(Approvato con Deliberazione C.C. n. 80 del 04/12/1995; modificato con deliberazione C.C. n. 95 del 28/11/1997; modificato con deliberazione C.C. n. 65 del 30/09/2004, modificato con deliberazione C.C. n.19 del 25/03/2013)
1) Società sportive
a) I contributi a sostegno della promozione sportiva potranno essere concessi solo a quelle associazioni e società sportive che si pongono come finalità lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva rivolta alle categorie giovani e giovanissimi (dai 6 ai 14 anni).
b) La domanda per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo dovranno essere redatte su modulo specifico e presentata al protocollo generale del Comune di Quarrata entro il 31 agosto di ogni anno relativamente alla stagione sportiva dell'anno successivo (settembre/giugno).
c) L'Amministrazione Comunale entro 60 gg. dal termine dell'attività sportiva (30 giugno) si pronuncerà, in base all'ammissibilità del contributo, con deliberazione indicante il piano di ripartizione dei contributi assegnati.
d) Il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% dei costi sostenuti per l'attività promossa e l'erogazione dello stesso avverrà dietro presentazione dei documenti che attestano i costi effettivamente sostenuti.
e) E' facoltà di ogni società o associazione sportiva richiedere, entro il 28 febbraio, con apposita domanda motivata, un anticipo del contributo sportivo di competenza. Tale anticipo non potrà comunque essere superiore al 50% di quello erogato nell'anno precedente.
2) Manifestazioni sportive
a) I contributi per le manifestazioni sportive potranno essere concessi a domanda purché la stessa indichi dettagliatamente:
- il numero degli atleti partecipanti;
- rilevanza territoriale dell'evento (locale, provinciale, regionale, ecc.),
- ricaduta promozionale sportiva a favore del territorio;
- bilancio con i costi dettagliati per la realizzazione dell'evento.
b) le domande di contributo dovranno essere presentate al protocollo generale del Comune di Quarrata almeno tre mesi prima della data fissata per l'effettuazione dell'evento. Il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, avverrà solamente sulla base della documentazione da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese sostenute.
c) Le domande di contributo relative a manifestazioni rivolte agli atleti delle fasce giovani e giovanissimi nonché agli atleti diversamente abili avranno la priorità.