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Novità IVA 2015 - "Split payment"

Comunicazione ai fornitori del Comune di Quarrata

 

La legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA chiamato split payment per le operazioni fatturate a partire dal 1 gennaio 2015. Le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).

L'Istituto si applica con le seguenti eccezioni:
- fatture/note soggette a ritenuta d'acconto
- fatture assoggettate al regime di reverse charge (segue apposita comunicazione)

Per le fatture 2014 e antecedenti pagate nel 2015: al fornitore verrà erogato l'intero importo comprensivo dell'IVA (senza distinzioni tra fatture con IVA ad esigibilità differita o immediata).
Per le fatture emesse dal 2015: il fornitore deve indicare sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo dell'art. 17 ter DPR 633/1972), che però verrà versata direttamente all'erario.

 

Riferimenti normativi

Comma 629 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge diStabilità 2015):

Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;
2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;
3) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a);
d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3)»
;

b) prima dell'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art.17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti
ai sensi dell'articolo31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli entipubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito»
;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter»;

d) all'articolo 74, settimo comma, alinea, dopo le parole: «di gomma e plastica,» sono inserite le seguenti: «nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo,».

 

Comune di Quarrata

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