L'Anagrafe della popolazione residente si configura come un 'registro' che attesta la presenza dei cittadini residenti, ovvero di coloro che- italiani o stranieri - hanno la dimora abituale sul territorio comunale.
L'anagrafe si aggiorna costantemente, in conseguenza dei movimenti natuali (nascite e morti) e migratori (trasferimenti di residenza da e per l'estero o per altri comuni).
Oltre al compito di istruire tutte le pratiche necessarie a garantire il costante allineamento delle registrazioni anagrafiche alla situazione di fatto, l'ufficio ha molte altre comptenze.
Ogni cittadino deve essere iscritto nell'anagrafe della popolazione residente del comune in cui ha la propria dimora abituale.
La dichiarazione per la variazione di residenza deve essere presentata all'ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento utilizzando i moduli ministeriali.
La documentazione da compilare e necessaria a registrare la residenza è diversa se chi trasferisce la resdenza è cittadino italiano o straniero.
Per conoscere la procedura ed i tempi del procedimento e per scaricare la modulistica cliccare sul link sottostante.
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n. 76/2016 (cd. Legge Cirinnà), che ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel medesimo Comune e coabitanti.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra persone dello stesso sesso che di sesso diverso.
Le due persone non devono essere vincolate fra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione nè legate - fra loro o con terzi - da matrimonio o unione civile.
I cittadini interessati all'attribuzione del numero civico devono presentare apposita domanda all'ufficio anagrafe una volta che sono stati ultimati i lavori di costruzione di nuovi fabbricati oppure, in caso di ristrutturazione di edifici con la nascita di nuovi accessi, prima dell'insediamento della famiglia oppure prima dell'inizio di attività di qualsiasi genere. Anche le unità immobiliari site all'interno di fabbricati alle quali si accede da uno o più accessi esterni, devono avere una numerazione interna che va ad integrare il numero civico principale attribuito all'accesso esterno principale.
Per casi particolarmente complessi l'ufficio darà le necessarie istruzioni. Una volta presentata la domanda, il personale addetto farà un sopralluogo cui seguirà l'attribuzione del numero con conseguente notifica all'interessato. Da quel momento l'edificio o l'alloggio assumerà il numero civico attribuito. Occorre allegare una planimetria dell'unità interessata dalla richiesta con indicata la posizione del nuovo accesso.
I titolari di SPID, CIE o CNS possono richiedere l'attribuzione della numerazione civica direttamente dal sito del comune, cliccando a questo link
La carta d'identità è il documento tramite il quale si attesta l'identità del titolare ed è rilasciata a tutti i cittadini, italiani o stranieri, residenti nel comune.
Il D.L. n. 78/2015 ha previsto l'istituzione della carta di identità elettronica che rilasciata e spedita all'abitazione o altro luogo indicato dal richiedente direttamente dal Ministero dell'Interno entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
E' possibile far consegnare la CIE anche in Comune.
Il documento cartaceo sarà rilasciato solo in caso di reale e documentata urgenza per motivi di viaggio.
***ATTENZIONE: La carta d'identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente da quanto riportato nel documento in termini di data di scadenza, cesserà di essere valida il 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo 1157/2019***
Per informazioni sul procedimento di rilascio della CIE, cliccare qui.
L'Ufficio anagrafe rilascia i seguenti certificati: Residenza, Cittadinanza, Stato di famiglia, Stato libero, Anagrafico di nascita, Esistenza in vita, Contestuale, Certificati per iscritti A.I.R.E.
I certificati costano € 0,26 in carta semplice ed € 16,52 in bollo (€ 16,00 per il bollo più € 0,52 per i diritti di segreteria). Per i certificati in bollo non occorre la presentazione della marca poiché il Comune la riscuote in modo virtuale.
Dal 1 gennaio 2012 le Amministrazioni Pubbliche e i Gestori di Pubblici Servizi NON POSSONO PIU' CHIEDERE CERTIFICATI ai cittadini, ma sono OBBLIGATI ad accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
L'autocertificazione può essere resa anche da persone che non sanno o non possono firmare. Quando una persona non è in grado di rendere la dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, questa può essere resa nel suo interesse da un parente prossimo (coniuge, figli, parenti fino al terzo grado).
La validità dei certificati, della autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive è di 6 mesi, ma possono essere presentati anche dopo la scadenza se, in calce al certificato stesso, si appone la propria firma dichiarando, sotto la propria responsabilità che le informazioni in esso contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (in base all'art. 41 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).
Per chi possiede SPID è possibile richiedere i certificati e scaricare le autocertificazioni accedendo al portale.
DA GIUGNO 2014 SONO STATI MODIFICATI I COSTI PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO: è stato introdotto un contributo amministrativo di € 73,50 per il rilascio del passaporto che si aggiunge al costo del libretto di € 42,50, ma è stata abolita la tassa annuale.Il passaporto ha validità decennale ed è rilasciato ai cittadini italiani.
Alla scadenza, il documento non può essere rinnovato, ma deve essere emmeso un nuovo passaporto. Dal 2010 è rilasciato un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto di 48 pagine, dotato di microchip in copertina e contenente i dati anagrafici, la foto, la firma digitalizzata e le impronte del titolare.
NON DEVONO DEPOSITARE LA FIRMA:
1) minori di anni 12;
2) persone analfabete (previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
3) persone affetta da inferimità fisica evidente o certificata da documentazione medica che impedisca l'apposizione della firma: in questi casi sarà inserita la dicitura 'esente' anche in lingua francese e inglese.
DA GIUGNO 2012 I MINORI POSSONO ESPATRIARE ESCLUSIVAMENTE SE SONO IN POSSESSO DI UN PASSAPORTO INDIVIDUALE:non è più possibile richiedere l'iscrizione del minore sul passsaporto del genitore .
Il PASSAPORTO SU CUI ERANO ISCRITTI I MINORI RESTA VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER IL TITOLARE FINO ALLA SUA NATURALE SCADENZA, MA NON PER IL MINORE.
Per il RILASCIO del passaporto occorrono:
- un documentodi riconoscimento valido ( si suggerisce di portare anche una fotocopia dello stesso);
- n. 2 foto tessera recenti ed identiche (vedi esempi di fotografie);
- la ricevuta di versamento sul c.c. postale n. 67422808 intestato al "Ministero dell'Economia e della Finanza - Dipartimento Tesoro", di € 42,50; indicare come causale: "importo per rilascio passaporto elettronico" (si consiglia di usare i bollettini precompilati dagli uffici postali): il versamento deve essere eseguito a nome del minore;
- un contrassegno telematico da € 73,50 per passaporti (si acquista presso tabacchi e ricevitorie) che ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del passaportoper tutti i passaporti da rilasciare dal 24/6/2014 in poi: chi avesse già acquistato il contrassegno dell'importo di € 40.29 dovrà integrarlo con un ulteriore contrassegno di € 33,21.
- l'assenso dell'altro genitore, in caso di cittadini che hanno figli minori (sia coniugati che separati, divorziati, conviventi o genitori di figli nati fuori del matrimonio). L'assenso può essere prestato con atto autonomo al momento della richiesta del passaporto o in sede di separazione. Se il genitore è impossibilito a presentarsiper rendere la dichiarazione di assenso, il richiedente il passaporto potrà allegare la dichiarazione scritta di assenso corredata della copia del documento di identità. Nel caso in cui non sia possibile ottenere il consenso dell'altro genitore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
- la denuncia, in caso di smarrimento o furto, ed il vecchio passaporto in caso di deterioramento o scadenza di validità.
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune sono disponibili i moduli per la richiesta del documento ed è possibile espletare le formalità relative all'autenticazione delle fotografie: successivamente il richiedente dovrà recarsi agli uffici della Questura di Pistoia per depositare la firma e le impronte che saranno, poi, trasferite sul documento.
Per chi desidera maggiori informazioni, consultare il sito internet della della Questura di Pistoia o della Poliza di Stato in cui è presente un tutorial per il rilasciod el passaporto.
Anche i minori di anni 18 devono essere dotati di proprio passaporto individuale: a partire da tale data, i minori non potranno più espatriare essendo iscritti sul passaporto dei genitori.
Per il RILASCIO del passaporto occorrono:
- un documento di riconoscimento valido ( si suggerisce di portare anche una fotocopia dello stesso);
- n. 2 foto tessera recenti ed identiche (vedi esempi di fotografie);
-la ricevuta di versamento esclusivamente sul c.c. postale n. 67422808 intestato al "Ministero dell'Economia e della Finanza - Dipartimento Tesoro", di € 42,50; indicare come causale: "importo per rilascio passaporto elettronico" ;
- un contrassegno telematico da € 73,50 per passaporti (si acquista presso tabacchi e ricevitorie) che ha una validità di 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del passaporto per tutti i passaporti da rilasciare dal 24/6/2014 in poi: chi avesse già acquistato il contrassegno dell'importo di € 40,29 dovrà integrarlo con un ulteriore contrassegno di € 33,21.
- l'assenso di entrambi i genitori (sia se coniugati che separati, divorziati, conviventi o genitori di figli nati fuori del matrimonio).L'assenso può essere prestato con atto autonomo al momento della richiesta del passaporto o in sede di separazione. Se il genitore è impossibilito a presentarsi per rendere la dichiarazione di assenso, il richiedente il passaporto potrà allegare la dichiarazione scritta di assenso corredata della copia del documento di identità, se il genitore è cittadino italiano o dell'UE. Se è cittadino extraUE residente all'estero, al dichairazione deve essere rilasciato all'Ambasciata italiana. Nel caso in cui non sia possibile ottenere il consenso dell'altro genitore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
- la denuncia, in caso di smarrimento o furto, ed il vecchio passaporto in caso di deterioramento o scadenza di validità.
Il passaporto per i minori ha validità di :
- 3 anni per i minori da 0 a 3 anni;
- 5 anni per i minori dai 3 ai 18 anni.
I minori di anni 12 non devono depositare la firma digitalizzata.
Sul passaporto del minore può essere inserita la dichiarazione di accompagnamento.
Per chi desidera maggiori informazioni, consultare il sito internet della Polizia di Stato o della Questura di Pistoia.
Dal 4 giugno 2014 sono vigenti nuove disposizioni per l'espatrio dei minori italiani all'estero: i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale di minodi di età inferiore a 14 anni anni che viaggino accompagnati da persone diverse da loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento in Questura.
La dichiarazione può essere su modulo cartaceo autonomo o inserita sul passaporto: la scelta della forma è dei richiedenti, salvo diversa indicazione per giustificati motivi della Questura.
Tale dichiarazione non può essere rilasciata per viaggi all'interno del territorio nazionale e non è necessaria se il minore viaggia all'estero con uno dei genitori/tutore, anche se il suo nome non è riportato sul passapoto del minore. In tale caso, però il genitore dovrà dimostrare di essere l'esercente della potestà genioriale o tutoria con apposita documentazione.
Il termine massimo di validità della dichiarazione è 6 mesi, salvo periodi più lunghi accordati dall'ufficio in casi debitamente motivati, ma non può superare la data di scadenza del passaporto del minore.
N.B.: gli Uffici della Polizia di frontiera non sono abilitati al rilascio della dichiarazione!
L'autenticazione della foto avviene mediante presentazione di una foto formato tessera, esibita direttamente dall'interessato munito di un documento di identità valido. Può essere fatta in qualsiasi Comune della Repubblica.
Per presentare le domande e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle Amministrazioni e ai servizi Pubblici la firma NON DEVE ESSERE PIU' AUTENTICATA.
E' sufficiente firmarle davanti al dipendente addetto a riceverle, oppure presentarle o inviarle allegando la fotocopia del documento d'identità.
L'autentica della firma rimane per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da presentare ai privati o a amministrazioni pubbliche per richieste tendenti ad ottenere benefici economici (pensioni, contributi, ecc.): in questo caso, la firma deve essere apposta davanti al funzionario incaricato dal Sindaco.
Anche le copie possono essere autenticate dal cittadino mediante dichiarazione di conformità all'originale se indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni, altrimenti devono essere autenticate da personale apposito.
L'autenticazione della sottoscrizione e delle copie, ove prescritta, può essere effettuata da: Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, Dipendente addetto a ricevere la documentazione, Dipendente delegato dal Sindaco.
Se utilizzato per uno scopo per cui la legge non prevede esenzione, l'autentica della firma è i bollo e deve essere prodotta una marca da € 16,00 e pagare € 0,52 in contanti per dirittti di segreteria.
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere certificati ai cittadini, ma devono accettare l'autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, pena la violazione dei doveri d'ufficio.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) è una dichiarazione con cui l'interessato attesta il contenuto di informazioni certificabili dalla Pubblica Amministrazione.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare qualsiasi stato, fatto o qualità personale a diretta conoscenza dell'interessato, non necessita di autentica ma deve essere semplicemente allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante. Tali dichiarazioni possono essere presentate anche a soggetti privati che ne acconsentono, però possono scegliere le modalità con cui tali atti debbano essere sottoscritti:
- davanti a chi riceve materialmente la documentazione,
- allegando una fotocopia semplice di un documento di identità di chi sottoscrive,
- con autentica della sottoscrizione fatta davanti ad un pubblico ufficiale (notaio cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco).
I soggetti privati possono richiedere agli Enti Pubblici controlli rispetto ai dati dichiarati loro tramite autocertificazioni, accompagnando la richiesta con il consenso scritto del dichiarante.
L'autentica di firma è prevista:
- per dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a private, in questo caso dietro il pagamento dell'imposta di bollo;
- per riscossione di somme effettuate non direttamente dal beneficiario ma da terzi incaricati da questi (ad esempio le deleghe per le riscossione della pensione).
Le dichiarazioni nell'interesse di chi si trova temporaneamente impedito per motivi di salute, sono sostituite dalle dichiarazioni rese da un parente dello stesso.
E' possibile dichiarare conforme all'originale la fotocopia di un documento tenuto o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio, di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati, senza la necessità di farli autenticare ad un pubblico ufficiale.
L'esibizione di un documento di identità, a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.
Tutte le domande e le dichiarazioni da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di Pubblici Servizi possono essere inviate anche per fax, allegando la fotocopia di un documento di identità.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea.
Per i cittadini extracomunitari l'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono possibili solamente se i dati sono certificabili da soggetti pubblici o privati italiani.
I certificati medici, sanitari, veterinari ed i brevetti non possono essere sostituiti dall'autocertificazione. I tribunali non sono tenuti ad accettare l'autocertificazione.
In caso di dichiarazioni false sono previste sanzioni penali e decadenza dei benifici conseguiti.
L'A.I.R.E. è una sezione dell'anagrafe nella quale vengono iscritti i cittadini italiani che trasferiscono all'estero la propria residenza.
Possono chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero in uno dei seguenti modi:
1) presso il Comune di residenza: si consiglia la presentazione di documentazione attestante l'effettivo trasferimento all'estero (es: contratto di lavoro,contratto di affitto,permesso di soggiorno),anche se non obbligatoria, questa richiesta serve per facilitare le operazioni di iscrizione.
Si dovrà in ogni caso, presentare dichiarazione all'Ufficio Consolare della Circoscrizione di Emigrazione entro 90 giorni dalla data di emigrazione;
2) presso l'Ufficio Consolare Italiano: presentarsi direttamente all'Ufficio Consolare della Circoscrizione di Emigrazione entro 90 giorni dalla data di espatrio, muniti di passaporto o carta d'identità
in caso di cambio residenza all'estero, i residenti A.I.R.E. hanno l'obbligo di comunicare al Consolato Italiano di pertinenza la nuova dimora abituale. Il Consolato provvederà a comunicare il nuovo indirizzo al Comune di iscrizione AIRE che avrà così sempre aggiornata la posizione anagrafica dei propri cittadini residenti all'estero.
L'iscrizione nell'AIRE consente di mantenere il diritto al voto e di ottenere il rilascio dei seguenti certificati presso l'Ufficio Anagrafe del Comune:
· Certificato di stato di famiglia, composto dai cittadini italiani abitanti al medesimo indirizzo estero che fanno parte dello stesso nucleo familiare;
· Certificato di residenza, che attesta che il richiedente, in precedenza iscritto nel Comune di emigrazione, risulta attualmente registrato nell'AIRE con decorrenza dalla data di trasferimento all'estero;
· Certificato di cittadinanza, che attesta il possesso della cittadinanza italiana solo fino alla data di emigrazione. Per il periodo di residenza all'estero la cittadinanza viene certificata dall'Ufficio Consolare Italiano della Circoscrizione di Emigrazione;
· Carta d'identità, che viene rilasciata previa presentazione del passaporto o della precedente carta d'identità.