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Regolamento per l'assegnazione in uso di beni immobili di proprietà comunale - approvazione.

(approvato con Deliberazione di C.C. 15/2017)

 
 

Indice


 

Articolo 1 Premesse generali

1. Il presenteregolamento disciplina l’amministrazione e la gestione delpatrimonio immobiliare del Comune di Quarrata, ivi comprese leprocedure per la concessione in uso, la locazione, l'affitto, ilcomodato dei beni immobili, ed altre tipologie contrattualieventualmente previste dalla legge, di proprietà del Comune diQuarrata, che di seguito per brevità verranno genericamente indicatecon il termine di concessione.
2. L'operatodell'amministrazione si ispira al principio della programmazioneeconomico finanziaria pluriennale degli obiettivi, con l'effettivocoordinamento dei suoi settori ed individuazione dei mezzi necessariper il raggiungimento degli stessi. In ogni caso la gestione el’amministrazione dei beni di proprietà comunale è disciplinataal fine di garantire il rispetto dei principi di economicità,efficienza, produttività, redditività, razionalizzazione dellerisorse e parità di trattamento. A tal fine, l’Amministrazioneprovvede a curare la programmazione patrimoniale attraverso l’analisie la creazione degli strumenti di ricerca e monitoraggio delpatrimonio, sviluppa e garantisce ogni percorso di valorizzazione eutilizzo di detti beni, attua una gestione finalizzataall’individuazione anche della migliore organizzazione nellamateriale manutenzione dei beni.
3. Ferma restando lapossibilità dell’Amministrazione di definire a priori l’usodegli spazi/ immobili a sua disposizione, tutti i beni possono essereassegnati in uso, nei modi di seguito indicati, a persone fisiche e/ogiuridiche per lo svolgimento di finalità d’interesse pubblico,sociale, aggregativo, culturale, sportivo e in ogni caso nonlucrative così come per lo svolgimento di attività commerciali,aziendali o più in generale lucrativa, nel rispetto delle proceduredi cui al presente regolamento e di quelle imposte dalla normativa diriferimento.

 

Articolo 2 Tipologia dei beni immobili

1. Gli immobili delpatrimonio comunale sono classificabili in base alla vigentenormativa in:
1) Beni delpatrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali delComune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di dirittoprivato. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi tramitecontratti di diritto privato previsti dal Codice Civile;
2) Beni delpatrimonio indisponibile e beni demaniali, destinati ai finiistituzionali del Comune e/o al soddisfacimento di interessipubblici, anch'essi disciplinati dal codice civile. Normalmentel'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a benipatrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblicoe, in particolare, con concessione amministrativa.
2. Ciascun beneimmobile appartenente ad una delle categorie sopra descritte può,con uno specifico provvedimento, trasferirsi da una categoria diappartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

 

Articolo 3 Forme giuridiche di assegnazione dei beni immobili

1. La concessione inuso temporaneo dei beni immobili di proprietà del Comune è, dinorma, effettuata come segue:
• Per i benipatrimoniali disponibili, nella forma e con i contenuti dei negozicontrattuali tipici previsti dal Codice Civile o da altre leggi delloStato (a titolo esemplificativo e non esaustivo contratto dilocazione; contratto di affitto; comodato; affitto con riscattoetc.);
• Per i benipatrimoniali indisponibili e demaniali, nella forma della concessioneamministrativa tipica che deve, essenzialmente, prevedere: l'oggetto,le finalità e il corrispettivo della concessione, la durata dellaconcessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblicointeresse.

 

Articolo 4 Assegnatari dei beni immobili

1. Tutti i beniimmobili di proprietà comunale, o comunque nella sua disponibilità,possono essere concessi in uso a soggetti terzi, intendendosi perterzi ogni persona fisica o giuridica, Ente, Associazione, o altraOrganizzazione che persegua propri fini, ancorché di interessepubblico, distinti da quelli propri del Comune.

 

Articolo 5 Esclusioni

1. Non si applica ilpresente regolamento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,agli impianti sportivi.
2. Il presenteregolamento non si applica agli immobili comunali e ai beni demanialila cui gestione per legge o altra norma sovracomunale sia dicompetenza di altri enti (esempio: argini dei fiumi, strade diinteresse sovracomunale etc.).

 

Articolo 6 Modalità di scelta del Contraente

1. La concessione inuso dei beni immobili avviene, di norma fatto salvo quanto previstonei successivi commi, mediante procedura ad evidenza pubblica.
2. E’ altresìammesso l'affidamento mediante trattativa privata previa indagineesplorativa nei seguenti casi:
- qualora, a seguitodi pubblico incanto, vi siano state offerte giudicate inammissibili ocomunque escluse dalla competizione;
- qualora vi sianoragioni di urgenza;
- qualora vi sianoparticolari situazioni debitamente motivate con atto di GiuntaComunale.
3. L'affidamento atrattativa diretta con un unico soggetto è ammesso nei seguenticasi:
- qualora, a seguitodi esperimento di almeno 3 tornate di asta pubblica, non vi sianostate offerte o non vi siano state offerte appropriate;
- qualora si debbalocare un altro bene immobile costituente pertinenza del bene giàconcesso, ovvero confinante con quest'ultimo. La superficie del beneimmobile pertinente non può essere superiore al 30% della superficietotale originariamente concessa e tale ipotesi può aver luogo unasola volta;
- quando un soggettogià affittuario/locatario di un bene immobile di proprietà delComune chieda il rinnovo del contratto purchè detta possibilità siastata espressamente prevista nel bando originario, fermo restando chetale ipotesi può aver luogo una sola volta;
- qualora, permotivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinentialla tutela di diritti esclusivi, la concessione in uso di immobilipossa venire affidata unicamente ad un particolare soggetto;
- per la concessionein uso di immobili ad enti o aziende pubbliche o associazioni chesvolgono servizi di particolare interesse pubblico, chel'Amministrazione Comunale ritenga meritevole di essere agevolata,che si svolga nell’ambito del territorio comunale, sempre perfinalità di pubblico interesse e senza scopo di lucro, fermorestando che tale ipotesi può aver luogo una sola volta .
4. Fatto salvo icriteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara,qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo, siprocede all’assegnazione dei beni al soggetto che, a seguito di unaulteriore richiesta limitata ai predetti soggetti, offre il maggioraumento. In caso di ulteriore parità si procede mediante estrazionea sorte.

 

Articolo 7 Criteri di aggiudicazione

1. I beni immobilicomunali sono concessi in uso a conclusione del procedimento avviatocon deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Responsabile delServizio competente, nel rispetto delle regole di cui al presenteregolamento, privilegiando il criterio economico (offerta al rialzo).
2. La GiuntaComunale ha la facoltà di disporre il ricorso al criteriodell'offerta economicamente più vantaggiosa quando ciò sia resonecessario e opportuno da esigenze di promozione e sviluppo di unadeterminata zona o per attività ritenute meritevoli di tutela,individuate di volta in volta dalla stessa Amministrazione.

 

Articolo 8 Determinazione dei corrispettivi

1. Il canoneordinario è commisurato ai prezzi praticati in regime di liberomercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d’usodell’immobile, come accertati dal competente Servizio Patrimonio,tenuto conto anche delle quotazioni dell’Osservatorio del MercatoImmobiliare dell’Agenzia del Territorio.
2. Il canone èadeguato annualmente in misura corrispondente alla variazioneaccertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per lefamiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
3. Qualora la primaprocedura di gara vada deserta, l'Amministrazione Comunale ha facoltàdi indire successive procedure riducendo il prezzo fino ad un massimodel:
- 10% per il secondotentativo;
- 20% per il terzotentativo;
- 35% per il quartotentativo;
- 50% per il quinto.
I predettiabbattimenti non sono cumulabili con le percentuali di abbattimentopreviste dall'art. 9 in caso di procedure riservate per motiviparticolari.
4. Il canone di cuial primo comma può essere ridotto anche avuto riguardo riguardo allabrevità della concessione. Tale riduzione avviene sulla base diun'istruttoria motivata da parte dell'ufficio competente, rimessaall'approvazione della Giunta Comunale.

 

Articolo 9 Procedure riservate e abbattimenti del canone

 

1. La Giuntacomunale può decidere con propria deliberazione di assegnare gliimmobili in uso, previa pubblicazione di bando, a canone agevolatoper finalità di interesse pubblico connesse all’effettivarilevanza degli scopi perseguiti a favore di:
- organizzazioni divolontariato, e/o soggetti appartenenti al terzo settore, debitamenteiscritte nel relativo Albo e nell’Albo Comunale;
- associazioni dipromozione sociale debitamente iscritte nel relativo Albo e nell’AlboComunale;
- associazioniesistenti nel territorio comunale e iscritte nell’Albo Comunale;
- le istituzioni, lefondazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro.
2. In questi casi ilcriterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamentepiù vantaggiosa previa presentazione, pertanto, di un progettotecnico di gestione e di uso della struttura, nonché di un'offertaeconomica al rialzo rispetto alla base d'asta.
3. In questi casi ilcanone posto a base d'asta sarà ridotto rispetto al valore dimercato come calcolato all'articolo 8 comma 1 del presenteregolamento, nella seguente misura:
− del 30% per ilprimo tentativo di gara;
− del 40 % per ilsecondo tentativo di gara;
− del 50 % per ilterzo tentativo di gara.
4. Possono esserealtresì beneficiari del canone agevolato gli enti pubblici e privatiper lo svolgimento di attività essenziali di interesse pubblico,individuati a norma di legge.
5. Il canone puòessere ridotto anche avuto riguardo riguardo alla brevità dellaconcessione. Tale riduzione avviene sulla base di un'istruttoriamotivata da parte dell'ufficio competente, rimessa all'approvazionedella Giunta Comunale.

 

Articolo 10 Bando pubblico

 

1. Il Comune diQuarrata sulla base del piano triennale di razionalizzazione dei beniimmobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594, lett. c,legge 24/12/2007 n. 244) pubblica un bando o un avviso pubblico dimanifestazione di interesse per la concessione in uso degli immobili,indicando nell’avviso:
- l’immobile daconcedere in uso e le sue caratteristiche;
- il tempo dellaconcessione;
- la tipologiacontrattuale (locazione, comodato, concessione, etc.);
- gli obiettivi cheintende raggiungere;
- il canone diconcessione a base d'asta;
- i criteri diattribuzione (offerta al rialzo o offerta economicamente piùvantaggiosa).
2. Il Responsabiledel Servizio competente, per funzione e materia, provvede a nominareuna commissione di gara, la quale procede ad istruire e stilare lagraduatoria di merito.

 

Articolo 11 Stipula dei contratti di concessione

 

1. Concluse leprocedure di individuazione del contraente, la stipula del contrattodi locazione, affitto o comodato, o della concessione deve avvenireentro i successivi sessanta giorni, salvo motivi particolari dagiustificare nell'atto di approvazione del contratto.
2. Qualora, alladata fissata per la stipula del contratto l’aggiudicatario non sipresenta, il Comune, in mancanza di una valida giustificazione, lodichiara decaduto dall’aggiudicazione ed incamera la cauzioneprestata in sede di gara procedendo all’aggiudicazione in favoredel concorrente secondo classificato.

 

Articolo 12 Comodati gratuiti

 

1. Considerando chela gestione e l’amministrazione dei beni di proprietà comunale èdisciplinata al fine di garantire il rispetto dei principi dieconomicità, efficienza, produttività, redditività,razionalizzazione delle risorse e parità di trattamento, laconcessione gratuita degli immobili potrà avvenire,discrezionalmente e previa deliberazione motivata della GiuntaComunale, solo dopo che l'espletamento di tutti i tentativi previstidagli artt. 8 o 9 siano stati infruttuosi, fermo restando ilpagamento di tutte le utenze e dei tributi spettanti al soggetto cheha la disponibilità dell'immobile.
2. In tal casol'avviso di assegnazione potrà prevedere un termine di assegnazioneinferiore a quello previsto nel successivo articolo 13.

 

Articolo 13 Durata

 

1. La durata dellaconcessione è stabilita di norma in anni sei (6). In presenza diparticolari motivi può essere convenuta una durata differente,inferiore o superiore. In particolare può essere stabilito untermine superiore ai sei anni quando il concessionario si obbliga adeseguire, previa l'approvazione del Comune, consistenti opere diripristino, restauro, o ristrutturazione ed ogni altra operadestinata ad accrescere stabilmente il valore dell’immobile intempi prestabiliti, pena la risoluzione del contratto el’incameramento della cauzione. In tali casi può essere convenutouna durata superiore ai 6 anni, fino comunque ad un massimo di 10anni, sulla base di un computo metrico estimativo validato dalServizio Lavori Pubblici, restando contrattualmente pattuito chenessun indennizzo sarà corrisposto dal Comune stesso a fronte delleopere eseguite, nemmeno al momento del rilascio dell'immobile, efermo restando il pagamento del canone.

 

Articolo 14 Obblighi del concessionario

 

1. I contratti concui vengono concessi in uso i beni di proprietà comunale, perqualsiasi attività, così come sopra definiti, di norma devonoprevedere a carico del soggetto utilizzatore:
a) l'obbligo dipagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
b) l'onere dellespese inerenti alla manutenzione ordinaria e pulizia;
c) il pagamentodelle utenze di energia elettrica, acqua, gas, telefono, connessioniinternet, e utenze similari, salvo se altri;
d) il pagamentodelle spese di custodia dell'immobile, la sua gestione eamministrazione con riguardo all'attività ivi svolta;
e) la stipulazionedell'assicurazione di responsabilità civile terzi;
f) la restituzionedei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso,al termine del contratto;
g) l'apertura e ilmantenimento di una idonea fideiussione e/o deposito cauzionale agaranzia degli obblighi assunti, ed in particolare a tutela dellaconservazione del bene locato, affittato o dato in comodato;
h) divieto di cedereil contratto a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo chenon sia diversamente disposto;
i) divieto diintrodurre negli immobili di proprietà comunale materiali vari esostanze pericolose, senza l’autorizzazione dell’AmministrazioneComunale;
l) garanzia circal’utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative inmateria di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delleeventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro;
m) obbligo disottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghidell’Amministrazione Comunale, ogni qualvolta l’A.C. lo richieda;
n) non modificare ladestinazione d'uso degli immobili;
o) munirsi a propriespese di tutte le autorizzazioni necessarie per eseguire le attivitàche il concessionario intenda esercitare all'interno.
2. In casiparticolari, l'affidamento potrà essere subordinato allastipulazione e presentazione di altre polizze assicurative.
3. L'uso degliimmobili è subordinato ad un utilizzo che non arrechi danni agliimmobili, alle loro pertinenze e alle eventuali suppellettili, chenon sia di disturbo e che non contrasti con le vigenti norme inmateria di sicurezza e di ordine pubblico.

 
 

Articolo 15 Cauzione

 

1. In tutti i casiin cui si tratti di affidamento per un periodo superiore a 12 mesi,l'assegnatario dovrà presentare apposita cauzione. La cauzione, daversare nelle forme previste dal bando d'asta o comunque nellalettera di invito alla stipula, viene determinata in misura pariall'importo di due mensilità e comunque nella misura minima noninferiore ad € 2.000,00. La predetta verrà trattenuta dal Comunefino al momento della riconsegna dell'immobile previo verbale diverifica dello stato dei luoghi. La stessa sarà incamerata dalComune se in sede di verifica dovessero venir accertati danniall'immobile, fermo restando il diritto a richiedere maggiori danni.

 

Articolo 16 Attribuzione delle competenze gestionali

 

1. La competenzagestionale ed operativa sull’utilizzo degli immobili comunali dicui al presente regolamento sarà attribuita di volta in volta dallaGiunta Comunale con propria deliberazione.
2. Il Responsabilecompetente è tenuto a predisporre atti deliberativi e schemicontrattuali, a sottoscrivere i contratti e a gestire i rapporti daessi regolati per l'utilizzo degli immobili di cui al presenteregolamento.

 

Articolo 17 Risoluzione e recesso dei contratti di concessione

 

1. L’inadempimento,in particolare se reiterato, delle obbligazioni derivanti dalcontratto di locazione, affitto o comodato, etc. e/o l’inosservanzadelle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità diutilizzazione del bene, costituiscono causa di risoluzione delcontratto o di revoca della concessione.
2. Il Comune disponeaccertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento degliobblighi assunti dal soggetto utilizzatore nonché all’osservanzadelle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione delbene.
3. Il contrattodovrà in ogni caso prevedere la clausola risolutiva espressa, di cuiall’articolo 1456 del codice civile, con indicazione degli obblighiil cui inadempimento giustifichi la risoluzione del contratto.
4. Il Comune puòprocedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, alrecesso dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze dicarattere pubblico, salvo il rimborso, da valutare a seconda dei casidi volta in volta, per le eventuali migliorie preventivamenteconcordate ed apportate.
5. Il bando puòprevedere l'applicazione di penali e le specifiche cause dirisoluzione in relazione alla gravità degli inadempimenti.

 

Articolo 18 Lavori di manutenzione e oneri economici di natura ordinaria

 

1. Sono a carico deisoggetti utilizzatori gli oneri della manutenzione ordinaria,pulizia, custodia, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravantisull’immobile e in particolare tutte le spese relative ai consumidi energia elettrica, acqua, gas, telefono e simili, ed eventualitasse e tariffe che non siano dalla Legge indicati espressamente acarico del proprietario dell'immobile.
Si consideranointerventi di manutenzione ordinaria a titolo esemplificativo e nonesaustivo la tinteggiatura di pareti e soffitti, riprese di intonaco,verniciature, ricavature fosse e pozzetti di ispezione, sostituzionedi lampade, riparazioni e sostituzione pompe di sollevamento, pompedi calore, caldaie, sostituzione maniglie, rubinettierie etc.
2. Alla cessazionedelle locazioni, affitti o comodati, le addizioni o le migliorieapportate all’immobile sono di diritto acquisite gratuitamente allaproprietà del Comune.

 

Articolo 19 Ricognizione degli immobili e delle tariffe

 

1. Il Responsabiledel patrimonio effettuerà la ricognizione degli immobili ad uso nonabitativo e delle aree di proprietà comunale al fine di individuarele proprietà che possono essere locate, affittate o concesse incomodato, e provvede alla determinazione e revisione del canone annuobase applicabile a ciascun immobile.

 

Articolo 20 Spese contrattuali

 

1. Le spesecontrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese dibollo, le spese di registrazione dell'atto etc.) sono cosìripartite:
− se trattasi dilocazione/affitto a canone di mercato, oppure se trattasi dilocazione/affitto a canone ridotto esclusivamente nelle ipotesi dicui all'art. 9, le spese saranno a carico di entrambe le parti nellamisura del 50%;
− se trattasi dicomodato gratuito le spese saranno a carico dell'assegnatario;
− se trattasi diconcessione le spese saranno a carico dell'assegnatario.

 

Articolo 21 Norme finali

 

1. Per quanto nonprevisto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigentinormative di settore che disciplinano la materia, ed agli altriregolamenti comunali vigenti.
2. Il presenteregolamento sarà efficace dalla data di pubblicazione delladeliberazione di Consiglio Comunale che lo approva, e con la suaentrata in vigore si intendono abrogate tutte le precedentidisposizioni che risultano in contrasto con le presenti norme.

 

Comune di Quarrata

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