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Le elezioni comunali - anno 2007

Designazione dei rappresentanti di lista

  1. Carattere facoltativo delle designazioni 
    1. La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, ma facoltativa in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata.
    2. La designazione viene effettuata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.
  2. Modalità di presentazione
    1. La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata. (allegato 7)
    2. Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal Segretario comunale ai rispettivi Presidenti di seggio, è preferibile che vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti, ma niente vieta di presentare un'unica designazione per ciascuna delle sezione del Comune (allegato 8)
    3. Le designazioni, per ciascuna sezione, possono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente.
    4. Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.
  3. Organi cui va diretta la designazione dei rappresentanti di lista - Termini. (La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici Elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito)
    1. a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione: i) Al Segretario del Comune, entro il giovedì precedente la votazione (allegato 7 o 8), ii) direttamente al Presidente del seggio, il sabato, purché prima dell'inizio della votazione (allegato 7).
    2. b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali: i) La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici Centrali va presentata all'affucio elettorale. (allegato 9); ii) Poiché la legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni è da ritenersi che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.
  4. Requisiti dei rappresentanti di lista.
    1. Devono essere elettori del Comune
    2. Un delegato può designare se stesso quale rappresentante
    3. Nel caso di contemporaneità di elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le suddette elezioni.
    4. Per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della provincia, del comune o della circoscrizione.
 

Gli allegati

 
 

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