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Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio assistiti da avvocati

 

La convenzionedi negoziazione assistitapermette di effettuare la separazione, il divorzio* e la modifica degli accordi di separazione o divorzio con l'assistenza di un legale per parte.
La competenza riconosciuta dalla legge agli avvocati è molto ampia e la convenzione redatta con l'assistenza dei legali può disciplinare tutti gli aspetti della separazione e del divorzio: può essere conclusa, infatti, anche  in tutti i casi di accordi consensuali per cui non è possibile procedere davanti all'Ufficiale dello Stato civile, ad esempio perchè vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti della coppia  oppure perchè  le parti vogliono concludere  patti di trasferimento patrimoniale.

In tutti questi casi, le parti possono comunque  evitare il ricorso giurisdizionale stipulando la convenzione di negoziazione assistita con un avvocato.
Una volta conclusa la convenzione, gli avvocati si incaricheranno di trasmetterla al Procuratore della Repubblica il quale valuterà che  l'accordo raggiunto non presenti irregolarità e - se ci sono figli - che risponda al  loro interesse.
In caso di esito positivo della valutazione, rilascerà il nulla osta o l'autorizzazione all'accordo e gli avvocati delle parti lo  trasmetteranno, nei successivi 10 giorni,  all'Ufficio di stato civile competente per la registrazione e cioè:
- quello in cui è iscritto l'atto di celebrazione del matrimonio civile, ovvero
- quello in cui è trascritto l'atto di matrimonio religioso o celebrato all'estero.
 Il comune provvederà, poi, alle varie annotazioni ed agli eventuali aggiornamenti degli atti anagrafici.

Nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ritenga che l'accordo non risponda all'interesse dei figli lo trasmette al Presidente del  Tribunale che fisserà l'udienza di comparizione delle parti.

Scioglimento delle Unioni civili

Con l'approvazione della L. 76/2016 (cd. legge Cirinnà), le norme sulla negoziazione assistita si applicano anche allo scioglimento delle unioni civile fra persone dello stesso sesso.
Si applicano le stesse norme previste dal DL. 132/2014  per la trasmissione dell'atto all'ufficio di stato civile a cura degli avvocati.

 


*Il termine DIVORZIO è comunemente usato nella pratica, ma non è giuridicamente corretto: nel nostro ordinamento si deve piuttosto parlare di cessazione degli effetti civili del matrimonio (se religioso) o di scioglimento del matrimonio civile. Si è scelto di utilizzare questo termine per maggiore chiarezza e migliore comprensione.

 

L'ufficio competente a trascrivere le convenzioni di negoziazione assistita per la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione e divorzio è l'Ufficio di Stato civile.

Recapiti dell'Ufficio dello Stato civile

Ufficio di Stato civile
telefono: 0573771211 - 0573771206.
Per l'invio degli atti:
fax: 0573737891
mail:s.costanzo@comune.quarrata.pt.itanagrafe@comune.quarrata.pt.it
pec: comune.quarrata@postacert.toscana.it
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L'ufficio di Stato civile si trova nella sede comunale di Piazza della Vittoria 1, piano terra.

 

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