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- Designazione dei rappresentanti di lista
Le elezioni comunali - anno 2007
Designazione dei rappresentanti di lista
- Carattere facoltativo delle designazioni
- La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, ma facoltativa in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata.
- La designazione viene effettuata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.
- Modalità di presentazione
- La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata. (allegato 7)
- Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal Segretario comunale ai rispettivi Presidenti di seggio, è preferibile che vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti, ma niente vieta di presentare un'unica designazione per ciascuna delle sezione del Comune (allegato 8)
- Le designazioni, per ciascuna sezione, possono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente.
- Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.
- Organi cui va diretta la designazione dei rappresentanti di lista - Termini. (La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici Elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito)
- a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione: i) Al Segretario del Comune, entro il giovedì precedente la votazione (allegato 7 o 8), ii) direttamente al Presidente del seggio, il sabato, purché prima dell'inizio della votazione (allegato 7).
- b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali: i) La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici Centrali va presentata all'affucio elettorale. (allegato 9); ii) Poiché la legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni è da ritenersi che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.
- Requisiti dei rappresentanti di lista.
- Devono essere elettori del Comune
- Un delegato può designare se stesso quale rappresentante
- Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le suddette elezioni.
- Per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della provincia, del comune o della circoscrizione.
Gli allegati