Lo Stato Civile è un ufficio istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte. I registri di Stato Civile del Comune partono dal 1866: originariamente il Comune aveva il nome di Tizzana. Pertanto, dal 1866 e fino al cambio di denominazione in Quarrata (avvenuto con Decreto del Presidente della Repubblica il 30/07/1959 pubblicato in G.U. n. 225 del 18/09/1959) nei registri è riportato il nome del Comune di Tizzana.
I registri di Stato Civile sono pubblici nel senso che il cittadino può ottenere il rilascio di certificati, estratti o copie integrali, ma non è consentito a persone estranee all'ufficio di consultarli.
La denuncia di nascita deve essere presentata entro 10 giorni all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento o del comune di residenza di uno dei genitori oppure può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita: in questo caso l'atto verrà trasmesso al Comune nel cui territorio è avvenuta la nascita o, su richiesta dei genitori, al Comune di loro residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Avvenuta la trascrizione dell'atto, si provvede all'iscrizione del bambino in anagrafe, nello stato di famiglia della madre ed alla attribuzione del Codice Fiscale. Il tesserino sarà inviato a casa per posta a cura dell'Agenzia delle Entrate.
Per la dichiarazione di nascita nel Comune occorre un documento di identità valido del dichiarante e l'attestazione di nascita rilasciata dalla Direzione Sanitaria ovvero dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
Per i cittadini stranieri è necessario presentarsi con il passaporto e, in caso di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio, una dichiarazione dell'Ambasciata o del Consolato di appartenenza da cui risulti che, in relazione all'applicazione del diritto internazionale privato, nulla osta al riconoscimento secondo la legge nazionale del proprio Paese.
I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro Legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare o dell'Ambasciata da cui risulti l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere secondo le vigenti leggi dello Stato di cui sono cittadini.
Per contrarre matrimonio è necessario effettuare le pubblicazioni: l'adempimento serve a verificare che non sussistano impedimenti fra gli sposi.
Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste - da ambedue gli sposi o da persona che da essi ne ha avuto speciale incarico - all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza: nel caso in cui i nubendi siano residenti in Comuni diversi, l'Ufficiale di Stato civile provvederà, d'ufficio, a richiedere la pubblicazione anche nell'altro comune.
Al momento della richiesta delle pubblicazioni gli sposi autocertificano la propria residenza, lo stato libero e la cittadinanza e presentano:
- documento di identità e codice fiscale;
- solo per i matrimoni religiosi validi agli effetti civili: la richiesta di pubblicazioni del Parroco o del Ministro di Culto, per religioni diverse dalla cattolica, la cui nomina sia stata approvata dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti;
- per i cittadini stranieri: Nulla Osta a contrarre matrimonio rilasciato dalle competenti autorità consolari in Italia (eventualmente legalizzate in Prefettura) o dalle autorità del Paese di origine, debitamente tradotte e legalizzate ove richiesto dalla vigente normativa;
- nubendi minorenni: provvedimento di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale dei Minorenni;
- donna vedova o con matrimonio dichiarato nullo da meno di 300 giorni, anche se straniera: autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale di Pistoia;
- donna divorziata da meno di 300 giorni: deve contattare l'Ufficio di Stato civile per verificare se sia o meno necessario richiedere l'autorizzazione del Tribunale di cui sopra.
Una volta formato, l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio on line del Comune (o dei Comuni) per otto giorni consecutivi: trascorsi ulteriori 3 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, l'ufficiale di Stato civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione che sarà presentato a chi celebrerà il matrimonio (Parroco, Ministro di culto o Ufficiale dello Stato civile):dal quel momento, ed entro i successivi 180 giorni, il matrimonio può essere celebrato.
L'atto di pubblicazione affisso è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 che viene assolta in modo virtuale mediante il pagamento dell'importo del bollo direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile: se i nubendi sono residenti in Comuni diversi, è dovuto lo stesso importo anche per la pubblicazione nell'altro Comune.
PER INFORMAZIONI E PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER ESEGUIRE LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO CONTATTARE L'UFFICIO DI STATO CIVILE: tel. 0573-771211.
Il matrimonio civile è celebrato dall'Ufficiale dello stato civile che ha effettuato le pubblicazioni o che è stato richiesto di provvedere da altro comune.
La celebrazione avviene alla presenza di 2 testimoni (uno per parte) maggiorenni e capaci, eventualmente assistiti dalla presenza di un interprete se non comprendono la lingua italiana.
Al momento della celebrazione gli sposi, oltre a dichiarare reciprocamente di volersi sposare, devono indicare anche il regime patrimoniale con il quale vogliono che venga regolato il loro rapporto.
La L. 76/2016 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'unione civile.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono fare richiesta in un comune italiano a loro scelta di voler costituire un'Unione civile.
L'ufficiale dello stato civile redige un verbale della richiesta, nella quale gli interessati dichiarano l'insussistenza di cause impeditive ed invita le parti a comparire di fronte a sè in una data successiva, non inferiore a 15 giorni, affinchè rendano congiuntamento la dichiarazione di unione civile. Nel periodo di tempo che intercorre fra la richiesta e la dichiarazione, il Comune effettua i necessari accertamenti.
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e possono indicare un cognome comune per l'intera durata dell'unione.
L'unione civile può essere costituita anche a seguito della rettificazione di sesso di uno dei coniugi, qualora le parti intendano proseguire in tale forma giuridica il rapporto di coppia preesistente, mediante dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile.
Clicca qui per accedere alla pagina dedicata.
Il D.L.132/2014 convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ha previsto nuove e ulteriori possibilità per i cittadini che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio.
La legge ha previsto 2 possibilità che sono alternative al procedimento in tribunale.
Si tratta: A)dell'accordodi separazione personale o di divorzio davanti al Sindacoe
B) della convenzione di negoziazione assistita che viene conclusa davanti agli avvocati.
E' necessario precisare che:
- si tratta sempre di separazione e/o divorzio consensuali (ovvero le parti devono avere raggiunto un accordo sulle condizioni con cui regolare i loro rapporti);
L'accordo di separazione personale o di divorzio davanti al Sindaco in qualità di Ufficiale dello stato civile è possibile solo in presenza delle seguenti condizioni:
1) i coniugi non devono avere figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti;
2) l'accordo fra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
Per tutte le informazioni sul procedimento di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio in Comune davanti all'Ufficiale dello Stato civile consulta la pagina dedicata agli accordi davanti all'ufficiale di stato civile.
In mancanza di uno di questi presupposti, l'Ufficiale dello Stato civile non può procedere: le parti possono comunque evitare di ricorrere al tribunale rivolgendosi ad un legale per parte i quali potranno concludere, in via stragiudiziale, una convenzione di negoziazione assistita di separazione o divorzio o modifica delle condizioni che verrà poi inviata al Comune per la trascrizione e annotazione: per tutte le informazioni sul procedimento di separazione o divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio con l'assistenza degli avvocati consulta la pagina dedicata alla convenzione di negoziazione assistita .
Acquisto della cittadinanza italiana (L. 5/2/1991, n. 92 e s.m.i.):
- per filiazione: tutti i figli di padre o madre cittadini sono cittadini italiani;
- per nascita sul territorio italiano: se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se i genitori sono stranieri ed il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono, ovvero il figlio di ingoti che sia stato rinvenuto nel territorio della Repubblica se non iene provato il possesso di altra cittadinanza;
- per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età dell'interessato;
- per adozione;
- se figlio minore convivente di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
- per elezione:figlio riconosciuto o dichiarato già maggiorenne che, entro un anno, dichiari di voler acquistare la cittadinanza;
- per nascita e residenza: se lo straniero è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente senza interruzioni fino al compimento della maggiore età e dichiari entro un anno di voler acquistare la cittadinanza italiana;
- per matrimonio: se coniuge di cittadino italiano se, dopo il matrimonio, risiede legalmente del territorio della Repubblica da almeno 2 anni, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio seresidente all'estero: i suddetti termini sono dimezzati in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (L. 94/2009);
- per naturalizzazione:se cittadino straniero legalmente residente in Italia da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica.
Perdita della cittadinanza italiana:
- Per rinuncia...
--- l'adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottante può rinunciare alla cittadina italiana sempreché detenga o riacquisti un'altra cittadinanza.
--- qualora il cittadino risieda o stabilisca la propria residenza all'estero se possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera.
--- un cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza italiana in minore età, divenuto maggiorenne presenti istanza di perdita della cittadinanza alla condizione che detenga un'altra cittadinanza.
- Automaticamente...
- per arruolamento volontario nell'Esercito di uno Stato straniero o per svolgimento di un incarico pubblico presso uno stato estero malgrado il divieto espresso dal Governo italiano o se durante lo stato di guerra con uno stato estero, il cittadino italiano presti il servizio militare o svolge un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadina di quello stato.
- In caso di revoca dell'adozione per fatto imputabile all'adottato, purché questi detenga un'altra cittadinanza.
Riacquisto della cittadinanza italiana:
- Su dichiarazione di parte prestando effettivo servizio militare nelle forze armate dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana,
- Assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello stato anche all'estero.
- Se ha stabilito o trasferisce entro un anno dalla dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana, la propria residenza nel territorio della Repubblica.
- Automaticamente dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa dichiarazione di rinuncia entro tale termine.
Una volta ottenuta la cittadinanza italiana, il cittadino deve presentarsi allo sportello dello Stato Civile per prendere accordi al fine di prestare il giuramento previsto dalla legge, dinanzi al Sindaco, e per la trascrizione dell'atto con cui ha acquistato la cittadinanza italiana.
L'art. 1, comma 12, L. 94/2009 ha introdotto il versamento di un contributo dell'importo di € 200 per le "istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza", che dovrà essere versato mediante apposito bollettino postale disponibile presso le Prefetture e gli uffici postali dotati di Sportello Amico.
La denuncia di morte deve essere fatta all'ufficiale dello Stato Civile del Comune dove si è verificato l'evento, entro ventiquattro ore dal decesso.
Se il decesso è avvenuto in abitazione privata, la denuncia deve essere fatta da un congiunto, o da un loro delegato o da persona comunque informata del decesso. Se il decesso è avvenuto in ospedale o in istituto il direttore o chi ne è delegato trasmette l'avviso di morte all'Ufficiale dello Stato Civile. Se la morte è avvenuta a seguito di un incidente o di un reato occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.
L'Ufficiale di Stato Civile rilascia successivamente il permesso di seppellimento necessario per la tumulazione o inumazione della salma.
Al momento della denuncia occorre presentare la scheda ISTAT redatta dal medico curante, il certificato del medico necroscopo dell'A.S.L. .
1) Cremazione
Per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, occorre presentare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso:
- dichiarazione in carta libera di volontà di essere cremato, datata e sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto alla Società per la Cremazione e convalidata dal Presidente dell'Associazione stessa mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa fino all'ultimo istante di vita dell'assistito, oppure disposizione testamentaria. In mancanza di tali disposizioni dichiarazione in carta libera, resa davanti allo stesso Ufficiale, dalla quale risulti la volontà del coniuge, o in mancanza, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile, che, in assenza di volontà contraria del defunto, intende dare corso alla cremazione della salma del familiare (quando con lo stesso grado di parentela concorrono più parenti, devono firmare tutti la dichiarazione: se ci sono i genitori e nessun figlio devono firmare entrambi i genitori, se ci sono solo figli devono firmare tutti i figli, se ci sono genitori e figli devono firmare tutti, genitori e figli).
Certificato medico rilasciato dal medico curante o necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulta escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
In caso di morte improvvisa o sospetta occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria
2) Le estumulazioni (salme tumulate nei forni) e le esumazioni (salme inumate in terra) straordinarie eseguite prima della scadenza delle concessioni, sono autorizzate dal Responsabile dei Servizi Demografici in qualsiasi periodo dell'anno, hanno inizio con la domanda, redatta su carta bollata, dal coniuge o in mancanza dello stesso da tutti i parenti più prossimi (se non c'è il coniuge debbono firmare la richiesta tutti i figli, se non ci sono figli tutti i nipoti) indicando le motivazioni e la destinazione del feretro da estumulare o esumare. Al momento della estumulazione o esumazione occorre la presenza del medico dell'A.S.L. che redigerà apposito verbale indicando anche le eventuali disposizioni da adottare per il trasporto del feretro.
Per queste operazioni a richiesta dei familiari è previsto il pagamento di una specifica tariffa, da effettuarsi con bollettino che sarà consegnato dall'Ufficio di Stato civile, dall'URP o dal gestore del servizio con l'importo relativo.
3) Le pratiche di estumulazione e inumazione ordinarie vengono fatte, periodicamente, direttamente dal Comune, al momento della scadenza della concessione che va da 35 anni per i forni a 10 anni per le sepolture in terra. Viene dato avviso mediante affissione all'interno del cimitero stesso di comunicati dove viene indicata la data in cui si provvederà all'esumazione o all'estumulazione delle salme.
I familiari interessati a raccogliere le spoglie possono chiedere la concessione per un loculo ossario, in caso contrario le spoglie vengono riposte nell'ossario comune.
I costi di queste operazioni sono a carico del Comune.
L'ufficio di stato civile rilascia i seguenti certificati e gli estratti relativi ad atti formati nel Comune o trascritti poiché relativi a persone, al momento dell'evento, residenti nel Comune di Quarrata: Nascita, Matrimonio, Morte. Inoltre su richiesta scritta e motivata è possibile rilasciare copie integrali degli atti di stato civile.
Dal 7 marzo 2001 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi NON POTRANNO PIU' CHIEDERE ai cittadini i certificati per i quali è possibile fare l'autocertificazione. L'autocertificazione può essere resa anche da persone che non sanno o non possono firmare.
Quando una persona non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado)
La validità dei certificati è di 6 mesi, ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (in base all'art. 41 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).