Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Sono previste 2 comparizioni formali davanti all'Ufficiale di Stato civile: con la prima, le parti formulano la richiesta di voler costituire l'unione civile e l'ufficio avvia la fase istruttoria (di durate non superiore a 30 giorni) tesa a verificare che non sussitano gli impedimenti di legge.
Nella seconda comparizione - verificata l'insussistenza di impedimenti - l'ufficiale dello stato civile - dinanzi a 2 testimoni - riceve dalle parti la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, comprensiva della scelta del regime patrimoniale e conclude il procedimento dichiando costituita l'unione.
Alle parti viene data la possibilità di scegliere un cognome comune del quale è consentito l'uso per tutta la durata dell'unione.
Per una migliore organizzazione del procedimento, l'Ufficio di Stato civile richiede di prenotare il primo appuntamento compilando il modulo in calce alla pagina contenente già una serie di informazioni che consentiranno di avviare la fase istruttoria, in modo da garantire che - il trascorrere dei 30 giorni previsti dalla legge fra la richiesta e la dichiarazione - sia sufficiente ad effettuare tutte le verifiche di legge.
Sulla dichiarazione deve essere apposta una marca da bollo da euro 16.00
Per costituire l'Unione civile le parti devono farne congiuntamente richiesta all'ufficio di stato civile di un comune italiano scelto liberamente, indicando le proprie generalità, il luogo di residenza, la propria cittadinanza e l'insussistenza delle cause impeditive sotto indicate.
L'ufficiale dello stato civile redige il processo verbale della richiesta, svolge l'attivita istruttoria nei successivi 30 giorni e, in caso di esito positivo, invita le parti a comparire dinanzi a sè per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione in una data successiva indicata dalle parti e non superiore a 180 giorni.
N.B.: il cittadino straniero che intende costituire l'unione civile deve presentare il nulla osta di cui all'art. 116 c.c. rilasciato dall'Autorità del Paese di cui è cittadino, oppure, qualora lo stato estero non riconosca l'unione civile e non rilasci il Nulla osta, può presentare un certificato che attesta la libertà di stato.
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
1) sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) sia stata dichiarata l’interdizionedi una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
3) sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
4) sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile.
In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire e di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione.
La parte, il cui cognome è diverso da quello comune, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti semplificadi di cui al D.L. 132/2014: negoziazione assistita o accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile.
Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza";
DPCM n. 144 del 23/7/2016;
Circolare Min. Interno n. 15 del 28/7/2016.
Per informazioni e prenotare un appuntamento per avviare il procedimento scaricare il modulo in calce alla pagina e contattare l'ufficio di stato civile.
Ufficio di Stato civile
telefono: 0573771211 - 0573771206.
fax: 0573737891
mail:s.costanzo@comune.quarrata.pt.it– anagrafe@comune.quarrata.pt.it
pec: comune.quarrata@postacert.toscana.it
L'ufficio di Stato civile si trova nella sede comunale di Piazza della Vittoria 1, piano terra.