Approvato con atto C.C. n. 20/91 e modificato con atto C.C. n. 56/97.
1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani prodotti nel territorio del Comune e viene adottato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e delle leggi della Regione Toscana n. 65 del 13 novembre 1984 e n. 60 del 10 agosto 1988.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
1. ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento delle cava;
3. alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
4. agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni;
5. alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle leggi successive;
6. agli esplosivi.
1. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia.
1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandono o destinato all'abbandono.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in urbani e speciali assimilabili agli urbani.
a) I rifiuti URBANI si distinguono in:
a.1) rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine etc.). Tali rifiuti interni si suddividono a loro volta in:
a.1.1) rifiuti interni non ingombranti ordinari, qualora non presentino caratteristiche particolari (quali scarti alimentari, rifiuti derivanti dalla pulizia degli edifici etc.);
a.1.2) rifiuti interni non ingombranti pericolosi costituiti da pile e batterie, prodotti farmaceutici e prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" (legge 29.5.1974 n. 256 - D.P.R. 24.11.1981 n. 927).
a.2) rifiuti interni ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da quelle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili).
a.3) rifiuti esterni, cioè rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, rive dei fiumi o di altri corsi d'acqua.
b) Si considerano rifiuti SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI:
b.1) i residui derivanti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi, non passibili di riutilizzo, che rientrino nelle tipologie e rispettino i requisiti indicati nella Deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui a l'articolo 5 del D.P.R. n. 915 pubblicata sulla G.U. n. 253 del 13/08/1984 ed in altre disposizioni normative successive, nei seguenti casi:
b.1.1) per qualità rientrino fra le tipologie di rifiuto che possono trovare smaltimento negli impianti a cui vengono avviati i rifiuti solidi urbani ordinari, secondo quanto risultante dall'autorizzazione all'esercizio. Nella tabella n. 1) allegata al presente regolamento sono indicate le categorie di rifiuti speciali assimilate per qualità ai rifiuti urbani.
b.1.2) Per quantità qualora la produzione annua, riferita alla superficie tassabile ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano i rifiuti, risulti inferiore ai limiti fissati, per le singole attività. Nella tabella n. 2 allegata al presente regolamento sono indicate, secondo le attività, le quantità di rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.
b.1.3) Siamo comunque compatibili con le modalità di svolgimento dell'ordinario servizio di raccolta e trasporto effettuato dal Comune per i rifiuti solidi urbani ordinari. Nel computo delle quantità massime di produzione annua di rifiuto non si tiene conto dei rifiuti che vengano conferiti ai servizi di raccolta differenziata di cui al successivo articolo 37 o che il produttore avvii comunque al riutilizzo.
I rifiuti speciali che rispettino le condizioni di cui ai commi precedenti e per i quali il produttore dimostri l'impossibilità al riutilizzo sono a tutti gli effetti assimilati ai rifiuti urbani.
b.2) I rifiuti speciali assimilabili agli urbani per qualità, ma non per quantità, non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani ai fini dello smaltimento finale tramite incenerimento.
2. La tassa per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (prevista ed approvata ai sensi dell'Articolo 268 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175), copre anche i costi di smaltimento dei "rifiuti assimilati agli urbani".
1. Per "smaltimento" si intende il complesso delle attività sotto definite:
1. Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
2. Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.
3. Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi o dei fossi.
4. Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di rimozione o smaltimento.
5. Cernita: le operazioni di preselezione o selezione dei materiali di rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione o del recupero degli stessi.
6. Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o impianti al luogo del trattamento.
7. Trattamento intermedio: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione.
8. Trattamento finale: l'incenerimento, il deposito e la discarica mediante interramento controllato od altro idoneo conferimento finale del rifiuto.
1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
1. deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'area, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna, la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere rispettate le esigente di pianificazione economica e territoriale;
5. sarà perseguita la diminuzione della produzione dei rifiuti, favorendo e promuovendo i sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali di energia.
1. Competono obbligatoriamente al Comune le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento intermedio e finale dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
1.tutti i rifiuti urbani come specificati dall'Articolo 3.a;
2. i rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani per l'intero ciclo di smaltimento come definito dall'Articolo 3, punto b.1);
3. i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti e della depurazione di acqua di scarico esclusivamente di carattere urbano.
2. La diminuzione della produzione dei rifiuti tramite preselezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani è componente obbligatoria delle attività di smaltimento attribuite al Comune.
1. È assolutamente vietato abbandonare, gettare, versare e depositare abusivamente, anche temporaneamente, sulle aree pubbliche e sulle aree private soggette ad uso pubblico ubicate nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione.
2. Il medesimo divieto vige per le superficie acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde etc., ferme restando le disposizioni contenute nella legge n. 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. È vietato versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico i liquidi che rechino lordure, lascino traccia sul suolo, esalino cattivi odori.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o smistamento di qualsiasi materiale conferito al servizio di smistamento.
5. È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune ed autorizzati dalla Amministrazione Provinciale.
6. È vietata l'installazione e la gestione di impianti di innocuizzazione e/o eliminazione dei rifiuti speciali, e di conseguenza il relativo smaltimento di questi, senza che sia stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione all'Ente preposto. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
7. È vietato bruciare rifiuti di qualsiasi natura all'aperto e/o all'interno di fabbricati ed impianti che non siano specificatamente autorizzati secondo la normativa vigente. Fatto salvo il rispetto della normativa antinquinamento inerente alle emissioni in atmosfera, il Sindaco può stabilire, con apposita Ordinanza Sindacale, deroga al presente divieto in relazione ai rifiuti costituiti da scarti verdi derivanti da attività agricole o di giardinaggio, prescrivendo precise modalità e criteri di comportamento a salvaguardia della salute pubblica.
8. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere da parte degli interessati, lo sgombro dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
9. L'utenza dei servizi di smaltimento è tenuta ad agevolare in ogni modo e, comunque, a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi stessi.
1. Salvi gli obblighi derivanti dall'Articolo 9 del D.P.R. 915/82 e dall'Articolo 7 del presente Regolamento, sono in ogni caso vietati, in qualsiasi area, l'abbandono e lo scarico, anche se con modalità e tempi tali da non costituire formazione di discarica, di rifiuti che possano creare inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o, comunque, un pericolo.
2. Il Sindaco, ove necessario, ordina la rimozione dei rifiuti.
3. I proprietari di terreni oggetto di abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia, possono essere chiamati a rispondere in sostituzione dei diretti responsabili qualora questi rimangano ignoti.
1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità e la Provincia.
2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
1. Ai sensi dell'Articolo 7 della L.R. n. 60 del 19/08/1988 il Comune può emanare disposizioni dirette ad eliminare i rischi igienico-sanitari derivanti dalla qualità dei rifiuti. Tali disposizioni devono essere rivolte ad eliminare o ridurre rischi accerta i e dipendenti:
4. dalla intervenuta acquisizione di elementi di conoscenza relativi alla tossicità e nocività del rifiuto;
5. dalla provata impossibilità di innocuizzazione con gli impianti di smaltimento esistenti, di particolari rifiuti prodotti;
6. da situazioni particolari di emergenza nella funzionalità degli impianti di smaltimento esistenti.
2. Tali disposizioni possono prevedere termini, anche graduali, per la riduzione o eliminazione dei rifiuti intrattabili e dei prodotti da cui essi derivano.
1. Il Comune esplica l'attività di smaltimento di cui ai titoli I-II-III-IV-V e VI del presente Regolamento con diritto di privativa direttamente o mediante Azienda Municipalizzata o Consorziale o mediante concessioni ad Enti od Imprese specializzati ed autorizzati.
2. Il servizio viene effettuato nelle zone del territorio comunale individuato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
1. Il presente titolo riguarda le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari, come definiti dall'Articolo 3), punto a-1.1.
2. Le stesse disposizioni si applicano per i rifiuti speciali assimilati agli urbani per tutte le fasi di smaltimento, sulla base della definizione di cui all'Articolo 3, punto b).
1. I rifiuti urbani interni non ingombranti ordinari ed assimilati per l'intero ciclo di smaltimento devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto ad osservare le seguenti norme.
2. Dovranno essere tenuti comportamenti tendenti a ridurre al minimo l'esposizione all'aperto dei rifiuti ed il rischio di dispersione degli stessi al suolo.
3. Il servizio pubblico di Nettezza Urbana, è organizzato tramite contenitori idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni modeste, in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
4. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori chiusi in sacchetti idonei all'uso o in altri involucri che ne impediscano la dispersione. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio dei contenitori resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo. È vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai contenitori. I rifiuti non devono essere conferiti in forma sciolta o liquida od in fase di combustione. È vietato il conferimento di materiali, metallici e non, che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta.
5. Il conferimento, nei contenitori può essere effettuato in qualsiasi momento nell'intervallo fra uno svuotamento e l'altro.
6. È vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto.
7. I rifiuti urbani od assimilati prodotti all'esterno del perimetro nel quale è istituito il servizio pubblico di raccolta devono essere conferiti dai produttori nei contenitori di raccolta e con le modalità indicate dall'Amministrazione comunale.
8. Non è consentito il conferimento diretto dei rifiuti presso gli impianti di smaltimento finale, salvo che questo sia preventivamente autorizzato dalla competente autorità.
1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.
3. La determinazione del perimetro viene effettuata dall'Amministrazione comunale in base a criteri dettati dalla necessità igienico sanitaria del territorio, dalla economicità del servizio, dal percorso dei mezzi addetti al servizio, dalla densità della popolazione, dalla distanza degli utenti dai contenitori e dal posizionamento dei contenitori.
4. Il perimetro può essere revisionato su proposta dell'Ufficio comunale competente con deliberazione del Consiglio Comunale.
4/bis. I contenitori destinati a raccogliere i rifiuti urbani ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere collocati di norma, in area pubblica o di uso pubblico entro 400 metri dalle utenze servite salvo che nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo dei cassonetti.
4/ter. Sono ammessi contenitori in area privata ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione degli stessi in area pubblica o di uso pubblico.
4/quater. I contenitori, ove ammessi in area privata a anche se di proprietà privata, dovranno comunque essere di tipologia approvata dal gestore del servizio di raccolta e sostituiti su richiesta e prescrizione del gestore del servizio di raccolta quando divengano d'uso incompatibile a causa di modifiche organizzative del servizio o perché deteriorati od absoleti.
4/quinter. I contenitori dei rifiuti urbani sono, di norma, collocati su apposite piazzole opportunamente allestite per favorire le operazioni di svuotamento ed asporto oltre che ai fini della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico.
5. Il servizio raccolta dei rifiuti urbani non ingombranti ordinari e speciali assimilati per l'intero ciclo di smaltimento viene svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza giornaliera od a giorni alterni, o comunque con periodicità minimo bisettimanale e tale da evitare che la produzione di rifiuti superi la capacità dei contenitori in cui avviene il conferimento, e che l'eccessiva permanenza di detti rifiuti nei contenitori dia luogo ad inconvenienti igienici.
5/bis. La dotazione dei contenitori deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita e, di norma, essa è garantita nella capacità minima di 1000 (mille) litri ogni 40 (quaranta) produttori".
6. Le modalità e gli orari di svolgimento del servizio di raccolta vengono fissati dall'Amministrazione comunale in relazione alle tecnologie adottate per ogni singolo settore garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.
7. È fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private. In caso di aree private di particolare estensione può essere, su richiesta degli interessati, autorizzato l'accesso in dette aree.
Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione, fatto salvo l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.
8. È fatto obbligo a chi effettua il pubblico servizio di evitare lo spandimento dei rifiuti durante la raccolta, di garantire la pulizia della zona circostante il contenitore, nonché di effettuare periodicamente il lavaggio e la disinfezione dello stesso. Per i contenitori dislocati da privati, la pulizia e disinfezione è a carico di questi.
9. Le operazioni di carico devono essere eseguite quanto più celermente possibile in modo da recare il minimo intralcio alla circolazione veicolare ed il minor disturbo alla cittadinanza.
1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato, previa autorizzazione dall'Amministrazione provinciale, con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da evitare la dispersione di materiale, ogni emanazione di odori molesti ed ogni offesa al decoro cittadino nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e dei principi generali di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.
2. Deve essere evitato qualsiasi ritardo non motivato nello svuotamento dei veicoli adibiti alla raccolta. Gli stessi veicoli, dopo la raccolta, devono essere regolarmente lavati e periodicamente disinfettati.
1. I rifiuti urbani ed assimilati di cui al presente titolo devono essere trasportati agli impianti di trattamento, intermedio e finale, previsti dal Piano Regionale di smaltimento, e debitamente autorizzati per questo scopo.
2. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme specifiche contenute nei provvedimenti di autorizzazione.
1. Per il disposto dell'Articolo 8, secondo comma, punto d), del D.P.R. 10/09/1982, n. 915 e per l'Articolo 3, Legge 29/10/1977, n. 441 (conversione del Decreto Legge 31/08/1987, n. 361), i Comuni istituiscono il servizio di raccolta e smaltimento differenziati dei rifiuti urbani pericolosi.
1. Nell'ambito del suddetto servizio dovranno essere adottati sistemi differenziati di conferimento, trasporto, trattamento, stoccaggio e smaltimento tali da poter garantire la più ampia tutela della salute pubblica ed ambientale, e perseguiti, in via prioritaria, obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti pericolosi e di promozione di sistemi di riciclaggio e/o recupero dei rifiuti stessi, nonché favorite le iniziative tendenti alla riduzione della pericolosità dei rifiuti nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano ad altri tipi di rifiuto diversi da quelli urbani pericolosi.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 ed in conformità a quanto stabilito della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, sono considerati pericolosi i seguenti rifiuti:
7. batterie e pile
8. prodotti farmaceutici
9. prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F"
1. La raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti urbani pericolosi deve avvenire secondo le singole frazioni. La raccolta può essere in genere effettuata con uno dei seguenti sistemi:
1. conferimento dei rifiuti presso appositi punti di raccolta con le modalità ed i tempi fissati dall'Ufficio Comunale.
2. conferimento e raccolta presso i singoli rivenditori.
1. Il presente Capo disciplina le fasi di smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti come definiti dall'articolo 3, punto a-2.
1. L'asportazione dei rifiuti ingombranti avviene tramite un servizio speciale organizzato, secondo le modalità adottate dal competente Ufficio.
2. Il conferimento, comunque, deve avvenire a piè del fabbricato presso l'ingresso delle abitazione.
3. È consentito il conferimento diretto dei rifiuti urbani ingombranti, ad opera dell'utente, presso il centro di raccolta e/o di smaltimento con preventiva autorizzazione, purchè si tratti di rifiuti prodotti nel territorio comunale e conferiti negli rari previsti.
1. Il trasporto dei rifiuti ingombranti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui ai principi generali dell'Articolo 5 del presente Regolamento.
1. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente titolo avverrà con le modalità più idonee, previste nel presente Regolamento, salvo garantire il recupero di parti e materiali destinabili al riciclaggio o riutilizzo.
1. Il presente titolo riguarda le fase di smaltimento dei rifiuti urbani esterni come definiti dall'Articolo 3, punto a-3.
1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale definito da apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Il servizio dovrà in ogni caso essere assicurato nel capoluogo, nelle frazioni nonché nelle rive dei corsi d'acqua ed in altre aree soggette ad uso ricreativo e turistico. Al di fuori di detto perimetro il servizio è a carico degli Enti competenti.
3. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate, nel rispetto dei principi generali di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.
4. I rifiuti urbani esterni prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni pubbliche di qualunque genere vanno spazzati e raccolti a cura del pubblico servizio, purché le manifestazioni risultino sempre debitamente autorizzate.
1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, sono installati, a cura dell'Amministrazione comunale, appositi cestini. Il servizio di nettezza urbana provvede periodicamente allo svuotamento ed alla pulizia degli stessi.
2. L'uso dei cestini è consentito esclusivamente per il conferimento dei rifiuti di piccole dimensioni (esempio carte, pacchetti di sigarette, biglietti, e simili). Il conferimento è obbligatorio in quelle aree o spazi pubblici forniti di cestini; è comunque vietato gettare rifiuti di piccole dimensioni nelle restanti zone.
1. I luoghi di uso comune di fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari.
2. I proprietari o coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonativi anche da terzi.
3. A tale scopo, essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
4. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero, e l'accumulo di rifiuti potesse diventare pregiudiziale per l'igiene pubblica, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia di dette aree o terreni entro un termine prefissato. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Sindaco provvederà d'ufficio alla esecuzione dei lavori con spese a carico degli interessati.
1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. I rifiuti che si formano in dette aree devono essere raccolti in sacchi e conferiti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, ristoranti, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani i terni.
2. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente ripulita.
1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti nei contenitori predisposti dal servizio di raccolta. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune può disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare, ed a provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.
1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenute nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere lungo il percorso tali materiali ed eventualmente intervenire per rimuoverli. Qualora non sia effettuata la pulizia, questa verrà eseguita dall'apposito servizio, rimettendo i costi sostenuti al responsabile.
1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti esterni comprende anche la pulizia dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. È assolutamente vietato introdurre rifiuti ne li stessi.
1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo, eventualmente, ad adeguata pulizia.
2. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate dal Servizio Comunale (dei Macelli Pubblici) (di Igiene Urbana), secondo le disposizioni e le modalità stabilite dai competenti uffici della U.S.L. o prescritte dal Regolamento comunale di igiene e sanità.
3. Chi effettua operazioni relative alla costruzione, rifacimento o ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività ed, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
1. Rientrano fra le attività di competenza de servizio di smaltimento dei rifiuti esterni le seguenti:
10. lavaggio periodico delle pavimentazioni dei loggiati;
11. lavaggio e disinfezione delle aree di mercato;
12. lavaggio e disinfezione dei bacini e vasche delle pubbliche fontane e fonti, assicurando il regolare deflusso delle acque ed evitando il ristagno o la dispersione delle stesse;
13. diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione;
14. altre attività affidate al servizio con deliberazione del Consiglio Comunale.
1. Compete obbligatoriamente al Comune, ai sensi dell'articolo 4) della L.R. n. 60 del 19 agosto 1988, la diminuzione della produzione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani tramite preselezione.
2. L'attività di preselezione concerne tutti i materiali presenti nei rifiuti sopraddetti per i quali sia possibile organizzare una raccolta differenziata ed il riutilizzo in condizioni di economicità, detratti i costi promozionali e valutati tutti i vantaggi ambientali, diretti ed indiretti.
3. La preselezione è obbligatoria anche per quei rifiuti la cui raccolta differenziata consenta uno smaltimento differenziato in condizioni di maggiore economicità o di minore impatto ambientale.
4. Competono obbligatoriamente al Comune, direttamente o mediante aziende municipalizzate o consorziali, o mediante concessione a ditte od enti specializzati ed autorizzati, le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio dei rifiuti preselezionati.
5. Gli eventuali ricavi ottenuti con le materie recuperate sono importati in detrazione dei costi complessivi del servizio di smaltimento dei rifiuti.
1. L'Amministrazione Comunale istituisce, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, servizi di raccolta differenziata per taluni rifiuti.
2. I produttori di tali rifiuti sono tenuti al conferimento degli stessi presso gli appositi punti di raccolta e contenitori, secondo le modalità prescritte dalla Pubblica Amministrazione.
3. I rifiuti devono essere conferiti quanto più possibile epurati di sostanze o materiali non destinati alla raccolta differenziata.
4. È fatto divieto assoluto di gettare, depositare o abbandonare i rifiuti destinati alla raccolta differenziata in luoghi, aree o contenitori che non siano quelli appositamente predisposti dall'Amministrazione Comunale, sia che detti rifiuti si trovino fisicamente isolati, sia che si accompagnino o siano commisti o confusi con altri rifiuti.
5. Resta salvo ogni altro divieto ed obbligo previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
1. L'Amministrazione comunale favorisce le iniziative ed i sistemi tendenti alla riduzione della produzione dei rifiuti.
2. Negli enti comunali e nelle attività promosse o finanziate dall'Amministrazione Comunale è vietato l'utilizzo di contenitori, stoviglie ed altri materiali a perdere negli usi alimentari.
3. Per le attività comunali vengono utilizzati, in ogni ipotesi tecnicamente possibile, carta e cartoni provenienti da materie prime secondarie.
1. I produttori di rifiuti speciali e tossici e nocivi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed urbani assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, come prescritto dall'articolo 3, comma terzo, de D.P.R. 10/09/1982 n. 915.
1. Sono rifiuti speciali inerti i seguenti rifiuti, purché non contaminati da sostanze tossiche e/o nocive:
15. i materiali provenienti da demolizione e scavi;
16. gli sfridi di materiali da costruzione;
17. i materiali ceramici cotti;
18. i vetri non destinabili alla raccolta differenziata;
19. le rocce ed i materiali litoidi da costruzione.
2. Tali rifiuti devono essere smaltiti in discarica autorizzata dal Comune (discarica di seconda categoria tipo A, punto 4.2.3.1. Deliberazione del Comitato Interministeriale citata), a norma della L.R. n. 65 e della deliberazione R.T. n. 14390 del 17.12 1984.
3. L'Amministrazione comunale fisserà nel provvedimento di autorizzazione le modalità di gestione che dovranno essere applicate.
4. I rifiuti speciali inerti vengono preferibilmente smaltiti tramite riutilizzo e/o riempimento e coperture. I soggetti che hanno necessità dei suddetti rifiuti ne danno comunicazione all'Ufficio comunale competente indicando il luogo e lo scopo di reimpiego e la quantità dei rifiuti richiesti. Il reimpiego è ammesso nel rispetto delle prescrizioni emanate dall'Ufficio competente.
5. Per la consultazione da parte dei cittadini che abbiano necessità di smaltire questo tipo di rifiuti speciali, sarà predisposto elenco dei punti di scarico autorizzati.
6. Per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione, negli ambiti di propria competenza, il Comune favorisce l'utilizzo di idonei materiali inerti provenienti dal recupero.
1. Il presente Regolamento non si applica ai rifiuti cimiteriali propriamente detti, quali: resti di casse, di vestiti o altro, provenienti da esumazioni o estumulazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 21.10.1975 n. 803 "Regolamento di Polizia Mortuaria", ed ad altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
2. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri pubblici, quali fiori secchi, lumini esausti, carte, etc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani interni.
1. Per i rifiuti costituiti da parti di macchine ed impianti obsoleti, carcasse di autoveicoli, motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravans, macchine operatrici e simili, che per volontà dei proprietari o disposizioni di legge siano destinati alla demolizione, lo smaltimento è regolamentato secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del D.P.R. 915/82, della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/84 citata e dalla L.R. n. 65 dell'01/11/1984.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti dal proprietario degli stessi agli appositi centri di raccolta, al fine della demolizione, rottamazione od eventuale recupero di parti e materiali.
3. Il Comune ha facoltà di istituire e gestire un centro comunale di raccolta per i rifiuti di cui trattasi.
4. Per il rilascio a privati della licenza comunale prevista dal quarto comma del citato articolo 15 del D.P.R. n. 915/82, per l'installazione la gestione di centri di raccolta per la demolizione, rottamazione o recupero di autoveicoli, rimorchi e simili, gli interessati devono presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco. La domanda dovrà contenere:
20. generalità complete del richiedente;
21. demolizione e ragione sociale della Ditta rappresentata dal richiedente;
22. superficie che il richiedente intende utilizzare per la realizzazione del centro di raccolta;
23. planimetria generale in scala 1:2000 con indicazione della ubicazione della superficie utilizzata nel territorio comunale e planimetria del centro di raccolta in scala non inferiore a 1/500;
24. attrezzatura che si intende utilizzare nella gestione del centro;
25. quantitativo massimo di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso;
26. tempo massimo di detenzione, previsto da parte del centro di raccolta, dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione non superiore comunque ai 180 giorni dalla data di conferimento;
27. caratteristiche della recinzione dell'area occupata dal centro.
5. La licenza viene rilasciata dal Sindaco dietro istruttoria da parte degli uffici comunali competenti.
6. Resta salvo l'obbligo per i gestori dei centri di cui trattasi, di ottenere l'autorizzazione provinciale prevista dalla normativa vigente.
1. Compete al Comune lo smaltimento dei residui prodotti dalle attività di trattamento di rifiuti solidi urbani e di depurazione delle acque di scarico, in conformità ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia.
1. Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, urbani pericolosi e speciali assimilati per l'intero ciclo di smaltimento, nonché per i servizi di smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti ed esterni, viene istituita apposita tassa annuale in base a tariffa, nel rispetto dei criteri e di ogni altra disposizione stabilita dalla Sezione II, Capo XVIII, Titolo III t.u. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni.
1. Al fine di consentire l'elaborazione di piani di sviluppo o di intervento, gli uffici interessati sono tenuti a fornire periodicamente al competente ufficio l'elenco delle concessioni edilizie e delle licenze di abitabilità rilasciate per nuovi edifici, lottizzazioni, grosse ristrutturazioni, complessi civili ed industriali, la copia delle planimetrie dei progetti di strade, fognature, arredo urbano e zone verdi approvati da parte dell'Amministrazione Comunale ed ogni altra notizia, documento, o progetto utile alla programmazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. All'organizzazione dei servizi di raccolta differenziata sono da destinare risorse finanziarie almeno pari ai mezzi finanziari che occorrerebbero per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati corrispondenti ai quantitativi di raccolta differenziata programmati per l'anno di esercizio del bilancio stesso ai sensi del comma 3 ter dell'Articolo 4 della L.R. n. 60/88, modificata con L.R. n. 61/89.
1. Oltre il rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Organico del Personale, gli addetti al servizio di N.U. sono tenuti a:
28. adempiere ai compiti loro assegnati dal competente ufficio utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
29. utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiamati ove mancanti od inadeguati;
30. prendere ogni precauzione durante lo svolgimento del proprio lavoro per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre al minimo ogni molestia;
31. sottoporsi alle visite mediche di controllo ed alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge e, comunque, ritenute opportune dagli organi competenti;
32. segnalare tempestivamente all'ufficio competente, ogni disservizio o problema igienicosanitario ed ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
33. segnalare ogni violazione delle norme del presente Regolamento con indicazione, ove possibile, dei contravventori.
2. Al personale di cui trattasi è vietato accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto ed appropriarsi di qualsiasi materiale conferito quale rifiuto al servizio di N.U.
3. Il servizio di N.U. viene svolto, secondo le necessità, nei sette giorni della settimana.
1. L'Amministrazione comunale, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo Nazionale del Lavoro è tenuta a:
34. organizzare il servizio sulla base della disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, tenendo presente le priorità e le esigenze che possono verificarsi caso per caso;
35. fornire i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio curando particolarmente quanto necessario per garantire la sicurezza del personale;
36. assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali ove necessaria.
2. Gli orari di lavoro vengono concordati tra l'Amministrazione comunale e le Organizzazioni Sindacali d'Ente, sulla base delle vigenti norme contrattuali.
1. In attuazione al disposto dell'articolo 104, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 61 e dell'articolo 7 del D.P.R. 915/82 e della L.R. n. 65/84, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Rimangono valide le competenze della Vigilanza Urbana, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento dei rifiuti.
2. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi delle UU.SS.LL., salve ulteriori competenze di altri organi previste da la legge.
3. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse, per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo. Le segnalazioni ed i reclami degli utenti debbono essere sempre recepiti e riscontrati, sia che richiedano interventi operativi, sia che necessitino soltanto di una risposta informativa.
1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati, ai sensi dell'articolo 106 del t.u.l.c.p. approvato con R.D. 3.3.1934 n. 383 e delle ulteriori disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Nella "Tabella delle Sanzioni" allegata, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi delle sanzioni amministrative da applicarsi per le singole violazioni, nonché il rinvio alle maggiori sanzioni previste dal D P.R. n. 915/82.
3. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal precedente comma, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà del Comune.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".
1. L'entrata in vigore del presente Regolamento, la cui efficacia interverrà dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 62 del vigente t.u. della Legge Comunale e Provinciale, viene disposta a far tempo dalla contemporanea vigenza degli analoghi testi normativi dei Comuni di Quarrata e Montale.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.P.R. n. 915/82 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.
3. Ogni disposizione contraria od incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.
1. I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché rispettino le seguenti condizioni:
a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo:
- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lettine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta plastica e cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, esclusi camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili, con eccezione di quelli a base di amianto derivanti da riparazione di mobili, immobili ecc.;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti essiccati di stucco e di gesso;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc. derivanti da manutenzione di giardini ecc.)
b) il loro smaltimento non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente, rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo tipo d'impianto, rifiuti urbani;
c) non siano stati contaminati da sostanze tossiche o nocive e comunque da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1981 n. 927 e successive modifiche ed integrazioni da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.
1. I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per quantità ai rifiuti urbani, purché rispettino le seguenti condizioni:
a) appartengano per categorie ai rifiuti speciali elencati alla tabella 1);
b) derivino dalle sottoelencate attività artigianali, commerciali e di servizio;
c) rientrino nei sottocitati limiti quantitativi.
Attività |
Categoria rifiuti speciali |
Quantità massima |
Conferimento raccolta differenziata |
Esclusioni |
---|---|---|---|---|
Tessitura |
Pelurie tessili |
2Kg/100mq/giorno |
Coni carta |
Fila, cimose, coni plastica |
Maglieria |
Pelurie e pellicole nylon |
2Kg/100mq/giorno |
Cartoni |
Ritagli maglie e filo |
Confezione abiti |
Fili e ritagli tessuti |
1Kg/giorno |
Sfridi di taglio meccanico |
|
Sartorie |
Assimilabile |
|||
Restauro mobili |
Assimilabile |
|||
Falegnameria, produzione mobili ed affini |
Truciolare e segatura |
2Kg/giorno |
Trucioli di macchine |
|
Tappezzeria |
Ritagli tessuto, pelle ed imbottitura - ecc. |
2Kg/giorno |
||
Carrozzeria |
Polveri levigature, carta di protezione |
Laminati e parti metalliche |
Parti in materiale plastico, contenitori vernici e solventi |
|
Tipografia |
Stracci e vari |
2Kg/100mq/giorno |
Sfridi carta e cartoni |
Pellicole e lastre fotografiche conten. inchiostri e solventi |
Riparazione calzature |
Assimilabile |
|||
Riparazione cicli |
Copertura ruote |
Assimilabile |
Parti metalliche |
|
Riparazione gomme motocicli e auto |
Polveri e ritagli di gomma |
Assimilabile |
Camere d'aria e pneumatici |
|
Pasticcerie (produzione) |
Scarti di produzione |
3Kg/giorno |
Contenitori metallo e plastica |
|
Barbieri e parrucchieri |
Assimilabile |
|||
Vendita alimentari |
10Kg/giorno |
Carta e cartoni |
||
Vendita frutta e verdura |
10Kg/giorno |
Cassette di legno e plastica |
||
Negozi e mostre |
Polistirolo ed espansi protettivi |
2Kg/giorno |
Carta e cartoni |
|
Autolavaggi |
Spugne e stracci |
Assimilabile |
Contenitori saponi e additivi |
Valori massimi e minimi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Regolamento e sanzioni previste dal D.P.R. 915/82 (i valori delle sanzioni sono espressi in Lire - da riconvertire in Euro).
Rifer. al Reg. |
Violazione |
Sanzione Minima |
Sanzione Massima |
Rifer. al DPR 915/82 |
---|---|---|---|---|
Articolo 7 |
Abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico |
20.000 se urbani, 100.000 se speciali, 200.000 se tossici o nocivi |
1.000.000 se urbani, 2.000.000 se speciali, 5.000.000 se tossici o nocivi |
Articolo 24 |
Articolo 7 |
Scarico rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche o private |
" |
" |
" |
Articolo 7 |
Sversamento liquidi su aree pubbliche o di uso pubblico |
50.000 |
300.000 |
|
Articolo 7 |
Cernita, rovistamento, recupero non autorizzato dei rifiuti conferiti |
25.000 |
150.000 |
|
Articolo 7 |
Smaltimento rifiuti urbani da parte di privati |
Articolo 25 |
||
Articolo 7 |
Installazione e gestione di impianti innocuizione e/o di eliminazione di rifiuti speciali, smaltimento rifiuti speciali senza autorizzazione |
Articolo 25 |
||
Articolo 7 |
Inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti speciali |
Articolo 25 |
||
Articolo 7 |
Incendio di rifiuti (salva applicazione sanzioni superiori) od inottemperanza delle prescri-zioni stabilite dalla Pubblica Amministrazione per l'incenerimento di rifiuti verdi |
50.000 |
300.000 |
|
Articolo 7 |
Mancato rispetto obbligo di raccogliere e smaltire i rifiuti scaricati abusivamente in aree pubbliche o di uso pubblico |
150.000 |
900.000 |
|
Articolo 8 |
Scarico o abbandono di rifiuti in qualsiasi area con inconvenienti igienico-sanitari, molestia o disturbo alla popolazione, degrado delle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o pericolo, con esclusione dei casi in cui sono applicabili le sanzioni di cui all'Articolo 24 D.P.R. 915 |
20000 se rifiuti urbani, 100.000 se rifiuti speciali, 200.000 se tossici e nocivi |
200.000 se rifiuti urbani, 600.000 se rifiuti speciali, 1.000.000 se tossici o nocivi |
|
Articolo 13 |
Inottemperanza all'obbligo di usufruire del servizio di raccolta dei R.S.U. nel perimetro in cui tale servizio viene effettuato |
50.000 |
300.000 |
|
Articolo 13 |
Uso improprio di contenitori, conferimento in sacchetti o involucri non chiusi, mancata chiu-sura del coperchio del contenitore, deposito rifiuti attorno o sopra i contenitori, conferimento in forma sciolta o liquida |
10.000 |
60.000 |
|
Articolo 13 |
Conferimento nei contenitori di materiali in fase di combustione o di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta |
100.000 |
600.000 |
|
Articolo 13 |
Spostamento del contenitore dalla sua collocazione |
10.000 |
60.000 |
|
Articolo 13 |
Conferimento di rifiuti urbani alla raccolta manuale in modo improprio o fuori dall'orario prescritto |
10.000 |
30.000 |
|
Articolo 13 |
Inottemperanza all'obbligo di conferimento dei R.S.U. prodotti all'esterno del perimetro servito dal servizio di nettezza urbana presso i centri di raccolta predisposti e/o con le modalità indicate |
|||
Articolo 13 |
Mancata pulizia e disinfezione contenitori privati |
10.000 |
60.000 |
|
Articolo 13 |
Trattamento e smaltimento RSU non autorizzato |
Artt. 25 e 27 |
||
Articolo 20 |
Conferimento in modo improprio di urbani pericolosi |
50.000 |
300.000 |
|
Articolo 22 |
Conferimento di rifiuti ingombranti in modo improprio o falsa dichiarazione al fine ottenere la raccolta a domicilio |
10.000 |
30.000 |
|
Articolo 26 |
Mancata pulizia delle aree in concessione in uso temporaneo |
10.000 |
60.000 |
|
Articolo 27 |
Mancato od improprio uso dei portarifiuti |
4.000 |
24.000 |
|
Articolo 29, 30, 31 e 32 |
Mancata pulizia aree mercati (posti di vendi-ta), aree occupate da servizi pubblici ed aree occupate da spettacoli viaggianti o manife-stazioni, mancata pulizia rifiuti da operazioni di carico/scarico o dispersi in fase di trasporto |
20.000 |
80.000 |
|
Articolo 34 |
Insozzamento suolo pubblico da parte di cani od altri animali, senza adeguata pulizia |
4.000 |
24.000 |
|
Articolo 34 |
Mancata pulizia aree pubbliche o di uso pubblico a seguito di costruzioni, rifacimenti ristrutturazioni |
20.000 |
80.000 |
|
Articolo 37 |
Inottemperanza obbligo del conferimento separato dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata |
10.000 |
60.000 |
|
Articolo 39 |
Conferimento di rifiuti speciali, tossici nocivi o pericolosi nei contenitori per RSU |
Articolo 24 |
||
Articolo 39 |
Smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali tossici e nocivi |
Artt. 25 e 27 |
||
Articolo 39 |
Violazione delle prescrizioni dell'autorizza-zione allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi |
Articolo 27 |
||
Articolo 40 |
Utilizzo di rifiuti speciali inerti in modo non autorizzato (mancata domanda, mancato rispetto, prescrizioni ecc.) |
50.000 |
300.000 |
|
Articolo 40 |
Conferimento in modo improprio di rifiuti speciali inerti presso luoghi di scarico autorizzati |
20.000 |
200.000 |
|
Articolo 42 |
Gestione centri di raccolta e rottamazione veicoli a motore ecc. senza licenza comunale |
150.000 |
900.000 |
|
Articolo 42 |
Gestione centri di raccolta e rottamazione veicoli a motore ecc. senza osservare le prescrizioni della licenza comunale |
100.000 |
600.000 |