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STATUTO COMUNALE del Comune di Quarrata

Il presente Statuto è in vigore dal 17/05/2007.

Approvato con delibera C.C. n. 28 del 22/03/2007
- divenuta esecutiva in data 16.04.2007
- pubblicata sul BURT in data 30.05.2007
  (Bollettino n. 22 suppl. n. 67 del 30.05.2007)
- affissa all'Albo Pretorio del comune per 30 gg. consecutivi
  (dal 16.04.2007 al 16.05.2007)
- inviata al Ministero dell'Interno, per il tramite dell'UTG di Pistoia il 09.05.2007.


Indice

 
 

TITOLO II - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

 
 

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

 
 
 
 
 

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

Capo I - Norme generali

 
 
 
 
 
 

Capo VI - Strumenti di programmazione di mandato

 
 
 

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 
 

Capo III - Dirigenti e responsabili di servizio

 
 
 

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI

 

Capo II - Azienda speciale

 
 
 

Capo IV - SOCIETA' DI CAPITALI

 
 
 

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

 

Capo II - Forme di collaborazione

 
 
 

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

 
 

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - La Comunità

Quarrata è una comunità locale autonoma riconosciuta e tutelata dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
La comunità di Quarrata è formata dalle persone che risiedono stabilmente, da coloro che pur essendosi trasferiti all'estero mantengono legami con la comunità di origine, da tutti coloro che, non essendo residenti, hanno interessi qualificati nell'ambito del territorio.
La comunità di Quarrata attraverso il Comune gode di autonomia statutaria, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. E' titolare di funzioni proprie e di quelle che gli sono conferite con le leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte che individuano gli interessi fondamentali alla cura dei quali si ispira l'azione di governo e l'attività di gestione del Comune.

 

Articolo 2 - Il Comune

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Esercita tutte le funzioni che riguardano la popolazione ed il territorio comunale che non siano espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo il principio di sussidarietà. Può svolgere le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Rappresenta gli interessi della Comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione ed al territorio.
E' soggetto costituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Assume come norme fondamentali lo sviluppo e la tutela della propria autonomia statutaria, in quanto elemento essenziale della rappresentanza degli interessi specifici della Comunità di Quarrata, e la salvaguardia delle proprie funzioni nei rapporti con lo Stato, la Regione e gli altri enti locali.
I rapporti fra il Comune, la Regione e gli altri enti locali si ispirano ai criteri della collaborazione, cooperazione e associazionismo nel pieno rispetto delle posizioni istituzionali di ciascuno.

 

Articolo 3 - Finalità

1.    Il Comune di Quarrata sostiene la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo; ispira la propria azione ai valori della democrazia, della libertà, della giustizia, e della solidarietà. Opera per il superamento degli squilibri economici e culturali esistenti nella Comunità e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza fra i cittadini.
2.    Assume come valori fondanti per il progresso civile e culturale la difesa e la valorizzazione delle differenze favorendo il diffondersi di una cultura dell'accoglienza e del rispetto della diversità.
3.   Garantisce piena dignità e pari opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e condizioni personali e sociali.
4.   Tutela e valorizza la famiglia fondata sul matrimonio, riconoscendo le altre forme di convivenza. Difende e promuove i diritti dei più deboli per renderli partecipi alla vita sociale e politica.
5.   Riconosce il valore sociale della famiglia, della maternità e paternità responsabile, dell'infanzia. Tutela la vita umana in ogni suo momento. Tutela i diritti dei minori, per garantirne la protezione sociale. Valorizza il ruolo degli anziani, riconoscendone il patrimonio di esperienza, di cultura, di umanità di cui sono portatori.
6.   Favorisce nei giovani la formazione educativa, il sostegno alla loro aggregazione, la prevenzione del disagio e ne promuove l'assunzione di responsabilità ed impegno sociale.
7.   Tutela e promuove la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini e contrasta il lavoro irregolare e abusivo, quali forme di attività che offendono la dignità dei lavoratori, impediscono la trasparenza del mercato e limitano lo sviluppo dell'occupazione.
8.   Promuove il diritto allo studio, contribuendo alla rimozione degli ostacoli economici, culturali e sociali che ne impediscono di fatto il pieno esercizio e favorisce la piena integrazione degli studenti diversamente abili, stranieri o in condizione di disagio sociale.
9.   Promuove l'integrazione dei cittadini diversamente abili, concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della loro personalità nel lavoro, nel tempo libero, nella fruizione dell'ambiente e della mobilità.
10. Tutela e valorizza il patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, naturale e la biodiversità che caratterizza il territorio, assumendo iniziative per renderlo fruibile dai cittadini e impegnandosi a garantire uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'equilibrio ecologico.
10 bis. Il Comune riconosce che l'acqua è un bene pubblico privo di rilevanza economica e che l'accesso alla stessa costituisce un diritto fondamentale per i cittadini.
11. Riconosce come valori per la comunità il volontariato, la cooperazione sociale e l'associazionismo e ne favorisce l'attività e lo sviluppo. Persegue l'obiettivo di tutela attiva della persona, attraverso un integrato sistema di educazione, prevenzione e intervento sociale realizzato anche con l'utilizzo e la valorizzazione del volontariato.
12. Favorisce la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli per la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.
13. Promuove l'accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell'integrazione sociale. Favorisce la partecipazione alla vita democratica delle persone immigrate.


 

Articolo 4 - La popolazione

La popolazione è quella residente nel territorio del Comune di Quarrata.
Sono equiparati ai residenti, per tutti i fini che non contrastino con la legge, coloro che operano o soggiornano stabilmente nel Comune di Quarrata, qualunque ne sia la cittadinanza.

 

Articolo 5 - Il territorio

Il territorio del Comune di Quarrata ha un'estensione di 46 km quadrati. Confina a nord con il Comune di Pistoia e, proseguendo in senso orario con i Comuni di Agliana, Prato, Carmignano, Vinci, Lamporecchio, Larciano e Serravalle. E' costituito dal capoluogo, Quarrata, e dalle frazioni e località di Catena, Tizzana, Colle, Buriano, Lucciano, Montemagno, Campiglio, Santonuovo, Valenzatico, Barba, S. Antonio, Ferruccia, Vignole, Casini, Caserana, Forrottoli, Montorio, Olmi.
Il Comune tutela, nell'ambito delle competenze costituzionali, il suo territorio e la sua denominazione.
I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono l'ambito sul quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione.
All'interno del territorio del Comune di Quarrata non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
Nella denominazione delle vie, delle piazze, delle altre aree di circolazione e dei principali edifici, sarà tenuto conto di specifiche considerazioni storiche, culturali, sociali, sia di carattere locale che generale.
Salvo casi eccezionali adeguatamente motivati, non è consentito il cambio di denominazione relativo al comma 5.

 

Articolo 6 - Pace e solidarietà tra i popoli

La Comunità di Quarrata si ispira ai principi della giustizia, della pace e della libertà, ripudiando la guerra e riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
Promuove la cultura della pace e dei diritti umani.
Favorisce anche con proprie iniziative internazionali, l'affermarsi di una cultura di solidarietà e di cooperazione tra i popoli.

 

Articolo 7 - Pari opportunità

Il Comune di Quarrata attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi, promuovendo la presenza dei due sessi nella Giunta, nelle commissioni consiliari e nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati.
Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti, anche attraverso l'individuazione di tempi e modalità nell'organizzazione della vita cittadina adeguati alla pluralità delle esigenze delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
E' prevista l'istituzione della commissione pari opportunità, con le modalità stabilite dal Regolamento.

 

Articolo 8 - Cooperazione

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile economico e sociale dei cittadini.
Attiva e partecipa, in condizione di reciprocità e pari dignità, a forme di collaborazione, cooperazione e associazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, anche per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluri comunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

 

Articolo 9 - Sede comunale

La sede del Comune, che individua il capoluogo, è posta in Quarrata e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri.
Il Palazzo Civico e la sede di svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono individuati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Articolo 10 - Stemma e gonfalone

Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Capo del Governo del 26 ottobre 1928.
Lo stemma civico presenta uno scudo a scacchi di due file, in rosso e argento, su fondo nero. Dopo che Quarrata è stata insignita del titolo di Città il 3 settembre 1969, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua Comunità, lo stemma è sormontato dalla corona.
Il gonfalone è costituito da un drappo ornato ai lati da due rami fogliati di quercia e mirto e caricato dallo stemma civico con l'iscrizione centrale in oro "Città di Quarrata". Le parti in metallo sono argentate e dorate ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è in metallo argentato e sormontata da una freccia dorata. Cravatta e nastrini sono caratterizzati dai colori nazionali e frangiati d'oro.
L'uso e la riproduzione dello stemma del Comune è consentito esclusivamente previa autorizzazione.
Nella cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
La festività patronale è fissata nel primo martedì del mese di settembre.

 

Articolo 11 - Programmazione e attività amministrativa

Il Comune per realizzare le proprie finalità adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarla.
Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione provinciale e regionale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure, di efficienza, efficacia ed economicità, di responsabilità, di legalità; essa si svolge secondo i criteri di programmazione delle azioni e di controllo dei risultati, valorizzando l'autonomia e la correlativa responsabilità, ciascuno nel proprio ambito, sia degli organi di governo che dei dirigenti.

 
 

TITOLO II - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Articolo 12 - I soggetti della partecipazione

Il Comune opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona con l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità cittadina, promuovendo percorsi di partecipazione che saranno oggetto di regolamento.
L'esercizio dei diritti di partecipazione, informazione e controllo sulla attività dell'Amministrazione spetta al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali operanti nella comunità ed è conseguente all'adempimento dei doveri di solidarietà civile, economica e sociale.
Le disposizioni del presente titolo si applicano, salvo diverso riferimento, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, a tutti coloro, indipendentemente dalla cittadinanza, che sono residenti, o che esercitano la loro attività di studio o lavoro, o che soggiornano stabilmente nel Comune.

 

Articolo 13 - Le formazioni sociali

Il Comune riconosce nelle libere forme associative e nell'impegno attivo dei cittadini uno strumento di crescita della solidarietà, di tutela dei diritti e di estensione della democrazia e pertanto ne favorisce la costituzione e ne promuove l'attività.
Le libere forme associative collaborano con il Comune alla realizzazione delle finalità di cui al Titolo I del presente statuto.

 

Articolo 14 - Pubblico registro

Il Consiglio comunale istituisce un pubblico registro, nel quale sono iscritte, a richiesta, le formazioni sociali che operano nel Comune.
Con la deliberazione istitutiva del registro, il Consiglio comunale regolamenta i criteri e le modalità di iscrizione; le forme di conservazione, di aggiornamento, di consultazione; i diritti e le facoltà riconosciute agli iscritti.
Per l'iscrizione non è richiesto alcun particolare requisito, se non quello di perseguire, con metodo democratico, finalità di interesse comune. I soggetti iscritti non possono perseguire fini di lucro. Non costituisce fine di lucro il reperimento dei mezzi per l'esercizio della propria attività. La partecipazione diretta delle formazioni sociali a competizioni elettorali politiche o amministrative comporta il divieto di iscrizione al registro e, se questa sia già avvenuta, la cancellazione.
Alle associazioni iscritte possono essere riconosciuti, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella deliberazione istitutiva del registro, la concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi e il patrocinio del Comune per attività dalle stesse organizzate.
Le nuove iscrizioni sono deliberate dalla Giunta Comunale, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio Comunale.

 

Articolo 15 - Consulte comunali

Al fine di favorire la partecipazione all'amministrazione locali, il Consiglio comunale, istituisce e regolamenta l'attività di consulte comunali, rappresentative delle diverse istanze economiche, sociali e culturali.
Le consulte hanno essenzialmente potere di proposta e competenze fissate dal Regolamento.

 

Capo II - Informazione

Articolo 16 - Diritto di informazione

Il Comune riconosce e promuove il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad una informazione completa ed obiettiva sulla propria attività, quale premessa per una effettiva partecipazione popolare alla vita ed alle scelte della comunità.
In particolare il diritto di informazione si esercita con:
** il diritto di assistere alle riunioni degli organi deliberanti e consultivi, salve le limitazioni di legge, Statuto o regolamento;
** la pubblicizzazione degli atti del Comune;
** l'esercizio del diritto di accesso;
** l'informazione attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
** l'informazione agli interessati sullo stato degli atti e delle procedure.

 

Articolo 17 - Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Tuttavia, in circostanze particolari, preventivamente rese note ai cittadini, la Giunta può essere convocata in seduta pubblica dal Sindaco.
I regolamenti che disciplinano il funzionamento delle consulte o comitati, possono prevedere la pubblicità delle sedute e stabiliscono le modalità e le forme di interventi e di audizioni esterne.

 

Articolo 18 - Pubblicità degli atti

Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, Statuto o regolamento, e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
Il Comune ha un albo pretorio, situato in luogo facilmente accessibile al pubblico, per la pubblicazione ufficiale, mediante affissione, degli atti per i quali la pubblicazione all'albo è obbligatoria per legge o regolamento.
Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all'interessato.

 

Articolo 19 - Accesso agli atti

Chiunque abbia un interesse riconosciuto dalla legge ha diritto di consultare i documenti amministrativi del Comune e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, e di ottenere il rilascio di copie, con le sole eccezioni di cui al primo comma dell'articolo 18.
La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità e in esenzione di ogni spesa, con richiesta dell'interessato da presentare all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi.
Il regolamento disciplina l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

 

Articolo 20 - Mezzi di comunicazione

Il Comune assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, utilizzando i mezzi di comunicazione e/o istituendone di propri.
Ogni mezzo di comunicazione a carattere periodico istituito o gestito dal Comune è strumento di informazione e di confronto pluralistico.

 

Articolo 21 - Tutela del contribuente

Il Comune riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, essenzialmente in materia di informazione, conoscenza degli atti, semplificazione e interpello.

 

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 22 - Informazione e diritto di intervento nei procedimenti

Il Comune comunica ai soggetti che ne hanno titolo l'avvio di un procedimento amministrativo che li riguarda.
Chiunque sia portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di pratiche che li riguardano è garantito con le modalità stabilite dal regolamento.
Le presenti disposizioni non si applicano agli atti regolamentari e normativi, di amministrazione generale, di pianificazione, di programmazione ed ai procedimenti tributari.

 

Capo IV - Altre modalità di partecipazione popolare

Articolo 23 - Referendum

Tra le forme della partecipazione popolare sono ammessi il referendum consultivo e propositivo, con modalità definite in apposito regolamento.
Con il referendum si sottopongono alla consultazione popolare atti e provvedimenti di esclusiva competenza locale. Sono di esclusiva competenza locale tutte le materie che riguardino la vita e gli interessi morali e materiali dei cittadini della comunità.
Il regolamento può prevedere il referendum speciale, limitato ai residenti in una singola zona o a categorie determinate di cittadini.
Non é ammesso referendum in materia di:
** Revisione dello Statuto
** Bilancio e tributi
** Disciplina del personale e ordinamento degli uffici
** Espropriazioni per pubblica utilità
** Nomine di competenza degli organi dell'amministrazione comunale
** Atti obbligatori per legge
** Limitazione o soppressione di servizi pubblici essenziali
** Questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi nonché su quelle che ledano diritti soggettivi
** Oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni
Non è ammesso altresì referendum sugli atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui abrogazione e modificazione leda i diritti di altri enti, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli Enti interessati.
Il regolamento che disciplina le modalità di applicazioni dell'istituto del referendum è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati o, in seconda convocazione da tenersi entro trenta giorni, con maggioranza assoluta. Il regolamento definisce le procedure per la richiesta di referendum, il numero dei richiedenti in misura non inferiore al 8% degli elettori, con sottoscrizioni nell'arco di 90 giorni, le procedure e l'organo responsabile dei giudizi di ammissibilità sui quesiti referendari, la convocazione e lo svolgimento del referendum.
Il Consiglio Comunale, contestualmente alla deliberazione che rende ammissibile il referendum, nomina il comitato di garanzia, nel quale devono essere rappresentati i promotori del referendum. Il comitato di garanzia ha il compito di sovrintendere sulle principali operazioni del procedimento referendario e di garantire il regolare svolgimento.
Hanno diritto di partecipare ai referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali. Coloro che, pur non essendo iscritti, operano o soggiornano stabilmente nel comune, purché maggiorenni, possono essere a loro richiesta iscritti in una lista speciale assegnata alla prima sezione elettorale.

 

Articolo 24 - Iniziativa popolare

E' ammessa l'iniziativa popolare per sottoporre all'esame del Consiglio o della Giunta Comunale deliberazioni o regolamenti concernenti materie di interesse generale, mediante proposta sottoscritta da almeno il cinque per cento degli elettori del Comune.
Le proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, da redigere in articoli o in uno schema di deliberazione. I soggetti interessati a presentare proposte di iniziativa popolare possono chiedere ed hanno diritto di ottenere l'assistenza del segretario comunale.
Il sindaco sovrintende all'istruttoria delle proposte pervenute e le trasmette all'organo competente entro i termini previsti dal regolamento sul procedimento amministrativo.
Le firme dei proponenti devono essere autenticate nei modi di legge.
Sono escluse dal diritto di iniziativa le stesse materie per cui non è ammesso il referendum consultivo.

 

Articolo 25 - Petizioni e interrogazioni dei cittadini

1. I cittadini possono presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi particolari o collettivi e per esporre comuni necessità.
2. Gli organi competenti devono tempestivamente esaminare le petizioni o le interrogazioni, ed inviare risposta scritta al primo firmatario entro sessanta giorni.

 

Articolo 26 - Consultazioni e assemblee pubbliche

La Giunta Comunale o 2/3 dei Consiglieri assegnati, nelle modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, possono promuovere consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi di propria competenza.
Le consultazioni possono riguardare la generalità o un campione determinato di cittadini, e si svolgono nelle forme di questionari, sondaggi e altre modalità analoghe. L'esito delle consultazioni è reso pubblico.
Il Sindaco può organizzare assemblee pubbliche per esaminare problemi di interesse generale. L'assemblea è presieduta dal Sindaco e vi possono partecipare in qualità di relatori funzionari ed esperti.
Il Comune assicura ai cittadini e ai soggetti della partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, anche attraverso la convocazione di assemblee pubbliche sull'intero territorio comunale.

 

Articolo 27 - Partecipazione al bilancio e rendicontazione sociale

Alla formazione del bilancio dovrà essere assicurata la più ampia forma di partecipazione da parte dei cittadini, secondo modalità e forme disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, c.1.
Il Comune si impegna ad approvare ogni anno un bilancio sociale, che rappresenta uno strumento di rendicontazione sociale volto ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la rispondenza alle esigenze conoscitive e di informazione della propria comunità.

 

Capo V - Il difensore civico

Articolo 28 - Istituzione e nomina

E' previsto l'istituto del Difensore Civico per garantire il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Difensore civico è eletto da una Assemblea formata dai consiglieri comunali, da un rappresentante per ognuno dei soggetti della partecipazione iscritti nella prima e nella seconda parte del Pubblico Registro e da un rappresentante per ognuna delle Consulte comunali costituite. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale. Non possono far parte della Assemblea coloro che abbiano sottoscritto candidature.
Il Difensore Civico viene eletto tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, probità e competenza giuridico amministrativa ed economico-sociale.
Per l'elezione alla carica di Difensore Civico valgono le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale. Sono comunque cause di incompatibilità qualsiasi altra carica elettiva pubblica, il rapporto di lavoro subordinato con il Comune, il rapporto di parentela o affinità con gli amministratori comunali, il segretario, i dirigenti, la titolarità di cariche direttive in enti che hanno rapporti con il Comune, l'appartenenza a organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali.
Il procedimento per l'elezione, le condizioni e modalità di svolgimento dell'incarico del Difensore Civico sono disciplinati da apposito regolamento deliberato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Il difensore civico rimane in carica tre anni, ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere riconfermato una sola volta.
Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti per l'esercizio delle funzioni di difensore civico a livello sovracomunale.

 

Articolo 29 - Funzioni e poteri

Il Difensore Civico ha il compito, in piena autonomia ed indipendenza, di curare il regolare corso del procedimento amministrativo, rimuovere inerzie, sollecitare il riesame di atti, stimolare l'esercizio del potere di autotutela.
Il Difensore Civico può agire d'ufficio o su richiesta dei soggetti della partecipazione, singoli o associati.
Il Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni ha accesso agli uffici del Comune, delle aziende, delle istituzioni e dei concessionari dei servizi e delle società che gestiscono servizi pubblici sul territorio.
Gli organi e gli uffici del Comune prestano al Difensore Civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni.
Il Difensore Civico è tenuto al segreto di ufficio ai sensi delle leggi vigenti.

 

Articolo 30 - Relazione sull'attività

Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale ogni anno, entro il mese di marzo, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio e discussa nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.
Il Difensore Civico presenta una relazione dettagliata al Sindaco qualora riscontri gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

 
 

TITOLO III - ORGANI ELETTIVI E DI GOVERNO

Articolo 31 - Organi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
L'elezione del Consiglio e del Sindaco, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

Capo II - Consiglio Comunale

Articolo 32 - Ruolo, competenze e funzioni

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e svolge le funzioni specificatamente demandategli dalla legge, conformandosi ai principi ed ai criteri stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità dalla quale è eletto, e ne individua ed interpreta i bisogni e gli interessi.
L'azione del Consiglio é improntata ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità ed imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione.

 

Articolo 33 - Presidente del Consiglio Comunale

Il presidente del Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio stesso nella sua prima seduta, a maggioranza di 2/3 dei componenti del Consiglio. Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge tale risultato, si procede nella stessa seduta a una seconda votazione e risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
Il presidente eletto entra immediatamente in carica.
Per la prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio è convocato dal Sindaco neoeletto nel termine perentorio di giorni 10 dalla data della proclamazione ed è presieduto, fino alla elezione del presidente, dal consigliere anziano, con esclusione comunque del sindaco neo eletto e dei candidati a sindaco proclamati consiglieri.
Il Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 elegge nel suo seno un vicepresidente.
Il presidente del Consiglio comunale può essere revocato con una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 13 dei consiglieri e approvata dai 23 degli stessi. Il potere di revoca può essere esercitato per gravi o reiterate violazioni dello statuto, di legge o regolamento che abbiano fatto venir meno la fiducia nel ruolo di garanzia e neutralità istituzionale propria del presidente.
Il presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento e i diritti dei consiglieri, garantendone l'autonoma funzione di indirizzo, programmazione e controllo.

 

Articolo 34 - Regolamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale regola la sua azione mediante un apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri, e basato sui seguenti principi:
** Le modalità per la convocazione del Consiglio devono garantire ai consiglieri il tempo necessario per un attento esame preventivo degli atti
** Deve essere garantita la più larga possibilità di presentazione delle proposte.
** Devono essere contemperate le esigenze di ampia discussione della proposta con quelle di funzionalità dei lavori del Consiglio anche mediante la regolamentazione della durata degli interventi
** Garantire l'informazione da parte del Presidente sulle questioni sottoposte al Consiglio
** Stabilire le modalità di votazione limitando l'esercizio dello scrutinio segreto soltanto ai casi che investono le qualità morali o fisiche delle persone
** Stabilire che le sedute avvengano sempre in forma pubblica limitando le sedute "segrete" soltanto ai casi che investono apprezzamenti sulle qualità fisiche o morali delle persone

Articolo 35 - Consiglieri comunali

L'elezione, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
Ogni consigliere rappresenta l'intera comunità alla quale risponde ed esercita la propria funzione senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
I Consiglieri sono responsabili dei voti che esprimono sugli atti e i provvedimenti del Consiglio. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte al voto, astenendosi, o abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da chi è stato eletto con la cifra elettorale individuale più alta e, a parità di cifra elettorale individuale, dal più anziano di età, con l'esclusione del sindaco e dei candidati a sindaco proclamati consiglieri.
Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Consiglio che provvede alla surroga entro dieci giorni dalla presentazione; sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
Il consigliere comunale, oltre ai casi di decadenza esplicitamente previsti dalla legge, decade dalla carica per la mancata partecipazione, senza motivata giustificazione, a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute di commissioni consiliari permanenti consecutive. La procedura di decadenza viene definita dal regolamento di cui all'art. 34.

 

Articolo 36 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali

Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita nel regolamento di cui all'art. 34 ha diritto di:
** esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale
** presentare all'esame del Consiglio interpellanze, mozioni e proposte di risoluzione
** ottenere dai responsabili delle strutture comunali notizie, informazioni, copie di atti e documenti utili per l'espletamento del mandato.
Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
Al fine di assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti e la propria consistenza patrimoniale . Deve inoltre dichiarare le società, commerciali e non, cui partecipa.

 

Capo III - Commissioni e gruppi consiliari

Articolo 37 - Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di commissioni costituite nel proprio seno in modo tale da garantire la presenza in ognuna di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio.
Il Regolamento di cui all'art. 34 determina le modalità di elezione e i poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione e ne stabilisce le forme di pubblicità dei lavori. E' facoltà del regolamento prevedere l'istituzione di una o più commissioni consiliari di garanzia e/o controllo.
Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli assessori, i dirigenti e i funzionari dell'Ente. Possono inoltre sentire le forze politiche, sociali ed economiche interessate all'oggetto in trattazione.

 

Articolo 38 - Commissioni permanenti

Il regolamento di cui all'art. 34 stabilisce il numero, la composizione e l'ambito di competenza delle commissioni consiliari permanenti.
Le commissioni hanno prevalentemente compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio Comunale. Sulle singole proposte le commissioni possono esprimere il loro parere secondo quanto previsto dal regolamento.
E' altresì compito delle commissioni permanenti l'esame preparatorio di atti di speciale rilevanza sociale ed economica e di vasta complessità individuati dalla conferenza dei capigruppo.

 

Articolo 39 - Commissioni speciali e di indagine

Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, piani e progetti di particolare complessità e rilevanza che non rientrino nella ordinaria competenza delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, indicato l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve terminare i propri lavori, presentando relazione al Consiglio Comunale.
Su proposta del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio può istituire commissioni di indagine su fatti, atti e provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai dirigenti e funzionari dell'Ente. Il provvedimento di nomina deve indicare l'oggetto dell'inchiesta e il termine entro il quale concludere i lavori e riferire al Consiglio.
La presidenza delle commissioni, di cui al presente articolo, e delle commissioni di garanzia e controllo, se previste dal regolamento e istituite, è riservata ad un consigliere di opposizione.

 

Articolo 40 - Gruppi consiliari

I consiglieri eletti nella medesima lista elettorale formano un gruppo consiliare, salvo diversa ed espressa determinazione di ciascun Consigliere. Nel caso in cui in una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ai gruppi consiliari.
Nel corso del mandato elettorale possono formarsi nuovi gruppi consiliari, composti anche da un solo componente.
Della costituzione del gruppo i consiglieri danno comunicazione al Presidente, al Sindaco e al Segretario Comunale indicando il nome del capogruppo, entro il giorno precedente alla prima convocazione del Consiglio neo eletto o il giorno precedente alla prima seduta di Consiglio successiva alla sua costituzione.
Qualora manchi l'indicazione del capogruppo, sarà considerato tale il consigliere anziano di ogni gruppo.

 

Articolo 41 - Conferenza dei capigruppo

E' istituita la conferenza dei capigruppo, composta dal presidente del consiglio che la presiede, da tutti i capigruppo e dal sindaco, o suo delegato, secondo quanto previsto dal regolamento.
La conferenza ha compiti di natura consultiva e collaborativa nei confronti del Presidente del Consiglio in relazione alla programmazione dei lavori e delle attività del Consiglio.

 

Capo IV - La Giunta Comunale

Articolo 42 - Composizione e nomina

La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori corrispondente al limite massimo previsto dalla legge.
Gli assessori sono nominati dal sindaco anche tra i cittadini estranei al Consiglio, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
In relazione alla composizione della giunta, il sindaco garantirà all'interno dell'esecutivo, una rappresentanza significativa e qualificata, in relazione al genere ed all'età dei componenti.
La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere.
Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto della accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
La possibilità di reiterazione del mandato amministrativo degli assessori, è da equiparare, di norma, a quella del sindaco. E' facoltà del sindaco derogare a quanto previsto al presente comma, per le motivate esigenze di rappresentatività sopra indicate.

 

Articolo 43 - Funzionamento della Giunta

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o in assenza dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
Per la validità delle sedute é necessaria la presenza del presidente e di almeno la metà arrotondata per eccesso degli assessori.
La Giunta approva i provvedimenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le votazioni di regola si effettuano a scrutinio palese ad eccezione di quelle relative a fatti che prevedono apprezzamenti su persone.
Di norma le sedute della Giunta non sono pubbliche. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica per l'esame di questioni di particolare rilevanza per la comunità.
Il Sindaco può invitare alle sedute di Giunta con funzioni consultive dirigenti e funzionari dell'Ente e rappresentanti dell'Ente presso aziende, istituzioni e consorzi.

 

Articolo 44 - Attribuzioni della Giunta

La Giunta è l'organo di governo e di Amministrazione del Comune, esercita attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio ed attua gli indirizzi dallo stesso espressi.
Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Funzionari.

 

Articolo 45 - Decadenza della Giunta

La Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

 

Articolo 46 - Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori

Le dimissioni dei singoli componenti della Giunta sono presentate al Sindaco. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci dal momento del provvedimento di sostituzione, che deve essere adottato entro e non oltre 20 giorni dalla data di presentazione delle stesse.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile.
Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio dei singoli assessori per altra causa e la loro sostituzione sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

 

Capo V - Il Sindaco

Articolo 47 - Il Sindaco

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune e dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. Egli è garante del rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
Rappresenta il Comune, convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi stabiliti dalla legge.
Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, avuto riguardo al principio secondo cui entrambi i sessi debbono essere opportunamente rappresentati tra i designati.
I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni cessano dall'incarico alla scadenza naturale del loro mandato.
Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali dei cittadini.
Il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dai contratti di lavoro.
Il sindaco convoca i comizi per i referendum e le consultazioni popolari promosse ai sensi dello Statuto, ed è garante del loro corretto svolgimento.
Il sindaco indirizza e coordina l'attività della Giunta secondo gli indirizzi generali di governo adottati dal Consiglio.

 

Articolo 48 - Ulteriori attribuzioni per materie

Compete inoltre al sindaco:
** La rappresentanza amministrativa e in giudizio del Comune
** La promozione di contatti e incontri che garantiscano collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e le istituzioni statali
** Ogni altra funzione demandatagli dai regolamenti

 

Articolo 49 - Ordinanze

Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emettendo ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
Alle ordinanze del sindaco è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle altre forme previste dalla legge o rese opportune dalle circostanze.

 

Articolo 50 - Vicesindaco

Il Sindaco nomina il vicesindaco scegliendolo fra gli assessori.
Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione temporanea in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
Nel caso di contemporanea assenza od impedimento temporaneo del Sindaco e del Vice Sindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano.
In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco tutte le sue funzioni fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

 

Capo VI - Strumenti di programmazione di mandato

Articolo 51 - Programma di mandato

Il Sindaco entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti nelle modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.
Per consentire il pieno esercizio del diritto di cui al comma precedente, il programma deve essere trasmesso almeno 20 giorni prima della seduta a ciascun consigliere.
Su tutte le proposte ed osservazioni presentate con le modalità specificate dal regolamento del Consiglio, il Sindaco ha l'obbligo di pronunciarsi mediante rigetto, accoglimento parziale o integrale o riserva di ulteriore valutazione.
Entro il termine di approvazione del primo bilancio di previsione del mandato, viene altresì deliberato dal Consiglio Comunale il Piano Generale di Sviluppo dell'Ente.

 

Articolo 52 - Verifica e modifica del programma di mandato

A metà mandato il Consiglio provvede in sessione straordinaria a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.
E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare o modificare , nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base di esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione, attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

 
 

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 53 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a principi di autonomia, programmazione, decentramento, flessibilità, controllo dei risultati, economicità, trasparenza, produttività e semplificazione amministrativa.
Ai fini della migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini, potranno essere perseguite gestioni associate fra i vari enti pubblici, anche territoriali, o, quando ciò non risulti possibile, dovrà essere garantito il massimo coordinamento della pianificazione e gestione dei servizi stessi.
L'ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficienza e efficacia della propria azione.
Il Comune favorisce, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, i rapporti con le organizzazioni sindacali.

 

Articolo 54 - Regolamenti di organizzazione

La Giunta approva uno o più regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi per disciplinare:
** La dotazione organica e le relative modalità di accesso
** L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
** Le funzioni del Segretario Comunale, del Direttore Generale, dei Dirigenti ed i reciproci rapporti
** Le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei Servizi e delle Aree
** Le modalità per il conferimento degli incarichi esterni
Tali regolamenti si ispirano ai seguenti criteri:
** Buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione burocratica
** Flessibilità, in modo da corrispondere costantemente all'evolversi delle necessità amministrative
** Trasparenza a tutti i livelli dell'azione amministrativa, garantendo l'accesso più ampio ai documenti ed alle informazioni e la partecipazione dei cittadini.
** Equa ripartizione dei carichi di lavoro e pari opportunità di carriera senza discriminazioni fra i sessi
** Riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle organizzazioni sindacali dei dipendenti per la contrattazione decentrata delle materie che la legge demanda a tale istituto
** Accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli strumenti giuridici e finanziari. Il regolamento assicura momenti di coordinamento fra le varie aree al fine di armonizzare nel suo complesso l'attività amministrativa del Comune.

 

Capo II - Titolarità degli uffici

Articolo 55 - Segretario generale

Il segretario generale esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
Collabora con il Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, nella fase del coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.
Ove non sia nominato il direttore generale, svolge le funzioni di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza del Comune.
Al segretario possono essere attribuite anche le funzioni di direttore generale.
Il Segretario generale è coadiuvato dal Vicesegretario che lo supplisce e lo sostituisce ad ogni effetto nei casi di vacanza, assenza o impedimento, in tutti gli atti e funzioni che la legge, i regolamenti ed il presente statuto attribuiscono al Segretario generale dell'Ente.
Il vicesegretario viene individuato e nominato con decreto sindacale fra i dirigenti dell'Ente aventi i titoli di studio previsti dalla legge.

 

Articolo 56 - Direttore generale

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente. Il Direttore Generale, nominato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e presiede la conferenza dei responsabili delle strutture organizzative dell'Ente.

 

Capo III - Dirigenti e responsabili di servizio

Articolo 57 - Attribuzioni

Esercita funzioni di direzione e gestione il soggetto cui sia demandata l'autonoma competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e la responsabilità del risultato finale per l'esercizio delle attività dell'Ente.
Le funzioni di direzione delle sfere di competenza funzionalmente sottoordinate si esercitano attraverso il responsabile delle stesse.
I dirigenti e i funzionari, fermo restando le prerogative e la responsabilità generale del Segretario Generale, sono responsabili del buon andamento degli uffici e servizi cui sono preposti, dell'organizzazione, del rendimento e della disciplina del personale loro assegnato, dell'attuazione dei programmi e del raggiungimento dei fini fissati dagli organi comunali.
Alle varie strutture organizzative dell'Ente è preposto un dirigente o un funzionario, al quale sono attribuite tutte le competenze fissate dalla legge e dai regolamenti dell'Ente ed in generale i compiti amministrativi e gestionali anche a rilevanza esterna e di natura discrezionale.
Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità di nomina, sostituzione temporanea e revoca dei responsabili delle strutture organizzative dell'Ente.
Il medesimo regolamento stabilisce altresì i criteri di assegnazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati dei responsabili delle strutture organizzative dell'Ente.

 

Articolo 58 - Incarichi a contratto

L' Ente ha la facoltà, secondo le modalità e le procedure fissate dal regolamento di organizzazione, di ricorrere a contratti a tempo determinato di durata non superiore a quella residuale del mandato del capo dell'amministrazione, per la copertura di posti di responsabili di ufficio o servizio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.
E' altresì demandato al regolamento di organizzazione la disciplina dell'affidamento di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica, e di convenzioni a termine inerenti collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per la realizzazione di obiettivi determinati.

 
 

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI

TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 59 - I servizi pubblici locali

Il Comune promuove politiche finalizzate alla massima diffusione dei servizi sul proprio territorio.
Il Comune nell'ordinamento dei servizi pubblici locali attua modalità di gestione che rispondono ad obiettivi di universalità, tutela dei diritti dei cittadini, capacità imprenditoriale, efficienza, efficacia, economicità. La scelta degli amministratori e dei dirigenti si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi.
I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle loro attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi.

 

Articolo 60 - Carta dei servizi pubblici

Ciascun erogatore di servizi, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, universalità, tutela delle esigenze dei cittadini per garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.
La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela dei cittadini e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione dei cittadini, l'adozione e l'aggiornamento della carta dei servizi erogati dal Comune direttamente od in regime di concessione.

 

Articolo 61 - Modalità di erogazione dei servizi

Il Comune gestisce i servizi, di norma, in forma diretta e in economia. Può gestire i servizi anche:
** mediante concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
** a mezzo di azienda speciale, quando si tratta di servizi di grande rilevanza economica e imprenditoriale;
** a mezzo di istituzione per i servizi sociali e culturali privi di rilevanza economica;
** a mezzo di società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

 

Capo II - Azienda speciale

Articolo 62 - Azienda speciale

Il consiglio comunale, su proposta documentata della Giunta comunale, dalla quale è possibile valutare i vantaggi di economicità e produttività e previo motivato parere dei revisori dei conti, delibera a maggioranza assoluta gli atti costitutivi di aziende speciali, per la gestione di servizi a carattere produttivo e di sviluppo economico e sociale.
L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da apposito statuto, che deve essere approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta.
Il presidente e il consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base di indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, al di fuori del proprio seno, fra persone di provata capacità ed esperienza nel settore interessato e in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
Il consiglio comunale può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione per gravi e comprovate violazioni di legge, inadempienze o inefficienza su proposta della giunta comunale o di un terzo dei consiglieri e a maggioranza dei consiglieri assegnati.

 

Capo III - Istituzioni

Articolo 63 - Istituzioni

Il consiglio comunale per la gestione di servizi sociali e culturali che necessitano di particolare autonomia, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento che ne disciplina l'organizzazione e l'attività e previa la redazione di un apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino:
** I costi dei servizi
** Le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi
Sul piano finanziario deve essere acquisito il parere dei revisori dei conti.
Il regolamento deve altresì determinare la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Può inoltre prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

 

Articolo 64 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto dal presidente e da 2 componenti e viene eletto dal Consiglio Comunale non fra i propri componenti bensì fra persone aventi i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e sulla base di un curriculum vitae che dimostri la loro esperienza nelle materie relative ai servizi affidati all'istituzione.
I compiti e i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione sono stabiliti dal regolamento.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio comunale e le sue funzioni sono prorogate fino alla nomina dei successori.

 

Articolo 65 - Il direttore

Il direttore dell'istituzione è nominato per concorso pubblico o per chiamata, secondo modalità previste dal regolamento del personale del Comune.
Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione secondo le modalità fissate dal regolamento.

 

Articolo 66 - Revoca del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio comunale, su proposta di un apposita commissione consiliare nella quale sono rappresentate le forze politiche presenti nel Consiglio, può revocare il presidente e i singoli membri del consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza, persistente contrasto con gli indirizzi generali del Comune.

 

Capo IV - Società di capitali

Articolo 67 - Società di capitali

Il consiglio comunale, sulla proposta della Giunta Comunale supportata dal parere dei revisori dei conti, delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi la cui natura rende opportuna la partecipazione alla gestione di altri soggetti pubblici o privati.
Il Sindaco, o la persona dallo stesso delegata a rappresentare il Comune in una società di capitali, riferisce almeno annualmente al consiglio comunale sull'analisi dell'andamento della società cui il Comune partecipa.

 
 

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Articolo 68 - Convenzioni

Il Comune, al fine di svolgere determinati servizi o funzioni in modo coordinato, può stipulare convenzioni con la Regione, la Provincia e/o con altri comuni.
I progetti di convenzione sono predisposti dalla giunta comunale e devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Devono essere accompagnati da una relazione dalla quale si evincano i vantaggi sia in termini di funzionalità, sia in termini economici.
Le convenzioni sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

 

Articolo 69 - Consorzi

Per la gestione di servizi di particolare importanza e al fine di ottenere economie di scala, il Comune può promuovere la costituzione di un consorzio fra enti locali o aderire ad analoghe iniziative promosse da altri enti.
Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo schema di convenzione, predisposto come previsto dal precedente art. 68, unitamente allo statuto del consorzio.

 

Capo II - Forme di collaborazione

Articolo 70 - Accordi di programma

Il Comune per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di particolare importanza e complessità che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti, promuove e conclude accordi di programma.
L'accordo deve prevedere le finalità perseguite, le forme di attivazione dell'arbitrato di controllo e degli interventi surrogatori.
Il sindaco definisce e stipula gli accordi di programma con l'osservanza dei tempi e delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

 
 

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 71 - Controlli interni

Il Comune individua organi, strumenti e misure adeguati a realizzare, nel rispetto dei principi di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, un sistema di controlli interni volto a:
** garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativo-contabile);
** verificare attraverso il controllo di gestione l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
** valutare le prestazioni del personale con funzioni dirigenziali
** valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (controllo strategico).

 

Articolo 72 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo di quest'ultimo ed a tal fine esprime rilievi e proposte tendenti ad ottenere una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione; esprime il proprio parere sul regolamento di contabilità; vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; esprime altresì il proprio parere sulla partecipazione dell'Ente a società e aziende speciali;
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire qualsiasi documento, convocare funzionari e impiegati del Comune o delle istituzioni che hanno l'obbligo di presentarsi a rispondere.
I componenti del Collegio restano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni trimestre e redige un verbale delle operazioni compiute; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, tramite il suo Presidente, ed al Sindaco.
Il Collegio dei Revisori riferisce sulle grandezze finanziarie iscritte nel bilancio preventivo e certifica la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione; a tale fine il Collegio trasmette al Consiglio un rapporto sul prospetto di Bilancio preventivo ed una relazione al conto consuntivo che accompagni la proposta di deliberazione consiliare.
E' garantita al Collegio dei Revisori una struttura adeguata allo svolgimento delle funzioni.
I verbali del Collegio sono pubblici.

 

Articolo 73 - Componenti del collegio dei revisori

Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall`art.2399 Codice Civile e le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale, nonché quelle previste dallo art. 6 quinquies della legge n. 80/1991.
Non possono esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri Comunali e gli Amministratori Comunali in carica.
Le proposte di nomina dei revisori devono essere adeguatamente motivate in relazione ai titoli ed alle capacita` professionali richieste.
Per la revoca dei componenti il Collegio valgono le norme previste dal primo e secondo comma dell`art.2400 Codice Civile.
Le dimissioni da componenti il Collegio devono essere comunicate a mezzo raccomandata al Sindaco e agli altri membri del Collegio.
Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un revisore, il Sindaco deve portare la reintegrazione del Collegio all`ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo e comunque entro e non oltre trenta giorni dalla notizia.
Il Consiglio Comunale dovrà deliberare la reintegrazione entro ulteriori trenta giorni.
Il nuovo nominato scade insieme con i revisori in carica.
Qualora si verifichi una causa di incompatibilità o di decadenza si applicano le disposizioni previste nel caso di dimissioni.

 
 

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 74 - Revisione dello Statuto

Le modifiche e le integrazioni alle disposizioni statutarie sono deliberate, così come per l'approvazione dello statuto, dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due sedute successive da tenersi entro 30 giorni e sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Le proposte di revisione statutaria possono essere presentate dalla Giunta o da un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

 

Articolo 75 - Pubblicità dello Statuto e dei regolamenti

Allo statuto, ai regolamenti e alle loro modifiche, oltre alle forme di pubblicità previste dalla legge, deve essere data la più ampia diffusione, anche attraverso manifesti, annunci su radio locali, incontri con le categorie interessate, onde consentire la loro conoscenza da parte della cittadinanza.

 

Articolo 76 - Norme finali e transitorie

Per quanto compatibili con i principi statutari , continuano a rimanere in vIgore le disposizioni regolamentari vigenti.
Contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti in vigore allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari. Tale revisione deve essere portata a termine entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

 
 

Comune di Quarrata

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