Approvato con atto C. C. 26/2017;
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
1. Relativamente alle entrate comunali di cui all’articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
1. Ai fini della definizione di cui all’articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il 1° giugno 2017.
2. L’istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell’istanza, l’eventuale richiesta di rateizzazione dell’importo dovuto di cui all’articolo 4. Nell’istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l’ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza, assumendo assume l’impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall’approvazione del presente regolamento.
1. Il Comune comunica l’accoglimento o il rigetto dell’istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l’eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di adesione. Qualora l’istanza venga accolta, il Comune, comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.
Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale nel regolamento generale delle entrate.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell’ingiunzione di pagamento.
1. L’adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all’articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi dell’articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.
1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all’articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
1. A seguito della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.