Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra persone dello stesso sesso che di sesso diverso.
Le due persone non devono essere vincolate fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione nè legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.
Il convivente di fatto:
- ha gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto);
- in caso di malattia o ricovero, ha il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per il coniuge ed i familiari;
- ha la facoltà di designare il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati - in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere - per l'assunzione di decisioni in materia di salute e - nell'ipotesi di morte - per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie (con designazione in forma scritta ed autografa o resa alla presenza di un testimone);
- superstite, nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), ha il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto;
- ha diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.r.p. qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza.
- ha diritto agli utili ed ai beni acquistati in caso di partecipazione all'impresa familiare;
- può essere nominato tutore, curatore od amministratore di sostegno qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta, inabilitata o sottoposta ad amministrazione di sostegno;
- ha diritto, nell'ipotesi di decesso del partner derivante da fatto illecito di un terzo,all'applicazione degli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite.
Non è possibile costituire una convivenza di fatto nei casi in cui gli interessati:
1) non sono maggiorenni;
2) sono vincolati fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
3) sono legati, fra loro o con terzi ed anche uno solo di loro, da matrimonio o unione civile.
Presupposti della convivenza di fatto sono la coabitazione e la volontà di costituire una unica famiglia anagrafica.
Pertanto, se le parti hanno già la medesima residenza anagrafica, è sufficiente compilare e depositare la specifica dichiarazione contenuta nel modello in fondo alla pagina.
Se le parti non sono coabitanti e non hanno la stessa residenza, dovranno prima variare la propria posizione anagrafica compilando la modulistica relativa al cambio di residenza scaricabile da questo linked allegare il modulo relativo alla dichiarazione della convivenza di fatto.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere inviata al Comune, Ufficio Anagrafe, utilizzando una delle seguenti modalità:
1) consegna diretta all'ufficio Anagrafe: il modello può essere consegnato anche da uno solo dei conviventi, ma la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata della copia fotostatica dei documenti di entrambe le parti;
2) spedizione mediante raccomandata AR della dichiarazione sottoscritta e corredata della copia fotostatica dei documenti di entrambi i conviventi;
3) trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità alternative:
- via fax al numero 0573/737891;
- via posta elettronica all'indirizzo anagrafe@comune.quarrata.pt.it;
- via pec all'indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it.
I conviventi di fatto hanno facoltà di regolare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, nei 10 giorni successivi, al Comune di residenza dei conviventi: la registrazione del contratto di convivenza in anagrafe rende il contratto opponibile ai terzi.
Nel contratto, le parti possono indicare la propria residenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e scegliere di applicare il regime della comunione dei beni.
La trasmissione è a cura del notaio o dell'avvocato e può essere effettuata mediante:
1) consegna diretta all'Ufficio Anagrafe;
2) trasmissione per posta;
3) trasmissione via pec con sottoscrizione digitale del professionista.
Il contratto di convivenza può essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recessounilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di decesso e di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finchè prosegue la coabitazione, la famiglia anagrafica (ovvero lo stato di famiglia) rimane invariato fino al cessare della coabitazione.
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza";
Circolare Min. Interno n. 7 del 1/06/2016.
Ufficio Anagrafe
telefono: 0573771204-205-207-280
fax: 0573737891
Il Responsabile dott.ssa Serena Rafanelli: 0573771206
mail: anagrafe@comune.quarrata.pt.it
pec: comune.quarrata@postacert.toscana.it
L'ufficio Anagrafe si trova nella sede comunale di Piazza della Vittoria 1, piano terra.