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Testamento Biologico - Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

 
Cosa è la Dichiarazione anticipata di trattamento

La Legge 219/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità, per ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, di redigere il proprio c.d. "Testamento Biologico", di poter esprimere, cioè,  le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, in materia di consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.
Nelle stesse disposizioni anticipate (DAT) può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 
Fermo restando che il cittadino non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, che possono essere disattese in tutto o in parte, dal medico stesso in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiono palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale o sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.


Il ruolo del fiduciario

Nelle disposizioni anticipate può essere indicata una persona di fiducia (“fiduciario”), che faccia le veci del disponente e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario può risultare dalla sottoscrizione della DAT o con atto successivo che verrà allegato alla stessa. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Qualora le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità e nei casi di conflitto fra fiduciario e medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare secondo le procedure previste dal Codice Civile.


Come presentare la DAT

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di  volere,  in previsione di un'eventuale futura incapacità di  autodeterminarsi,  e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle  conseguenze delle sue scelte, può,  attraverso  le  DAT,  esprimere  le  proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
- per atto pubblico (atto redatto da notaio)
-  per scrittura privata autenticata;
- per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Quarrata.

L’Ufficio provvede all’annotazione della DAT in apposito registro informatico e cartaceo che  tuttavia NON è collegato ad oggi ad alcun fascicolo elettronico sanitario.
Il modello per la presentazione delle DAT predisposto dall'Ufficio è un semplice ausilio per la compilazione delle proprie volontà: il contenuto delle disposizioni è infatti lasciato alla volontà dei sottoscrittori.

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.


Modalità di presentazione

Per informazioni e per prenotare l'appuntamento per la presentazione della Dichiarazione anticipata di trattamento è necessario contattare:
Ufficio di Stato Civile
0573-771211 206
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30
anagrafe@comune.quarrata.pt.it

L’Ufficio di Stato Civile non può dare indicazioni né fornire assistenza circa il contenuto delle disposizioni. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente.
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 C.c.) è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile.
Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.


Modulistica

 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
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Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

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