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REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E IL DIRITTO DI ACCESSO

(Approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 06/12/2017)

 
INDICE
 
TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 
 
TITOLO II
DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO, GENERALIZZATO
 
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
 
CAPO II
ACCESSO DOCUMENTALE
 
 
CAPO III
ACCESSO CIVICO
 
 
CAPO IV
ACCESSO GENERALIZZATO
 
 
 

 
TITOLO I
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
 
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Quarrata.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano alle attività che il Comune di Quarrata svolge in regime di diritto privato.
3. I soggetti che gestiscono, direttamente o in concessione, servizi pubblici locali di competenza del Comune di Quarrata osservano, nello svolgimento dei servizi stessi, i principi di cui all’articolo 2del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Titolo, si rinvia, in quanto applicabili, alle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo. Restano ferme le disposizioni di cui alle normative speciali vigenti in materia.

 
Art. 2 Principi dell’attività amministrativa

1. L’attività amministrativa del Comune di Quarrata si conforma ai seguenti principi:
a) economicità ed efficienza,intese come oculata gestione delle risorse pubbliche;
b) efficacia, intesa come idoneità a perseguire gli obiettivi istituzionali;
c) pubblicità, trasparenza, partecipazione ed imparzialità, intese come facoltà per i cittadini di conoscere e controllare lo svolgimento dell’attività amministrativa;
d) semplificazione, intesa come snellimento delle fasi procedimentali.

 
Art. 3 Individuazione dei procedimenti

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, approva ed aggiorna la tabella contenente l’elenco unico dei procedimenti amministrativi di competenza del Comune di Quarrata.
2. La tabella di cui al comma 1 indica, con riferimento a ciascun procedimento:
a) la struttura comunale competente in via principale;
b) l’oggetto del procedimento;
c) la normativa legislativa e regolamentare di riferimento;
d) il tipo di iniziativa;
e) il termine di conclusione del procedimento;
f) la decorrenza del termine;
g) l’applicabilità dell’istituto della segnalazione certificata di inizio attività;
h) l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso.
3. La tabella di cui al comma 1 è pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Quarrata alla seguente pagina:
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6758.

 
Art. 4 Avvio del procedimento

1. I procedimenti amministrativi sono avviati d’ufficio o su istanza di parte.
2. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, l’avvio del procedimento è reso noto,tramite comunicazione personale scritta:
a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
b) ai soggetti che per legge o regolamento devono intervenire nel procedimento;
c) ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, che possono subire pregiudizio dall’emanazione del provvedimento finale.
3. La comunicazione di cui al comma 2 indica:
a) la struttura comunale competente in via principale;
b) l’ufficio e la persona del responsabile del procedimento;
c) l’oggetto del procedimento;
d) le fasi ed i tempi in cui si articola il procedimento;
e) l’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento;
f) il termine di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’Amministrazione;
g) il termine di presentazione di memorie scritte e documenti.

 
Art. 5 Istanza di parte

1. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, le istanze di parte sono presentate a mani, tramite il servizio postale, per fax o per via telematica, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di documentazione amministrativa e di amministrazione digitale.
2.Ai fini della decorrenza del termine di cui all’articolo 7 del presente regolamento, la data di presentazione e di ricezione dell’istanza coincide:
a) con la data della ricevuta rilasciata dall’Amministrazione, se si tratta di istanza presentata a mani;
b) con la data dell’avviso di ricevimento, se si tratta di istanza presentata tramite il servizio di posta raccomandata;
c) con la data del timbro di arrivo posto dall’Amministrazione, se si tratta di istanza presentata tramite il servizio di posta ordinaria;
d) con la data di ricezione sui terminali dell’Amministrazione, se si tratta di istanza presentata per fax o per posta elettronica;
e) con la data della ricevuta informatica di avvenuta consegna, se si tratta di istanza presentata per posta elettronica certificata.
3. Salva diversa disposizione di legge o di regolamento, se l’istanza è irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la regolarizzazione o l'integrazione.
In caso di mancata regolarizzazione o integrazione entro il termine, l’Amministrazione, previa diffida ed assegnazione di un nuovo termine non superiore a trenta giorni, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. Le comunicazioni di cui al presente comma sospendono il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta o dalla data di scadenza del termine assegnato dall'Amministrazione per la regolarizzazione o l'integrazione.
4. Le istanze presentate ad organi o strutture comunali diversi da quelli competenti sono da questi trasmesse d’ufficio, entro due giorni dalla data di ricezione, all’organo, alla struttura o alla pubblica amministrazione rispettivamente competente. Nei casi previsti dal presente comma, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'organo o della struttura comunale competente.
5. L’Amministrazione predispone e rende disponibile sul sito istituzionale la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze, corredata dall’indicazione della documentazione da presentare unitamente a ciascuna domanda.
6. Le modalità di redazione delle istanze e la documentazione da presentare unitamente a ciascuna domanda, se non altrimenti determinate, sono stabilite con atto del Dirigente o della P.O. competente

 
Art. 6 Conclusione del procedimento

1. I procedimenti amministrativi si concludono con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto, le norme giuridiche e le ragioni che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.
Nel caso di provvedimento discrezionale, la motivazione indica inoltre le valutazioni di natura amministrativa o tecnica che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.
3. La motivazione dà conto delle osservazioni contenute nelle memorie scritte e nei documenti presentati dai soggetti che hanno facoltà di partecipare o di intervenire nel procedimento in base alla legge ed al presente regolamento, e delle conseguenti valutazioni svolte dall'Amministrazione.
4. Se la motivazione rinvia per relazione ad atti preparatori o ad altri atti, essi sono indicati e resi disponibili unitamente al provvedimento.
5. I procedimenti amministrativi nei quali il silenzio dell’Amministrazione equivale per legge ad accoglimento o rigetto dell’istanza si concludono, in mancanza dell'adozione di un provvedimento espresso e motivato, con la scadenza del termine di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

 
Art. 7 Termine di conclusione del procedimento

1. Il termine di conclusione di ciascun procedimento amministrativo è indicato nella tabella di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Il termine di conclusione, se non è indicato nella tabella di cui all'articolo 3 del presente regolamento e non è direttamente stabilito dalla legge o dai regolamenti, è di trenta giorni.
3. L’interruzione del termine è ammessa nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.
4. La sospensione del termine è ammessa:
a) per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Amministrazione e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
b) per la regolarizzazione o l’integrazione dell’istanza di parte, ai sensi dell’articolo 5, comma 3,del presente regolamento;
c) in presenza di atti o fatti eccezionalmente sopravvenuti tali da incidere sullo svolgimento dell’istruttoria;
d) negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.
5. L’interruzione e la sospensione del termine sono comunicate agli interessati con atto motivato del responsabile del procedimento.

 
Art. 8 Responsabile del procedimento

1. La struttura comunale competente per ciascun procedimento amministrativo è indicata nella tabella di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. Il Dirigente o il Responsabile P.O. di ciascuna struttura comunale assegna a sé o ad altro dipendente la responsabilità di ciascun procedimento di competenza.
3. L’assegnazione ad altro dipendente è effettuata con atto scritto, sulla base dello svolgimento dell’attività procedurale prevalente. In caso di mancata assegnazione ad altro dipendente, la responsabilità del procedimento si intende in capo al Dirigente o al Responsabile P.O..
4. In caso di gravi irregolarità o ritardi nella gestione del procedimento, il dirigente o il Responsabile P.O., nell’esercizio del potere di direzione, organizzazione e coordinamento della struttura amministrativa di pertinenza, avoca a sé, con atto scritto e motivato, la responsabilità del procedimento assegnata ad altro dipendente.
5. Il responsabile del procedimento:
a) svolge i compiti espressamente assegnatigli dalla legge e dai regolamenti;
b) provvede all’acquisizione d’ufficio dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l’istruttoria del procedimento, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di documentazione amministrativa;
c) cura i rapporti con i soggetti che hanno facoltà di partecipare o di intervenire nel procedimento in base alla legge ed al presente regolamento;
d) segue lo svolgimento, presso le strutture amministrative competenti, delle fasi procedimentali non rientranti nella sua diretta competenza, dando impulso all’attività amministrativa al fine di promuoverne l’efficacia e la tempestività;
e) se competente all'adozione del provvedimento finale, provvede alla comunicazione agli interessati dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
f) non appena l’Ente avrà proceduto alla redazione della Carta dei Servizi, i responsabili dei procedimenti saranno in detta identificati e la nomina di terzi dipendenti rispetto a quelli individuati nella “Carta” avverrà con le modalità indicate al presente articolo dal comma 2.

 
Art. 9 Partecipazione al procedimento

1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, del presente regolamento, i portatori di interessi pubblici o privati ed i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di partecipare odi intervenire nel procedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto:
a) di conoscere lo stato del procedimento;
b) di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di diritto di accesso;
c) di presentare memorie scritte e documenti, nel termine stabilito dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lett. g),del presente regolamento;
d) di ottenere dall’Amministrazione risposta motivata quando le memorie scritte e i documenti presentati sono pertinenti all’oggetto del procedimento;
e) di essere ascoltati, a richiesta,dal responsabile del procedimento.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti dell’attività dell’Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

 
TITOLO II
DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE,CIVICO,GENERALIZZATO
 
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 10 Oggetto

1. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano l'esercizio del diritto di accesso documentale,civico e generalizzato.
2. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali è disciplinato dalla specifica normativa vigente in materia di ordinamento dei comuni. Il diritto di accesso per detti è libero su tutti gli atti della P.A.. Per il rilascio di copie viene stabilito il termine, come di legge, di giorni 30. Compatibilmente alle esigenze di servizio, gli atti saranno rilasciati in copia conforme non prima del 25esimo giorno e non oltre il 30esimo giorno dalla richiesta di accesso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si rinvia alle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza, in quanto applicabili. Restano ferme le disposizioni delle normative speciali vigenti in tali materie.

 
Art. 11 Definizioni

1.Ai fini del presente Titolo si intende per:
a) “accesso documentale” il diritto di accedere ai documenti formati o detenuti dal Comune di Quarrata, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di procedimento amministrativo;
b) “accesso civico” il diritto di accedere ai documenti, ai dati ed alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune di Quarrata, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza;
c) “accesso generalizzato” il diritto di accedere ai documenti detenuti dal Comune di Quarrata ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, sulla base delle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.

 
CAPO II
ACCESSO DOCUMENTALE
 
Art. 12 Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso documentale è esercitato:
a) dai soggetti che hanno facoltà di partecipare o di intervenire nel procedimento amministrativo in base alla legge ed al presente regolamento;
b) dagli altri soggetti ai quali esso è espressamente riconosciuto dalla legge e dai regolamenti.
2. Il diritto di accesso documentale è esercitato nei confronti di tutti i documenti amministrativi formati o detenuti dal Comune di Quarrata e dai soggetti che gestiscono, direttamente o in concessione, servizi pubblici locali di competenza dello stesso, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o di regolamento.

 
Art. 13 Struttura competente

1. Il diritto di accesso documentale è esercitato:
a) presso le strutture comunali competenti a formare o detenere i documenti;
b) presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, che, se non direttamente competente, provvede a trasmettere le istanze alle strutture comunali di cui alla lettera a).
2. Il diritto di accesso documentale agli atti del procedimento amministrativo è esercitato presso il responsabile individuato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

 
Art. 14 Istanza di accesso documentale

1. L'istanza di accesso documentale indica:
a) i dati identificativi del richiedente e, in caso di istanza presentata in nome e per conto di altri soggetti, i relativi poteri di rappresentanza;
b) gli estremi dei documenti richiesti, o gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi.
c) l'interesse connesso all'oggetto dell'istanza;
d) le modalità di esercizio del diritto, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, del presente regolamento.
2. L'istanza di accesso documentale è comunicata ai soggetti contro interessati, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio del diritto vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, i soggetti contro interessati possono presentare all'Amministrazione motivata opposizione all'accesso. Decorso tale termine, l'Amministrazione provvede sull'istanza. La comunicazione di cui al presente comma sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dalla data di presentazione dell'opposizione o dalla data di scadenza del relativo termine.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento.

 
Art. 15 Procedimento di accesso documentale

1. Il procedimento di accesso documentale si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Decorso tale termine senza che l'Amministrazione si sia pronunciata sull'istanza, la stessa si intende rifiutata.
2. Ove possibile, l'istanza è esaminata senza formalità ed accolta immediatamente mediante esibizione del documento, estrazione di copia, o altra modalità idonea.
3. L'accoglimento dell'istanza è disposto con atto che indica la struttura comunale presso cui è possibile rivolgersi, nel termine di quindici giorni, per prendere visione o estrarre copia dei documenti.
4. Il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso documentale sono disposti con provvedimento espresso e motivato, adottato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di cui al comma 4 o dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Segretario Generale, il quale si pronuncia entro i successivi trenta giorni. In ipotesi in cui l’atto fosse di competenza del Segretario Generale, sul rifiuto si pronuncia il Sindaco, trattandosi nel caso di ricorso gerarchico, nei successivi 30 giorni.

 
Art. 16 Modalità di esercizio

1. Il diritto di accesso documentale è esercitato tramite presa visione ed estrazione di copia dei documenti.
2. La presa visione dei documenti è subordinata al pagamento dei diritti di ricerca, segreteria e visura stabiliti dall'Amministrazione. L'interessato può trascrivere in tutto o in parte e, previa autorizzazione, fotografare e filmare il contenuto dei documenti, fermo restando il divieto di asportarli dal luogo in cui sono dati in visione e di alterarli in qualsiasi modo.
3. L'estrazione di copia cartacea dei documenti è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione ed al pagamento dei diritti di ricerca, segreteria e visura stabiliti dall'Amministrazione.
4. L'estrazione di copia digitale dei documenti è ammessa secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione ed è subordinata al rimborso dei costi di riproduzione ed al pagamento dei diritti di ricerca, segreteria e visura stabiliti dall'Amministrazione.

 
Art. 17 Casi di esclusione

1. Il diritto di accesso documentale è escluso:
a) negli altri casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. Il diritto di accesso documentale è inoltre escluso nei confronti dei seguenti documenti:
a) documenti relativi a liti potenziali o in atto;
b) atti di polizia giudiziaria o delle autorità di pubblica sicurezza, la cui divulgazione possa comportare violazioni del segreto istruttorio;
c) documenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento della polizia locale, la cui divulgazione possa ostacolare le attività di ordine pubblico e di prevenzione e repressione della criminalità;
d) documenti relativi alla salute delle persone;
e) documenti contenenti informazioni di natura personale o professionale relative a singoli dipendenti;
f) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati all’esercizio dell’attività creditizia, all’installazione di impianti industriali a rischio, limitatamente alle parti la cui conoscenza può agevolare atti di furto, di sabotaggio o di danneggiamento in genere;
g) documenti relativi alla descrizione progettuale e funzionale di edifici destinati a scopi militari o all’installazione di istituzioni carcerarie.
3. Il diritto di accesso documentale non può essere escluso nei casi in cui è sufficiente disporne il differimento.

 
Art. 18 Casi di differimento

1. Il differimento del diritto di accesso documentale può essere disposto, nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa ostacolare od impedire lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
2. Il diritto di accesso documentale può essere differito alla conclusione del procedimento nei confronti dei seguenti documenti:
a) documenti relativi a procedure di scelta del contraente;
b) documenti relativi a procedure di concorso pubblico o di selezione pubblica;
c) documenti relativi ad altre procedure concorsuali comunque denominate;
d) documenti relativi a procedure di natura ispettiva o sanzionatoria.

 
CAPO III
ACCESSO CIVICO
 
Art. 19 Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso civico è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del Comune di Quarrata.

 
Art. 20 Struttura competente

1. Il diritto di accesso civico è esercitato presso il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Quarrata.

 
Art. 21 Istanza di accesso civico

1. L'istanza di accesso civico indica:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) gli estremi dei documenti, dei dati o delle informazioni richiesti, o gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento.

 
Art. 22 Procedimento di accesso civico

1. Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede con le modalità stabilite dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.

CAPO IV
ACCESSO GENERALIZZATO
 
Art. 23 Ambito di applicazione

1. Il diritto di accesso generalizzato è esercitato da chiunque nei confronti dei documenti detenuti dal Comune di Quarrata ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

 
Art. 24 Struttura competente

1. Il diritto di accesso generalizzato è esercitato:
a) presso le strutture comunali competenti a detenere i documenti;
b) presso l'Ufficio relazioni con il pubblico, che, se non direttamente competente, provvede a trasmettere le istanze alle strutture comunali di cui alla lettera a).
2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza fornisce alle strutture comunali assistenza per la trattazione delle istanze.

 
Art. 25 Istanza di accesso generalizzato

1. L'istanza di accesso generalizzato indica:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) gli estremi dei documenti richiesti, o gli elementi necessari per l'identificazione degli stessi.
2. L'istanza di accesso generalizzato è comunicata ai soggetti controinteressati nei casi e con le modalità stabiliti dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.
3. Sono inammissibili istanze generiche o meramente esplorative. L'Amministrazione non è tenuta a raccogliere documenti non in suo possesso, né a rielaborare i documenti in suo possesso.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del presente regolamento.

 
Art. 26 Procedimento di accesso generalizzato

1. Il procedimento di accesso generalizzato si conclude nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'accoglimento dell'istanza è disposto con provvedimento espresso e motivato, adottato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento. Nei casi di accoglimento dell'istanza nonostante l'opposizione di soggetti controinteressati e salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Amministrazione comunica l'accoglimento ai soggetti controinteressati e provvede a trasmettere al richiedente i documenti richiesti non prima
che siano decorsi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dei soggetti controinteressati. La comunicazione di cui al presente comma sospende il termine di conclusione del procedimento, che riprende a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dei soggetti controinteressati.
4. Il rifiuto, il differimento o la limitazione del diritto di accesso generalizzato sono disposti con provvedimento espresso e motivato, adottato ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.
5. Il richiedente ed i soggetti controinteressati, rispettivamente ad esito della ricezione del provvedimento di cui al comma 4 o della scadenza del termine di cui al comma 1 e della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, possono presentare richiesta di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che provvede nei termini e con le modalità stabiliti dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza. Nei casi in cui l'istanza di accesso generalizzato ha ad oggetto documenti detenuti dalla struttura comunale a cui è preposto il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la richiesta di

 
Art. 27 Modalità di esercizio

1. Il diritto di accesso generalizzato è esercitato tramite rilascio di copia cartacea o digitale dei documenti.
2. Il rilascio di copia cartacea dei documenti è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione stabiliti dall'Amministrazione.
3. Il rilascio di copia digitale dei documenti è ammesso secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione ed è subordinato al rimborso dei costi di riproduzione stabiliti dall'Amministrazione.

 
Art. 28 Casi di esclusione,limitazione, differimento

1. Il diritto di accesso generalizzato è escluso, limitato o differito nei casi stabiliti dalle fonti normative vigenti in materia di trasparenza.

 

Comune di Quarrata

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