L’iniziativa di formare le liste dei candidati da presentare alle Elezioni Europee, per ognuna delle cinque circoscrizioni elettorali, spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano regolarmente depositato presso il Ministero dell’Interno il contrassegno di lista nonché le designazioni dei rappresentanti incaricati di depositare le liste presso gli Uffici elettorali circoscrizionali.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati, aventi almeno 25 anni di età alla data del 25 maggio 2014, non inferiore a tre e non superiore al numero dei membri del Parlamento Europeo assegnati alla circoscrizione.
La lista deve riportare, per ciascuno dei candidati che la compongono, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto anche il cognome del marito.
La dichiarazione di presentazione della lista di candidati, per ogni singola circoscrizione,dev’essere sottoscritta da non meno di 30.000 e non da più di 35.000 elettori della circoscrizione medesima;almeno il 10% del predetto numero minimo di elettori (corrispondente ad almeno 3.000 elettori) deve risultare iscritto nelle liste elettorali di ogni regione che fa parte della circoscrizione, pena la nullità della lista. Tra i sottoscrittori non può esservi anche il candidato stesso , sia per la logica incompatibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura, sia per un’esigenza di serietà alla quale va informata l’esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento preliminare alla votazione. Nessun elettore può sottoscrivere piùdi una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.
Non tutte le liste devono raccogliere le sottoscrizioni [Articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18].
Sono esentati :
a) i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Parlamento europeo anche in una sola delle Camere;
b) i partiti o gruppi politici che, nelle ultime elezioni politiche, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere;
c) i partiti o gruppi politici che, nell’ultima elezione deimembri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, hanno presentato candidature con proprio contrassegno e hanno ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
d) nel caso in cui la lista di candidati sia contraddistinta da un contrassegno composito nel quale sia contenuto quello di unpartito o gruppo politico esente da tale onere.
Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista.
Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente specificati nell’articolo 14 della L.21 marzo 1990, n. 53, e.s.m.i.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano esclusivamente attribuite ai notai e che siano previste da leggi elettorali, tra le quali quella per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: i notai stessi, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali, gli assessori provinciali, i presidenti dei consigli comunali, i presidenti dei consigli provinciali, i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la loro disponibilità al presidente della provincia, i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i segretari provinciali, i funzionari incaricati dal sindaco e i funzionari incaricati dal presidente della provincia.
Conriferimento alla potestà autenticatoria degli organi «politici » degli entilocali elencati nell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, con specialeriguardo a consiglieri e assessori comunali e provinciali, la giurisprudenzaamministrativa si è espressa più volte, di recente, non sempre in modo univoco.
Da ultimo, tuttavia, il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con sentenze del 13 febbraio 2014, n. 715, n. 716 e n. 717, ha affermato che i consiglieri, così come gli assessori, degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’articolo 14 citato «in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono ».
Inoltre, per concorde avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ad esempio, il parere della Prima Sezione 10 luglio 2013, n. 2671), la legittimazione ad autenticare le sottoscrizioni sussiste ogni qual volta le consultazioni, cui si riferiscono le autenticazioni medesime, riguardino un ambito territoriale più ampio del livello comunale o provinciale,per esempio qualora abbiano carattere regionale o nazionale, come nel caso dell’elezione del Parlamento europeo. Più in generale, con riferimento a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell’articolo 14 citato, la giurisprudenza e, in particolare, lo stesso Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) , ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.
Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180º giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.