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Regolamento perla pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche pubbliche e di governo di competenza del Comune di Quarrata

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 31.01.2013

 
 

Articolo 1 - Oggetto

In ossequio a quanto previsto dall'art. 36 comma 3 del vigente Statuto Comunale, ai sensi dell'art. 41 bis del TUEL, il presente regolamento disciplina la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo e cioè il Sindaco, gli Assessori, tutti i Consiglieri Comunali.

 

Articolo 2 - Dati di interesse e termini

  1. Entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali sono tenuti a depositare presso il Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali del Comune di Quarrata una dichiarazione concernente:
    1. i beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri posseduti;
    2. le partecipazioni in società quotate e non quotate possedute;
    3. la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o in altre utilità finanziarie detenute tramite fondi di investimento, Società d'investimento a capitale variabile (sicav) o intestazioni fiduciarie;
    4. i redditi complessivamente percepiti e risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.
  2. Alla dichiarazione dovrà essere apposta la formula "Consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, DICHIARO quanto segue".
  3. Annualmente, entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche, gli stessi soggetti dovranno produrre una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma intervenute nell'anno precedente ed i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata.
 

Articolo 3 - Cessazione dalla carica

  1. Entro 30 giorni successivi alla cessazione dall'Ufficio di Amministratore, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti ad inviare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima dichiarazione.
  2. Le disposizioni contenuta nel precedente comma non si applica nel caso di rielezione del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio Comunale di appartenenza e nel caso di conferma dell'Assessore per un nuovo mandato amministrativo. A tali soggetti si applica la disposizione di cui al precedente art. 2, co. 2.
 

Articolo 4 - Pubblicazione

  1. Le dichiarazioni previste dal presente regolamento vengono pubblicate nella sezione del sito internet istituzionale del Comune intitolata "Trasparenza, valutazione e merito" a cura del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali.
  2. Le dichiarazioni patrimoniali indicate potranno essere effettuate su eventuali schemi, i cui fac-simile verranno messi a disposizione degli amministratori.
 

Articolo 5 - Diffida ad adempiere

  1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti, il Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali diffida l'interessato ad ottemperare assegnandogli un termine perentorio non superiore a 30 giorni.
  2. Nel caso di inosservanza della diffida di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo.
 

Articolo 6 - Sanzioni

  1. In caso di violazione agli obblighi di cui al presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 20.000.
  2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo ai criteri indicati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 

Articolo 7 - Organo deputato all'accertamento

  1. All'accertamento delle violazioni provvede il funzionario del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, quale organo addetto al controllo sull'osservanza di tali obblighi.
 

Articolo 8 - Contenuto del verbale di accertamento

  1. Il verbale di accertamento deve contenere, oltre a tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, anche l'indicazione del soggetto accertatore, del soggetto trasgressore, della norma violata e del fatto costituente violazione, indicazione dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti, la misura della sanzione applicata.
  2. Nel verbale deve esservi espressa menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notificazione della violazione, con l'indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento.

Articolo 9 - Norme di rinvio

  1. Per quanto riguarda i termini e le modalità della contestazione, nonchè della facoltà del pagamento in misura ridotta, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e seguenti della L. 689/1981.
 

Articolo 10 - Contraddittorio e ordinanza ingiunzione

  1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al Segretario Generale.
  2. Gli interessati possono presentare al Segretario Generale, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione da parte del responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali, scritti difensivi, documenti oppure possono richiedere di essere sentiti.
  3. Il Segretario Generale, esaminati gli eventuali scritti difensivi o documenti presentati, oppure dopo l'audizione del trasgressore, provvede con ordinanza motivata, al recupero della somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione, oppure emette ordinanza di archiviazione.
  4. Il pagamento deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
  5. La notificazione dell'ordinanza ingiunzione è eseguita dai messi comunali o, se necessario, a mezzo posta, secondo le norme per le notificazioni a mezzo posta.
  6. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
 

Articolo 11 - Opposizione all'ordinanza ingiunzione

  1. Contro l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre ricorso avanti al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.
 

Articolo 12 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

  1. Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il Segretario Generale può disporre, con ordinanza motivata, che la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con l'ordinanza ingiunzione venga pagata in rate mensili da 3 a 30, con ciascuna rata non inferiore a euro 50.
  2. In ogni momento il debito può essere estinto con un unico pagamento.
  3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nell'ordinanza di cui al comma 1, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
 

Articolo 13 - Esecuzione forzata

  1. Decorso inutilmente i termini per il pagamento, alla riscossione della somma dovuta si procede mediante esecuzione forzata, secondo la normativa vigente.
  2. L'Ufficio Tributi cura la predisposizione del titolo esecutivo e la conseguente procedura.
 

Articolo 14 - Proventi

  1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento vengono incamerati in apposito capitolo di bilancio.
 

Articolo 15 - Norma transitoria

  1. Entro due mesi dall'adozione del presente regolamento, i soggetti obbligati di cui all'art. 1, qualora non lo avessero già fatto, devono provvedere agli adempimenti indicati.
 

Articolo 16 - Norme finali

  1. Per quanto non previsto dAl presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui Alla  legge  24 novembre 1981, n. 689.
 
 

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