Approvato con atto C. C. 14/2001; modificato con deliberazione C.C. n. 12/07 n.44/12 e con deliberazione C.C. 42/2014.
Regolamento modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2018
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure di stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'Articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'accertamento con adesione stabilendone le modalità per l'applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale".
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabile, alla normativa di cui al comma 1, del presente articolo.
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01.01.2001.
2. Le eventuali modifiche, se approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
1. Le entrate tributarie che possono essere definite mediante accertamento con adesione sono le seguenti:
a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
b) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
d) Imposta comunale sugli immobili;
e) Imposta Municipale Propria.
f) Tributo comunale sui rifiuti e servizi;
g) Imposta unica comunale.
1.Formano oggetto del procedimento di accertamento con adesione le fattispecie suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una fondata e ragionevole misurazione del presupposto impositivo.
2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
1. L'accertamento dei tributi indicati nell'Articolo 4 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
1. Nel caso in cui l'ufficio abbia notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il contribuente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l’invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito stesso non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4.Eventuali e motivate richieste avanzate dal contribuente in ordine al posticipo della data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione soltanto se proposte entro la stessa data.
1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può presentare all'ufficio tributi del comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l'invito a comparire.
2. Si intendono applicabili le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7 del presente regolamento.
1. La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione per un periodo di novanta giorni.
2. L’impugnazione dell’avviso di accertamento comporta rinuncia all’istanza.
1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'imposta. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione del maggior tributo, della sanzione e delle altre somme eventualmente dovute.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta, inoltre, qualora rilevi, dopo l’adozione dell’accertamento, l’infondatezza o l’illegittimità dell’accertamento medesimo, previa valutazione del concreto ed attuale interesse pubblico all’eliminazione dell’atto, eserciterà l’istituto dell’autotutela.
3. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto di cui all'articolo 8 del presente regolamento nelle modalità consentite dalla legge istitutiva di ciascun tributo oggetto della definizione.
2. E' ammesso il pagamento rateale del debito purchè in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Il versamento delle somme dovute è eseguito mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
4. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonchè della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
5. L'adesione si perfeziona con il versamento delle somme complessivamente dovute, ovvero, con il versamento della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Se l’accertamento concerne l’applicazione della tassa sui rifiuti le somme dovute sono iscritte in ruoli da emettersi alla prima scadenza utile e la definizione si considera così perfezionata.
7. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso originariamente notificato perde efficacia.
8. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo dovuto, o della prima rata, il contribuente fa pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento e l'eventuale documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L’ufficio rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione.
9. L'accertamento definito con adesione non è impugnabile dal contribuente, nè integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
1. La conciliazione può essere esperita per qualsiasi tributo devoluto alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, nei modi, nei termini e nelle forme previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.