Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/06/2012.
I provvedimenti di rimborso dell'imposta a qualunque titolo versata e non dovuta vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In alternativa al rimborso il contribuente può, con apposita istanza, chiedere l'autorizzazione a compensare le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di IMU non dovuta con importi da pagare in via ordinaria per la medesima imposta in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessi di essere soggetto passivo d'imposta, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, Legge 214/2011 e, ove compatibili, gli artt. 8 e seguenti del d.lgs. n. 23/2011, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo, tra cui il d.lgs. N. 504/92.