili dovrà essere realizzato all’interno dell’area occupata dal dehors.
 

Art. 7 Elementi di copertura

  1. Sono consentite le seguenti tipologie di copertura:
    1. Ombrelloni di forma quadrata o rettangolare con sostegno centrale o laterale, disposti singolarmente o in serie. Il telo di copertura dovrà essere opaco in doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna, grigio chiaro o rosso cupo (tipo bordeaux/amaranto/granata); per i dehors ubicati all’interno dell’area perimetrata nella allegata planimetria, il colore degli ombrelloni dovrà essere in tinta unica di colore rosso bordeaux (pantone 19-1726). Per ogni esercizio commerciale gli ombrelloni saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche costruttive, colori e personalizzazioni.
    2. Tende a falda tesa in tessuto costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata privi di punti d’appoggio al suolo e di teli o mantovane laterali. Dovranno essere adottati criteri di simmetria e corretto inserimento architettonico rispetto alle aperture o alle campiture delle facciate. Gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi della facciata. Il telo di copertura dovrà essere opaco in tela naturale o doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna, grigio chiaro o rosso cupo (tipo bordeaux/amaranto/granata); le tende dei dheors ubicati  all’interno dell’area perimetrata nella allegata planimetria, dovranno avere tinta unica di colore rosso bordeaux (pantone 19-1726).
    3. Copertura a padiglione singola, o in moduli aggregati, a pianta quadrata e copertura a piramide ribassata, con inclinazione compresa tra 15° e 30°. L’apparato di sostegno, deve mantenere i caratteri di leggerezza propri degli allestimenti all’aperto. Le strutture di sostegno dovranno essere in metallo colore grigio grafite, verde scuro o rosso scuro con finitura opaca o in acciaio cromato. E’ ammessa la realizzazione di strutture in legno, adeguatamente trattato, escludendo accenni rustici e legni resinosi con colore naturale o tinteggiati in verde scuro o rosso cupo. Il telo di copertura dovrà essere opaco in tela naturale o doppio cotone impermeabilizzato, in tinta unita preferibilmente di colore panna, grigio chiaro o rosso cupo (tipo bordeaux/amaranto/granata); per i dheors ubicati internamente all’area perimetrata nella planimetria allegata, il colore delle coperture dovrà essere tipo rosso bordeaux (pantone 19-1726).
  2.  Altre soluzioni di strutture e coperture diverse dalle precedenti, appositamente progettate o a carattere innovativo per forma e materiali, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, possono essere ammesse previo parere favorevole del Servizio Urbanistica o LLPP.
  3.  I sostegni o i montanti non devono essere infissi al suolo, ma semplicemente appoggiati e zavorrati.
  4.  Le coperture non sono consentite nei percorsi porticati.
  5.  Non è ammesso l’uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors.
  6.  Lo sviluppo in verticale delle coperture dei dehors non deve interferire con la presenza di aperture nell’edificio adiacente, quali finestre o prese d’aria né con apparati tecnici quali condizionatori, né con balconi, terrazze e logge.
  7.  In tutti gli ambiti e per tutte le tipologie, a protezione dei dehors, non è consentito l’abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di 2,20 m dal piano di calpestio.
 

Art. 8 Elementi di delimitazione

  1. La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell’area occupata del dehors.
  2. Le delimitazioni possono essere di tipo continuo o di tipo discontinuo. Quelle di tipo discontinuo possono essere costituiti da fioriere o contenitori in terracotta o metallici, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale.
  3. Gli elementi di delimitazione di tipo continuo possono essere costituiti da:
    1. fioriere o contenitori accostati in legno, plastica o metallici, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe consigliato soprattutto lungo strade veicolari. Le fioriere, i vasi o i contenitori dovranno essere uguali tra di loro. Potranno essere ammesse fioriere o contenitori di dimensioni superiori, appositamente progettati, in ragione di particolari soluzioni di inserimento ambientale. In ogni caso l’altezza complessiva compresa l’essenza a dimora non dovrà superare 1,60 m;
    2. colonnine e balaustre (h. max. 1,10 m) con struttura in metallo color grigio grafite, verde scuro o rosso cupo con finitura opaca o micacea o in acciaio cromato. Pannelli in cristallo con struttura metallica (h. max 1,60 m) costituita da montanti a sezione contenuta. Per la struttura sono ammessi i colori grigio grafite, verde scuro o rosso cupo con finitura opaca o micacea o in acciaio cromato. Il cristallo deve essere antisfondamento, incolore e trasparente. Non è ammesso l’uso del policarbonato.
  4. Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni. Le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e mantenute in buono stato vegetazionale.
 

Art. 9 Pubblicità

Sugli elementi e le strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne dell’esercizio, non luminosi né illuminati

 

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda

  1. La domanda per il rilascio dell’occupazione del suolo pubblico deve essere inoltrata agli uffici competenti del Comune di Quarrata, completa della seguente documentazione:
    1. domanda in bollo;
    2. planimetria, di norma in scala 1/100 estesa ad un contorno significativo nella quale siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata dal dehors, compresa l’eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione;
    3. progetto in scala 1/50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell’installazione proposta, con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
    4. documentazione che illustri le forme, i materiali ed i colori degli elementi di arredo prescelto, compresi i colori e i materiali (tavoli, sedie, se previste pedane, delimitazioni, coperture, fioriere, cestini per rifiuti, elementi per riscaldamento);
    5. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove la struttura esterna o la pedana dovrà essere inserita;
    6. nulla osta del proprietario o dell’amministratore qualora il dehors sconfini nei tratti fronteggianti l’esercizio richiedente;
    7. nulla osta della competente Soprintendenza, in presenza di vincoli di cui al codice dei beni;
    8. conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche;
    9. relazione illustrativa del progetto proposto con descrizione degli elementi costitutivi e costruttivi il dehors;
    10. polizza fideiussoria assicurativa o bancaria di Euro 3.000,00 prestata a favore del Comune di Quarrata, con durata della concessione del suolo pubblico, a garanzia degli eventuali danni causati al suolo occupato, di eventuali canoni relativi al suolo pubblico non pagati e a sostegno dell’eventuale rimozione dei manufatti allo scadere della validità della concessione, con esclusione dei dehors costituiti esclusivamente da ombrelloni,  tavolini e sedie;
    11. atto di impegno contenente le seguenti condizioni:

i.    impegno alla rimozione del dehors alla scadenza della autorizzazione;
ii.    impegno alla rimozione qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo per motivi di pubblica utilità;
iii.     impegno alla adeguata e costante pulizia degli spazi per tutta la durata dell’occupazione di suolo pubblico;
iv.    impegno a non destinare il dehors ad usi diversi da quello per cui viene concesso (somministrazione);
v.    impegno a sollevare il comune da tutti i casi che possono emergere per quanto concerne la tutela della pubblica incolumità derivanti da inosservanze al presente regolamento e comunque derivanti dall’installazione del dehors


2. Nel caso in cui si tratti di soli tavolini, sedie e ombrelloni è sufficiente una planimetria in scala adeguata con evidenziati tutti gli elementi dello stato di fatto e la descrizione, compreso materiali e colori degli arredi che  si intendono ubicare.
3. Qualora all’interno della struttura vengano installati diffusori acustici per l’ascolto di musica di accompagnamento e compagnia (c.d. musica di sottofondo), il volume sonoro deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all’area di esercizio, con emissioni sonore che non superino la soglia della normale tollerabilità e non arrechino in alcun modo molestia o disturbo alla quiete pubblica e pregiudizio al riposo delle persone. Nel caso di installazione di impianti di filodiffusione o simili il titolare dell’esercizio è comunque tenuto a presentare al Comune la documentazione previsionale di impatto acustico e rispettare gli orari stabiliti dell’ente nel piano di zonizzazione acustica.
4. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione.
5. Eventuali nulla osta o autorizzazioni da parte di enti terzi, dovranno essere allegati alla richiesta.

 

Art. 11 – Tariffe

  1. Per i dehors viene applicata la tariffa relativa al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo il vigente “Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche” (di seguito per brevità: regolamento COSAP).
 

Art. 12 - Sicurezza

  1. L’installazione di dispositivi illuminanti esterni dovrà rispettare le norme vigenti in materia impiantistica ed essere effettuata da ditte abilitate con rilascio di relativa certificazione. L’illuminazione del dehors dovrà essere equilibrata a quella pubblica circostante.
  2. Tutti i prodotti e materiali utilizzati dovranno garantire la sicurezza contro gli infortuni, pertanto nel caso di utilizzo del vetro dovranno essere previsti prodotti antinfortunistici, ovvero vetri laminati antisfondamento e/o cosiddetti di “vetri di sicurezza”. Nel caso di metallo, legno, vetro e terracotta dovranno essere assenti parti non rifinite (es. saldature sporgenti) o che presentino viti, chiodi o giunzioni non adeguatamente fissate, ovvero risultare occultate al tatto. Ogni materiale dovrà rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza antincendio e quindi risultare ignifugo secondo le classi di appartenenza richieste dalla legislazione vigente.
  3. E’ consentita l’installazione di funghi riscaldanti funzionanti a gpl, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici. In questo caso le coperture delle tende dovranno essere costituite da materiali omologati ed aventi classe di reazione e resistenza al fuoco conformi alla vigente normativa.
  4. L’impianto elettrico con i suoi componenti ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti ed al DM 37/08. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
  5. Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.
  6. I dehors realizzati sulla base di progetti specifici devono essere certificati in ordine alle strutture portanti, mediante asseverazione del tecnico e riferita alla resistenza e alla stabilità della struttura nei confronti della sicurezza pubblica.
  7. L’occupazione del dehors che, direttamente o indirettamente, può incidere sulla regolare viabilità stradale dovrà acquisire il necessario parere del servizio di Polizia Municipale.
  8. Tutti gli elementi costitutivi il dehors devono avere le relative certificazioni di conformità della ditta fornitrice o del tecnico abilitato che le ha progettate, il corretto montaggio e messa in opera dei vari elementi ed eventualmente della struttura e per gli elementi interessati la sicurezza antincendio.
 

Art. 13 Dichiarazione di corretto montaggio

  1. Prima dell’avvio dell’utilizzazione del dehors dovranno essere presentate agli uffici competenti le certificazioni della conformità della struttura montata con il progetto presentato e tutte le autocertificazioni relative alla sicurezza di cui all’art. 12 del presente regolamento. Tale documentazione non è dovuta per i dehors costituiti dai soli elementi di arredo (tavolini, sedie e fioriere). In qualsiasi momento l’Amministrazione può svolgere controlli sulla conformità del dehors installato rispetto al progetto presentato ed alla concessione rilasciata.
 

Art. 14 Manutenzione

  1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
 

Art. 15 Revoca della concessione

  1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i dehors è revocata per le ragioni stabilite dal vigente Regolamento COSAP. La concessione è altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:
    1. quando siano apportate modificazioni al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
    2. qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
    3. quando l’occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica;
    4. cattive condizioni igienico sanitarie.
  2. Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l’eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 

ART. 16 Lavori nel sito o nel sottosuolo nell’area occupata dal dehors

Il dehors deve essere rimosso, con eventuali spese a carico dell’intestatario della concessione, ogni qualvolta nell’area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere indifferibili e urgenti di pubblico interesse, manutenzione straordinaria delle proprietà comunali, interventi urgenti di Enti erogatori di servizi di prima necessità, di opere urgenti da eseguire a cura di terzi proprietari a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
In tal caso l’Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all’esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero, quest’ultima dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell’inizio lavori salvo casi urgenti e indifferibili.

 

ART. 17 – Danni arrecati al suolo pubblico, a proprietà private e ai cittadini dagli elementi del dehors

  1. Qualunque danno o incidente a persone e cose, danni al patrimonio dell’ente o a proprietà private dagli elementi costitutivi il dehors, sarà a totale carico dell’intestatario della concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
  2.  Qualora in conseguenza dell’installazione delle strutture siano provocati danni al patrimonio dell’ente, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi la cui corretta esecuzione dovrà essere accertata dal personale tecnico del Servizio Lavori Pubblici.
 

ART. 18 – Sanzioni e misure ripristinatorie

  1. Nel caso in cui venga accertata la collocazione di dehors in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento il titolare del pubblico esercizio o della attività commerciale, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi entro dieci giorni dalla contestazione.
  2. Qualora il gestore dell’esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d’ufficio con spese a carico del titolare dell’attività cui la struttura è annessa.
  3. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell’interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà alla sua distruzione e al conferimento in discarica. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.
  4. Relativamente al pagamento del canone e alle relative sanzioni, si rinvia alle norme del regolamento COSAP.
 

Art. 19 Deroghe

  1. Sono possibili deroghe alle norme contenute nel presente Regolamento solo in presenza di un progetto unitario di iniziativa o di regia pubblica esteso ad un ambito urbano omogeneo (via, piazza, ecc.) teso a valorizzarne gli elementi caratteristici.
 

Art. 20 Disposizioni di rinvio

  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio a norme e regolamenti in materia.
 

Art. 21 Esclusioni

  1. Il presente regolamento non si applica ai dehors, o alle installazioni di qualunque tipologia, su suolo privato posti a corredo degli esercizi di somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande ed in generale di attività economiche; per queste valgono le disposizioni di legge vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
 

Art. 22 Norme finali e transitorie

  1. I dehors installati secondo i criteri previgenti dovranno essere adeguati entro 36 mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento e previo pagamento di quanto dovuto.
  2. Il presente regolamento abroga e sostituisce l’”ALLEGATO C” del vigente Regolamento Edilizio.
 
 

Comune di Quarrata

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