A partire dal 01 marzo 2019 non è piu possibile presentare domande per il Reddito di Inclusione, in quanto sostituito dal Reddito di Cittadinanza.
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. Cverrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di dispccupazione). Il REI si compone di due parti:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei Servizi Sociali del Comune.
Il REI sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente: cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni) non un valore del patrisuperiore a 3 mila euro; un valore del partrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) o apltri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; non possieda aurtoveicoli e7o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); non possieda navi e 7o imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, D.lgs. 171/2005).
L'importo massimo mensile del REI è il seguente:
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Numero componenti Beneficio massimo mensile
1 187,50 €
2 294,38 €
3 382,50 €
4 461,25 €
5 534,37 €
6 o più 539,82 €
L'importo sarà ridotto dall'INPS in presenza di eventuali trattamenti assistenziali percepiti o di redditi da lavoro.