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Disposizioni per la fornitura e assegnazione del vestiario (divise, indumenti da lavoro e d.p.i.)

Approvato con deliberazione G.C. n. 104/2010 (modificato dalla D.G. 168/2015)
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Indice


 

Art.1 - Oggetto

  1. Le presenti disposizioni disciplinano l’assegnazione e l’uso della massa vestiario spettante al personale dipendente del Comune di Quarrata.
  2. L’Amministrazione, nell’esclusivo interesse del servizio e per ragioni di riconoscibilità, uniformità e decoro, provvede alla fornitura di apposite divise e capi di vestiario da lavoro a quei dipendenti che, per la natura delle mansioni svolte, necessitano di un adeguato abbigliamento.
  3. L’Amministrazione provvede alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale dei quali il personale deve essere dotato secondo le disposizioni di legge vigenti, per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. La modalità della fornitura è prevista al successivo art.7.
  4. Il colore e la foggia delle uniformi, i distintivi da apporre sulle stesse ed i simboli distintivi del grado degli agenti di Polizia Municipale sono disciplinati dalle disposizione normative regionali vigenti, in materia, nel tempo.
 

Art.2 - Tipologia e Periodicità

  1. Nella tabella di cui all’allegato A delle presenti disposizioni, sono elencati i profili professionali, definiti in base alle mansioni svolte, beneficiari delle divise, del vestiario da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.
  2. Nell’allegato B, parte integrante delle presenti disposizioni, sono individuate e descritte per ciascun profilo professionale, le tipologie dei capi di vestiario spettanti, le quantità e la periodicità degli stessi.
  3. Le periodicità e le tipologie potranno subire delle variazioni nei casi previsti all’art.5 ed in ogni altro caso in cui risulti necessario.
  4. Non è consentito sostituire il vestiario previsto dalle presenti disposizioni con la concessione di una indennità.
 

Art.3 - Modalità di acquisto e consegna

  1. Le divise e gli indumenti da lavoro sono acquistati dal servizio che, in base all’organizzazione vigente, è competente ad effettuare tali procedure, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti e della legislazione vigente in materia di forniture per la P.A.
  2. I dispositivi di protezione individuale sono acquistati dal datore di lavoro individuato ai sensi del D.Lgs.81/2008.
  3. I servizi competenti ad espletare le procedure di acquisto devono monitorare le assegnazioni degli indumenti spettanti agli aventi diritto ad ogni scadenza, mediante la tenuta di apposite schede personali.
  4. Prima di avviare le procedure di acquisto, le schede di cui sopra saranno inviate ai Responsabili dei servizi per prendere visione della massa vestiario spettante ai propri dipendenti e, nel caso, comunicare per iscritto, il differimento della consegna di quei capi di vestiario posseduti ed ancora in buono stato di conservazione.
  5. La Ditta aggiudicataria effettua la consegna della fornitura al responsabile del procedimento di spesa per i dovuti controlli.
  6. I dipendenti sono tenuti a ritirare personalmente la massa vestiario spettante presso il servizio che ha provveduto all’acquisto della fornitura ed a firmare la scheda personale per la presa consegna.
  7. La consegna delle divise, del vestiario da lavoro e dei dispositivi di protezione sarà effettuata  ai dipendenti aventi diritto, di norma, come segue:

- Entro il 1° giugno la fornitura estiva
- Entro il 1° ottobre la fornitura invernale

 

Art.4 - Dotazione in caso di assunzioni, cessazioni e variazioni del rapporto di lavoro

  1. Il Servizio Personale, a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato di un dipendente, provvede a comunicarne il profilo al Datore di lavoro. Questi, sentito il Responsabile del servizio di appartenenza, sulla base delle mansioni da svolgere, farà se necessario una apposita valutazione del rischio definendo la massa vestiario ed i dpi eventualmente spettanti e ne darà comunicazione ai servizi preposti all’acquisto delle forniture.
  2. I servizi competenti agli acquisti devono provvedere tempestivamente alla fornitura della massa vestiario spettante al personale neo assunto.
  3. Al Servizio Personale e al Datore di Lavoro compete comunicare in tempo utile anche ogni variazione inerente i dipendenti che modifichi l’assegnazione della massa vestiario.
  4. Qualora si verifichino assegnazioni ad altre mansioni, comportanti il passaggio da una ad un’altra tabella, è cura del Responsabile del Servizio di segnalare la variazione al Datore di lavoro, al Servizio Personale ed al Servizio competente agli Acquisti, al fine di predisporre le integrazioni o le riduzioni di vestiario nel rispetto di quanto previsto dalle presenti disposizioni.
  5. Il dipendente adibito a mansioni o compiti diversi dal profilo professionale che abbia dato luogo a dotazione di massa vestiario, decade dalla dotazione medesima qualora per i nuovi compiti o mansioni non sia prevista alcuna dotazione di divisa o capi di vestiario.
  6. Il dipendente il cui profilo professionale non comporti alcuna dotazione di vestiario, acquisisce automaticamente il diritto alla concessione, totale o in quota parte di capi di vestiario qualora venga adibito stabilmente o per breve periodo di tempo a mansioni per le quali è prevista dalle presenti disposizioni  una assegnazione di vestiario.
  7. Al momento del trasferimento o mutamento di mansioni ed in ogni caso di cessazione dal rapporto di lavoro, dovrà essere redatto apposito verbale di verifica volto ad accertare le consistenze e lo stato di usura del vestiario e dpi in dotazione a tale data, individuando quelli idonei ad un successivo riutilizzo, di cui il dipendente è tenuto alla riconsegna. Il verbale deve essere formato e sottoscritto da parte del responsabile di servizio di appartenenza del dipendente e dal dipendente stesso ed inviato in copia ai servizi preposti agli acquisti.
  8. Il Servizio Personale è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio competente per gli acquisti ed al Datore di Lavoro il calendario dei collocamenti a riposo dei dipendenti che hanno dotazione di vestiario.
  9. Non verrà dato corso alle richieste per il rinnovo o la sostituzione delle divise o dei capi di vestiario da lavoro nei confronti di quei dipendenti che, essendo prossimi alla cessazione a qualunque titolo, non potranno usufruire degli indumenti di nuova assegnazione per un periodo superiore alla metà della durata per essi prescritta. In tal caso l’uso del vestiario in dotazione si intende prorogato fino al termine del servizio.
  10. Resta tuttavia salva la facoltà di disporre il rinnovo o la sostituzione degli indumenti anche nei casi di cui al comma precedente quando, a giudizio del responsabile di servizio, ricorrano circostanze eccezionali o particolari casi di opportunità o decoro.
 

Art.5 - Dotazione extra

  1. In caso del tutto eccezionale e quando ricorrano motivi di necessità inderogabili, anche prima delle scadenze può essere disposta, nell’interesse esclusivo del servizio, la sostituzione dei capi di vestiario assegnati e deteriorati per motivi non addebitabili al dipendente. La sostituzione avviene dietro apposita dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile del Servizio di appartenenza.
  2. Il dipendente che per comportamento doloso o per colpa grave renda necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati sarà tenuto al risarcimento del danno, fatta salva la segnalazione all’autorità giudiziaria.
  3. Quando ricorrano ragioni di necessità per adeguamento a nuove normative, si procederà, anche prima della scadenza, al rinnovo di tutti o parte degli indumenti di vestiario.
  4. Il dipendente che viene trasferito temporaneamente da un’attività ad un’altra ha diritto, oltre ai dpi spettanti in base alle mansioni svolte, ad una fornitura minima di capi da lavoro, da stabilirsi di volta in volta da parte del Responsabile del servizio interessato, il quale inoltrerà specifica richiesta di acquisto al servizio competente.
  5. Qualora fossero istituiti o svolti servizi straordinari o non contemplati dalle presenti disposizioni o dovessero essere introdotti nuovi profili professionali, sarà cura del Datore di Lavoro individuare i capi da lavoro e i dpi necessari, sulla base di apposita valutazione del rischio che definirà anche tipologie, quantità e periodicità di sostituzione.
 

Art.6 - Dotazione al personale a tempo determinato

  1. Al personale assunto a tempo determinato sarà assegnata una dotazione di capi di vestiario indispensabile e adeguata allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale cui sarà assegnato. Sarà cura del Responsabile del servizio presso il quale il dipendente presterà la propria opera inoltrare la richiesta di acquisto ai servizi competenti ed individuare le quantità necessarie anche in considerazione della durata dell’assunzione.
  2. Al personale a tempo determinato è altresì assegnata una dotazione di d.p.i. secondo quanto meglio specificato al successivo art. 7. Il Datore di lavoro  provvederà ad acquistare i dispositivi minimi necessari, in relazione alle mansioni che il dipendente dovrà svolgere e alla durata del periodo di assunzione.
  3. Al termine del rapporto di lavoro, per la riconsegna del materiale, si dovrà procedere secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7.
  4. La norma di cui al punto 3 si applica anche relativamente alle divise fornite al personale di Polizia Municipale assunto a tempo determinato, secondo la tipologia e quantità richieste di volta in volta dal Responsabile del servizio.
 

Art.7 - Dotazione di dispositivi di protezione individuale

  1. Il vestiario deve rispondere alle esigenze di servizio, in particolare per il personale addetto a mansioni operaie e tecniche saranno forniti capi conformi a quanto disposto dalle  vigenti norme antinfortunistiche.
  2. Compete al Responsabile per la sicurezza trasmettere al Datore di lavoro individuato dal D.Lgs. 81/2008 in base alle mansioni specifiche di ciascun profilo professionale, la quantità, periodicità ed esatta categoria dei D.P.I. da acquistare.
  3. Il Responsabile della sicurezza provvederà a comunicare tempestivamente al Datore di lavoro tutte le modifiche che ritiene necessario apportare agli elenchi a seguito di nuove disposizioni normative in materia antinfortunistica, al fine dell’aggiornamento degli allegato Ae B alle presenti disposizioni.
  4. Il Datore di Lavoro ed il Responsabile della Sicurezza sono tenuti ad informare il personale circa l’obbligo ed il corretto utilizzo dei D.P.I.; il dipendente è a sua volta responsabile  per gli eventuali danni provocati a sé stesso e agli altri a seguito del mancato rispetto delle disposizioni impartite. 
 

Art.8 - Sostituzione dei capi

  1. Per un periodo di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data di consegna possono essere sostituiti quei capi che risultano difettosi, comunque non ancora indossati per servizio.
  2. In caso di manifestazione di difetti non immediatamente visibili ma riscontrati con l’uso di vestiario, lo stesso verrà sostituito.In ogni altro caso, decorso il periodo di cui al 1° comma del presente articolo e sino alla successiva scadenza, ogni eventuale riparazione ai capi di vestiario è a totale carico del dipendente stesso.
 

Art.9 - Modalità di utilizzo e doveri del dipendente

  1. E’ fatto obbligo al personale che riceve il vestiario di conservarlo sempre in ottimo stato e di non alterarne in alcun modo la foggia originaria.
  2. Il dipendente ha l’obbligo di usare la divisa o i capi da lavoro avuti in dotazione. Non è consentito l’uso promiscuo di parti del vestiario di dotazione con parti di altri abiti.
  3. La divisa o i capi di vestiario avuti in dotazione non possono essere indossati fuori dall’orario di servizio, tranne per il tempo strettamente necessario per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
  4. I Responsabili di servizio dovranno far rispettare ai dipendenti l’obbligo di indossare la divisa o i capi di vestiario assegnati, della loro corretta cura e conservazione.
 

Art.10 - Disposizioni finali

  1. Sono abrogate le norme di regolamentazione sulla fornitura di vestiario emanate antecedentemente alle presenti disposizioni.
  2. Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno stesso in cui diventa esecutiva la delibera giuntale di approvazione.
 
 

Comune di Quarrata

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