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Regolamento per l'applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

 

"Regolamento modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01/03/2018 e n. 47 del 23/06/2020"

Indice

CAPO I – Disposizioni generali e procedure per il rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione



CAPO III - Disciplina Transitoria - entrata in vigore

 


 

CAPO I – Disposizioni generali e procedure per il rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione

Articolo 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, suoli,  aree e spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.
2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto conto del valore economico dell’uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all’uso comune.

 

Articolo 1bis – Disciplina dell’occupazione – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento: a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti dalla lett. c) del presente articolo, a prescindere che sia dovuto o meno un canone; b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l’utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti dalla lett. c) del presente articolo, da parte di soggetti interessati per attività soggette ad autorizzazione/concessione comunale; c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, i tratti di strade non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune; d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione o di fatto, suolo, spazi ed aree pubbliche, come definiti dalla lett. c) del presente articolo; e) con il termine “concessionario” si intende il soggetto giuridico titolare della concessione per l’occupazione; f) per “Autorità competente” o “Servizio competente” o “Gestore” si intende il soggetto giuridico titolare della gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e/o al patrimonio comunale indisponibile e disponibile.

 

Articolo 2 - Occupazione di suoli, spazi ed aree pubbliche in generale

1. Qualsiasi occupazione di suolo, area e spazio pubblico o strada e marciapiede privato aperto all’uso pubblico di cui all’art. 1, lett. c) del presente regolamento, è soggetta alla preventiva acquisizione dell'atto di concessione del Comune, sia nel caso in cui per l’occupazione sia dovuto il canone, sia nel caso in cui sia esente dallo stesso.

 

Articolo 2 bis - Tipologie di occupazioni

1.Le occupazioni si possono distinguere in base alla durata della concessione, nonché in relazione alle diverse finalità dell’occupazione, come precisato nei commi seguenti.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi durata pari o superiore all'anno e, comunque, non superiore alla durata massima prevista dalla disciplina relativa alle singole tipologie di occupazione.  Le concessioni di occupazione permanente possono riguardare anche occupazioni discontinue, oppure per alcuni giorni settimanali. Al fine di rinnovare la concessione è necessario presentare un'apposita richiesta.
3. Sono definite “temporanee” le occupazioni aventi durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

 

Articolo 3 - Richiesta di occupazione suolo, spazio o area pubblica

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale, anche temporaneamente, suolo, spazio od area pubblica, ai sensi del presente Regolamento deve presentare apposita richiesta all'ufficio competente per natura dell'occupazione e ritirare la regolare concessione prima di occupare in qualunque modo il suolo, spazio o area pubblica.
2. Con la domanda redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, debitamente sottoscritta, il richiedente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, tutti i dati necessari ai fini dell’esame della domanda.
3. Il Servizio competente al rilascio della concessione del suolo, spazio od area pubblica, definisce i contenuti, i tempi per la presentazione dell’istanza e le modalità di istruttoria.
4. La durata del procedimento di rilascio della concessione non potrà in ogni caso essere superiore a trenta giorni.
5. La concessione è rinnovabile alla scadenza. In tal caso la domanda di rinnovo dovrà essere presentata all'ufficio competente almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza originaria e dovrà contenere gli estremi della concessione di cui si chiede il rinnovo e copia delle ricevute di pagamento del canone.

 

Articolo 3 bis – Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive quelle effettuate in assenza di titolo di concessione regolarmente rilasciato dall'ufficio competente, nonché le occupazioni la cui concessione sia stata revocata, ovvero scaduta o decaduta.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni effettuate in contrasto o in difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.
3. Per le occupazioni permanenti il mancato pagamento del canone annuale rende abusiva l’occupazione ai fini della applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione rilasciata ed impedendo il rilascio di una nuova concessione fino al completo pagamento del debito pregresso.
4. Nel caso di pagamento rateale del canone, il mancato pagamento di due rate, seppur non consecutive, rende abusiva l’occupazione ai fini della applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione ed impedendo il rilascio di ogni nuova concessione fino al completo pagamento del debito pregresso.

 

Articolo 3 ter - Rilascio di concessione all'occupazione permanente e temporanea di suolo, spazio od area pubblica

1. Le attività amministrative concernenti l’istruttoria, il rilascio o il diniego delle concessioni all'occupazione permanente o temporanea di suolo, spazio od area pubblica, nonché ogni altra attività finalizzata alla determinazione del canone, così come il controllo e la verifica delle concessioni stesse, spettano alla struttura competente al rilascio.
2. Non si configura come occupazione di suolo pubblico l'autorizzazione rilasciata per particolari tipi di transito che, per motivi di sicurezza, richiedono il divieto o la limitazione del traffico veicolare, purché sia consentito il libero accesso pedonale all'area interessata senza il pagamento di biglietto.
3. Restano assoggettati al canone di cui al capo II le occupazioni di suolo pubblico concesse per lo svolgimento di manifestazioni per le quali sia necessario delimitare, per motivi organizzativi e/o di sicurezza, l'area interessata.
4. I responsabili degli uffici di cui al comma 1, sono anche responsabili delle entrate derivanti dalla riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l'occupazione temporanea di cui al presente regolamento: provvedono quindi alle attività necessarie, ivi comprese quelle dirette alla riscossione coattiva.


 

Articolo 4 - Atto di concessione

1. L’atto di concessione acquista efficacia dalla data dell’effettivo ritiro del titolo con contestuale pagamento del canone di concessione. E' ammessa la possibilità di versamento rateale del canone secondo i criteri previsti dal regolamento generale delle entrate. In tal caso, alla richiesta della concessione dovrà essere allegato il versamento della prima rata.
2. L’atto di concessione legittima il titolare unicamente all’occupazione del bene per l’uso in essa previsto, a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni previste al comma 1.
3. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato per pagamenti Cosap, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni non ancora saldate.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
5. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all’occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone, se dovuto, per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata e la frequenza.
6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall’occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell’interessato una cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell’osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

 

Articolo 4 bis – Annullamento, revoca e decadenza della concessione o dell’autorizzazione

1. L’annullamento della concessione è sempre ammesso quando si presentino vizi originari di legittimità dell’atto e/o procedimento che ha portato al rilascio dello stesso atto.
2. Tutte le concessioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi; la concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre modificabile, revocabile e suscettibile di sospensione per comprovati motivi di pubblico interesse; la revoca e la sospensione sono efficaci dalla data di notificazione del provvedimento.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di nessuna indennità.
4. La revoca è disposta mediante provvedimento dell’organo competente con apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato nella condizione originaria, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nel provvedimento di revoca, sarà assegnato al concessionario un termine non superiore a 15 giorni per l’esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d’ufficio con rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente.
5. Per effetto di provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse il concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto, nella condizione originaria, evitando danni al Comune ed a terzi.
6. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d’interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
7. Per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico e in occasione di manifestazioni promosse dalla Stato, dal Comune e da altri enti pubblici territoriali, il Comune può sospendere la concessione fino ad un massimo di 15 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare della concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite. La sospensione può essere concordata con il concessionario o con il soggetto autorizzato anche al momento del rilascio dell’atto in questione, ovvero con apposito atto con le stesse modalità previste per la revoca.
8. Il titolare della concessione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dal soggetto che a suo tempo rilasciò l’atto autorizzativo, nei seguenti casi:
a) per reiterate violazioni delle prescrizioni previste nell’atto di concessione o nel presente regolamento;
b) in caso di mancato pagamento del canone per le occupazioni di carattere permanente e temporaneo;
c) per uso improprio dell’occupazione o sua effettuazione in contrasto con le normative o i regolamenti vigenti;
d) quando, senza giustificato motivo, non si avvalga della concessione per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data del rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell’occupazione prevista nel provvedimento, della concessione accordatagli.
9. La decadenza del provvedimento di concessione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo permesso né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato a ripristinare la condizione del suolo, soprasuolo o sottosuolo, come precedente l’occupazione. In caso non ottemperi a ciò, il Comune provvederà d’ufficio con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

 

CAPO II Disciplina del canone

Articolo 5 - Occupazioni assoggettate al canone

1. È esclusa l'applicazione sul territorio comunale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) in applicazione della facoltà concessa dall'articolo 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997.
2. È istituito, a norma dell'articolo citato, sul territorio del comune il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.). Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applica il suddetto decreto legislativo nonché le altre norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.
3. È tenuto al pagamento del C.O.S.A.P. chiunque occupi, anche senza titolo, in maniera temporanea o permanente, spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale o gli spazi ad essi sottostanti e soprastanti nei limiti di quanto disposto dai successivi articoli.
4. Il canone si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
5. Soppresso.

 

Articolo 6 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. Qualora l'atto sia intestato a più soggetti, essi sono obbligati in solido al pagamento del canone.
2. Qualora in corso d'anno nell'occupazione subentri altro soggetto e il canone sia già stato pagato per intero, nulla è dovuto dal subentrante, a condizione che l'occupazione mantenga le stesse caratteristiche quantitative e qualitative. In caso di pagamento rateale, spetterà al subentrante il pagamento delle rate residue. Il subentrante è comunque tenuto alla presentazione della domanda di cui al precedente articolo 2 ed alla sottoscrizione dell'allegato di cui al successivo articolo 7, comma 1.
3. In mancanza del titolo, il canone è dovuto dall'occupante di fatto, che risulti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale.

 

Articolo 7 - Determinazione del canone

1. Il canone, per ciascuna occupazione, è determinato in base a tariffa ed è indicato in un apposito allegato all'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione.
2. La tariffa di ciascuna occupazione è la risultante della tariffa base annuale o giornaliera espressa in metri quadri o lineari moltiplicata per i coefficienti di cui ai seguenti articoli; fanno eccezione casi particolari di occupazione, per i quali la tariffa è determinata in maniera forfetaria.
3. La tariffa è determinata sulla base:
a) della classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche di cui al successivo articolo;
b) dal tipo di occupazione (suolo, sottosuolo o soprasuolo);
c) dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari;
d) del valore economico della disponibilità dell'area;
e) del sacrificio imposto alla collettività;
f) della specifica attività esercitata dall'occupante;
g) delle modalità di occupazione.
3. La determinazione del canone è effettuata dall'ufficio preposto al rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma.

 

Articolo 8 - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

1. Le categorie di importanza di strade, spazi ed aree pubbliche sono le seguenti:
CATEGORIA I: strade, spazi ed altre aree pubbliche come da cartografia (Tav. P2 del vigente regolamento urbanistico approvato con deliberazione C.C. 91 del 31.07.2008) [zona ricompresa all'interno del centro abitato di Quarrata]: canone base pari al 100% della tariffa base;
CATEGORIA II: strade, spazi ed altre aree pubbliche, con esclusione di quelle di cui sopra, comprese nei Centri abitati di Catena, Tizzana, Casini, Caserana, Vignole, Olmi, Ferruccia, Barba, Valenzatico, Campiglio, Santonuovo, Forrottoli, Montemagno, Lucciano, Montorio, Buriano, Le Fornaci, così come delimitati ai sensi del Codice della Strada, come cartografia (Tav. P2 del vigente regolamento urbanistico approvato con deliberazione C.C. 91 del 31.07.2008): canone base pari al 85% della tariffa della categoria I;
CATEGORIA III: Strade, spazi ed altre aree pubbliche esistenti in tutto il restante territorio comunale di Quarrata: canone base pari al 70% della tariffa della categoria I.
2. L'elenco di classificazione strade, spazi ed aree pubbliche comprese nelle tre categorie è allegato al presente Regolamento come parte integrante.

 

Articolo 9 - Tipo ed entità dell'occupazione

1. Suolo

1. L'entità dell'occupazione del suolo è misurata in metri quadrati.
2. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
3. Le frazioni contenenti decimali si arrotondano all'unità superiore.
4. Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.
5. Il canone è calcolato sulla base dell'occupazione effettuata, quale risulti dall'atto amministrativo che dà titolo per l'occupazione stessa o, se superiore, dall'effettiva superficie occupata, misurata all'esterno del perimetro dell'area, del manufatto o del recinto - composto da balaustre, vasi, funi, etc. - se esistente, o dall’ingombro di oggetti o mercanzie. Non è computata l'area costituita esclusivamente dalla proiezione sul suolo di manufatti ad esso sovrastanti.
6. Fanno parte dell'area occupata anche eventuali veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione o estrazione di merci.

2. Sottosuolo

a. L'entità dell'occupazione è misurata in metri quadrati o, per le occupazioni effettuate con cavi, condotte, tubazioni, etc. in metri lineari, ad esclusione delle occupazioni destinate all'erogazione di pubblici servizi.
b. Le occupazioni del sottosuolo espresse in metri quadrati o lineari sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base.
c. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
d. Le frazioni contenenti decimali si arrotondano alla unità superiore.
e. Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.

3. Soprasuolo

a. L'entità dell'occupazione è misurata in metri quadrati o, per le occupazioni effettuate con cavi o simili, anche di seggiovie o funivie, in metri lineari, ad esclusione delle occupazioni destinate all'erogazione di pubblici servizi.
b. Le occupazioni del soprasuolo espresse in metri quadrati o lineari sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base.
c. Le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato o lineare, considerate complessivamente nello stesso atto amministrativo, sono esenti dal pagamento del canone.
d. Le frazioni contenenti decimali si arrotondano all'unità superiore.
e. Nel caso di più occupazioni, anche se indicate nello stesso atto amministrativo, se l'occupazione complessiva risulta uguale o superiore al mezzo metro quadrato o lineare, l'arrotondamento viene effettuato per ciascuna di esse.

 

Articolo 10 - Valore economico della disponibilità dell'area

1. Il valore economico della disponibilità dell'area è espresso nella classificazione in categorie di importanza.
2. Sono considerate di scarso valore economico le aree incolte o, comunque, per la maggior parte dell'anno non utilizzate: per queste aree la tariffa è pari al 50% di quella base.

Articolo 11 - Attività esercitata dall'occupante

  1. 1. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali in sede fissa
  2. a. Le occupazioni temporanee effettuate da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e attività commerciali in sede fissa sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base.
  3. 2. Ambulanti, vendita diretta di prodotti
  4. a. Le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli, i quali vendano direttamente i loro prodotti, sono assoggettate ad un canone pari al 40% della tariffa base.
  5. 3. Spettacolo viaggiante
  6. a. Le occupazioni permanenti o temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono assoggettate ad un canone pari al 10% della tariffa base.
  7. b. Le occupazioni temporanee effettuate da circhi sono assoggettate ad un canone pari al 5% della tariffa base.
  8. 4. Attività edilizie
  9. a. Le occupazioni temporanee per l'esercizio di attività edilizie sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base.
  10. b. Sono equiparate alle attività edilizie le attività di scavo, di interro, o comunque relative al suolo stradale.
  11. 5. Enti non commerciali
  12. a. Le occupazioni permanenti o temporanee effettuate da enti non commerciali, di cui al D. Lgs. 460/97, non esentate dal pagamento del canone in forza di altri articoli del presente Regolamento, sono assoggettate ad un canone pari al 50% della tariffa base.
  13. 6. Manifestazioni politiche e culturali
  14. a. Le occupazioni temporanee effettuate da associazioni politiche o culturali, tra cui si intendono compresi i mercatini diretti alla vendita, scambio ed esposizione di beni usati, effettuate in occasione di manifestazioni politiche o culturali, non esentate dal canone in forza di altri articoli del presente Regolamento, sono assoggettate ad un canone pari al 20% della tariffa base.
  15. 7. Gare ciclistiche o motoristiche o altre manifestazioni sportive
  16. a. Le occupazioni temporanee effettuate in occasione di gare ciclistiche o motoristiche o altre manifestazioni sportive a livello professionistico per le quali sia previsto il pagamento di un biglietto o di un corrispettivo determinato sono assoggettate ad un canone pari al 30% della tariffa base. Nel caso in cui il pagamento del biglietto o del corrispettivo non sia previsto, tali occupazioni sono esentate dal pagamento del canone.
  17. 8. Passi Carrabili
  18. a. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento. Si considerano passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993.È assoggettato altresì al pagamento del 50% della tariffa base chiunque, in maniera permanente, occupi una porzione di suolo pubblico per l'area antistante agli accessi carrabili sulla quale sia stata vietata la sosta previo rilascio di apposito cartello di divieto di sosta cui all'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 285/92.
  19. b. L'entità dell'occupazione è misurata moltiplicando la larghezza del passo per la profondità di un metro lineare convenzionale.
  20. c. È assoggettato al pagamento del 10% della tariffa base chiunque, in maniera permanente, occupi una porzione di suolo pubblico per l'accesso ai passi carrabili che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati.
  21. 9. Occupazioni con stazioni radio base per i servizi di telefonia mobile
  22. a. Le occupazioni di suolo e soprasuolo pubblico effettuate con stazioni radio base per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile devono essere autorizzate nelle forme previste dal presente regolamento in materia di occupazioni permanenti.
  23. b. Per le occupazioni di cui al presente comma è stabilito un canone annuo di 9.000 euro per impianti che occupano complessivamente una superficie fino a 40 metri quadrati. Nel caso di occupazioni superiori a tale limite, è prevista una tariffa ulteriore pari a 1/40 del canone annuo per ogni metro quadrato in eccesso.
  24. c. Nell'ipotesi di condivisione del sito o dell'antenna da parte di più gestori, fermo  restando quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), il canone annuo è ridotto del 20% sia per il gestore ospitante, sia per il gestore ospite.
 

Articolo 12 - Modalità di occupazione

1. AGEVOLAZIONE IN BASE ALL'ENTITÀ DELL'OCCUPAZIONE
a. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee sono calcolate in ragione del 10%.

2. AGEVOLAZIONI IN BASE ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE
a. Per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a quindici giorni la tariffa base è ridotta in misura del 33%.
b. Le occupazioni temporanee di carattere ricorrente, purché complessivamente di durata uguale o superiore a trenta giorni, sono assoggettate alla tariffa base ridotta del 50% purché il canone venga pagato totalmente prima dell'inizio dell'occupazione, e che, in caso di mancato adempimento, l'occupazione si intenderà abusiva con le conseguenze previste dall'articolo 16 del presente regolamento, oltre al fatto che il contraente non avrà diritto ad alcun rimborso nel caso di cessione dell'attività o di minore durata od estensione dell'occupazione rispetto a quanto stabilito nel provvedimento amministrativo.
c. Alle occupazioni temporanee di durata inferiore alle dodici ore si applica la riduzione del 33% della tariffa di riferimento.
d. Soppresso.
e. Le agevolazioni di cui alla lettera a) e b) del presente comma non sono tra loro cumulabili.

 

Articolo 13 - Casi particolari di occupazione

1. Distributori di carburanti
a. Il canone annuo è dovuto in misura forfetaria.
b. La tariffa di base è riferita all'occupazione effettuata dalle colonnine montanti per l'erogazione di carburanti, acqua ed aria compressa, da un chiosco di superficie non superiore a sei metri quadrati e dalle insegne pubblicitarie.
c. Le occupazioni del suolo effettuate con ulteriori impianti o apparecchiature sono assoggettate al canone ordinario.
d. L'occupazione del sottosuolo effettuata con i serbatoi sotterranei non è assoggettata al canone.

2. Aziende di erogazione di pubblici servizi
1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è stabilito forfettariamente nei modi e termini previsti dall’art. 63, comma 2 lettera f), del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 ed è commisurato al numero complessivo delle utenze riferite al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Il canone, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31dicembre dell’anno precedente, è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

 

Articolo 14 - Esenzioni

1. Non sono assoggettate al canone di cui al presente regolamento le seguenti occupazioni:
a. Le occupazioni effettuate da enti pubblici territoriali, aziende speciali del comune o da società la cui maggioranza del capitale sia di proprietà comunale.
b. Le occupazioni effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/97, da partiti, associazioni o movimenti politici, anche spontanei, da organizzazioni sindacali o di categoria, purché non eccedenti i dieci metri quadrati e in assenza di alcuna attività economica.
c. Le occupazioni effettuate da autoveicoli in sosta temporanea non connessa ad occupazione di altra natura.
d. Le occupazioni temporanee di durata inferiore ad un'ora.
e. Le occupazioni temporanee non eccedenti i dieci metri quadrati effettuate da artisti di strada, ivi compresi disegnatori e teatrini per burattini o marionette, per spettacoli per cui non sia previsto il pagamento di un biglietto o di un preciso corrispettivo.
f. Le occupazioni effettuate con vasi per fiori di misura complessivamente uguale o inferiore ai due metri quadrati.
g. Le occupazioni del soprasuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili.
h. Le occupazioni del sottosuolo effettuate costituite da allacciamenti a reti di erogazione di pubblici servizi dal singolo utente.
i. L'utilizzazione di aree o impianti sportivi comunali, anche scolastici ad organizzazione sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro affiliate al C.O.N.I. o agli enti promozione sportiva.
l. Le occupazioni effettuate in occasione di pubblici mercati ubicati in edifici appositamente realizzati o comunque stabilmente utilizzati dal Comune per ospitare dette attività.
m. Le occupazioni permanenti, nelle aree appositamente individuate, con automezzi o vetture a trazione animale adibite a trasporto pubblico o privato.
n. Le occupazioni permanenti effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio.
o. Le occupazioni a servizio di trasporti di linea (tabelle, cartelli di fermata, pensiline, etc.).
p. Le occupazioni effettuate con orologi funzionanti per pubblica utilità.
q. Le occupazioni di aree cimiteriali.
r. Le occupazioni effettuate da imprese per lo svolgimento di lavori per conto del Comune per il tempo e gli spazi strettamente necessari per il compimento dell'opera.
s. Le occupazioni destinate a favorire la mobilità da parte di persone disabili.
t. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
2. Restano salvi eventuali obblighi e prelievi per canoni di altra natura o tariffe, diritti e simili, previsti da norme legislative o regolamentari, tenendo conto di quanto previsto dal  comma 3 dell'articolo 63 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per l’intero anno 2020, sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni di suolo pubblico effettuate:
a) dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le finalità connesse all’esercizio
delle proprie attività (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie);
b) dalle attività artigianali nel settore alimentare per le quali è consentito il consumo sul posto di alimenti e bevande ai sensi della vigente normativa, per le finalità connesse all’esercizio delle proprie attività (pizzerie al taglio, gelaterie, creperie, yogurterie e simili).
Per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2020 sono esonerate dal pagamento del canone le occupazioni temporanee di suolo pubblico effettuate dalle attività di commercio al dettaglio in sede fissa nel settore alimentare. Sono altresì esonerati dal pagamento del canone, limitatamente alle giornate non fruite durante il periodo di sospensione dell’attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli operatori del commercio ambulante ed i produttori agricoli concessionari di posteggio nel mercato settimanale del sabato e gli esercenti il commercio su aree pubbliche su posteggio, titolari di concessione.

 

Articolo 15 - Modalità e termini di pagamento

1. Gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del canone sono contenuti in un allegato all'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione. L'allegato deve essere sottoscritto da parte del destinatario dell'atto.
2. Per le occupazioni temporanee che non comportino il rilascio di atti amministrativi, la sottoscrizione dell'allegato di cui al primo comma è sostituita dalla compilazione del modulo di versamento utilizzato per il pagamento del canone.
3. Le scadenze per il pagamento del canone relativo ad occupazioni permanenti e per quelle temporanee di cui all'articolo 12, punto 2 , lettera a) sono stabilite, per il primo anno di occupazione, entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione, mentre, per gli anni successivi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3-bis. Limitatamente all’anno 2020 la scadenza del canone è differita al 30 giugno per le seguenti tipologie
di occupazioni: a) passi carrabili; b) chioschi e dehors; c) operatori del commercio ambulante concessionari
di posteggio nel mercato settimanale del sabato.
4. Il canone, se d'importo superiore a Euro 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio, settembre e novembre dell'anno di riferimento del canone.
5. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso la Tesoreria comunale, o tramite riscossione diretta con bollettario.
6. Il pagamento del canone relativo alle occupazioni temporanee deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione medesima. Qualora la durata dell'occupazione sia inferiore a quella preventivata per la revoca o la modifica dell'atto amministrativo che costituisce titolo per l'occupazione, la somma pagata in anticipo in misura eccedente è restituita senza interessi.
7. Per le occupazioni temporanee, la verifica del corretto pagamento del canone dovuto spetta all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione. In caso di mancato pagamento, tale rilascio non può essere effettuato.
8. Per le occupazioni permanenti, la suddetta verifica spetta, per il primo versamento, all'ufficio competente al rilascio della concessione, per i successivi, relativi allo stesso anno e agli anni seguenti, al soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone. In caso di gestione diretta, tale soggetto è il Servizio Entrate del Comune.

 

Articolo 16 - Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del canone alla scadenza prevista, l’ufficio competente alla riscossione procederà al recupero del credito nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento generale delle entrate.  In caso di occupazione abusiva, l’ufficio competente provvederà ad accertare ed irrogare l’indennità e la sanzione prevista ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. In caso di occupazione abusiva è applicata una indennità pari al canone, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Alle occupazioni abusive si applica, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo uguale all'ammontare della somma di cui al comma precedente, ferme restando le sanzioni previste dall'Articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada.
4. La decadenza dalla concessione comporta  l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità dall'atto di concessione o autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle relative sanzioni.
5. Per le occupazioni temporanee, le sanzioni sono irrogate dall'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione. Per le occupazioni permanenti, le sanzioni sono irrogate dal soggetto che si occupa degli accertamenti relativi al canone correlato a tali occupazioni. In caso di gestione diretta, tale soggetto è il Servizio Entrate del Comune.

Articolo 17 - Tariffe

1. Le tariffe sono approvate con le modalità previste dalla legge.

 

CAPO III – Disciplina transitoria - entrata in vigore

Articolo 18 - Disciplina transitoria

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate, o , a richiesta del titolare, rinnovate, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone in maniera conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, costituisce implicita accettazione alla conferma dei predetti provvedimenti.
3. Soppresso.

 

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalla legge.

 

ALLEGATI

Allegato: Classificazione strade, spazi ed aree pubbliche

CATENA- Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Statale -Confine con il Comune di Carmignano;
- Località Bastia – nei pressi dell'incrocio con Via Bavigliano;
- Via di Seano -all'incrocio con Via di Pozzo e Via Brunella;
- Via di Pozzo -all'altezza dell'incrocio con Via di Seano;
- Via di Brunella -all'incrocio con Via di Seano;
- Via Vecchia Fiorentina 2^ tronco- a circa 100 mt. da Via S.Michele.

TIZZANA - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via di Pozzo – all'incrocio con Via S.Michele;
- Via delle Piastre - all'incrocio con Via Baronciatica;
- Via Baronciatica - all'altezza dell'incrocio con Via del Corniolo;

CASINI - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Venezia - all'incrocio con Via del Goraio;
-Via Statale - 100 mt. dopo il "Ponte Torto" e nei pressi dell'incrocio con Via Castello Biagini;
- Via Firenze – nei pressi del Ponte sul torrente Stella;
- Via Nuova - nei pressi del Ponte sul Fosso Quadrelli;
- Via Larga - dal Ponte sul torrente Stella;
- Via Costaglia - 100 mt. dall'incrocio con Via Vecchia Fiorentina 2^ tronco;

CASERANA - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Nuova - al Ponte sul Torrente Ombrone e a circa 200 mt. dall'incrocio con Via di Mezzo;
- Via di Mezzo - dall'Asilo delle Suore;
- Via Baccheretana - fino aln.c. 10;

VIGNOLE - Segnali di inizio o fine di centroabitato:
- Via di Mezzo - all'altezza del n.c. 181 e del n.c.86;
- Via IV Novembre - nei pressi del Ponte sul Fosso Quadrelli e difronte al Cimitero di Vignole;

OLMI - Segnali di inizio ofine di centro abitato:
- Via Statale - all'altezza del n.c. 340e del n.c. 217;
- Via Montalbano - al Ponte sul Torrente Stella;
- Via IV Novembre - nei pressi del Ponte sul Fosso Quadrelli;
-Via del Casone - a circa 400 mt. dalla Via Montalbano;
- Via diGaligana - a circa 250 mt. dalla Via Montalbano;
FERRUCCIA -Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via IV Novembre -nei pressi del n.c. 221 ed al Ponte sul Torrente Ombrone;
- Via Di Brana - nei pressi del Ponte sul Torrente Ombrone a confine con il comune di Agliana e a 100 mt. dall'incrocio con Via N. Sauro;
-Via Ceccarelli - all'incrocio con Via Mollungo e Via Case Gori;

BARBA - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Bassa - al confine con il Comune di Pistoia;
- Via di Brana -all'incrocio con Via Guado Dei Sarti e all'incrocio con Via Ricasoli;
- Via Statale - al confine con il Comune di Pistoia e nei pressi dell'incrocio con la Via di Mezzo;
- Via del Falchero - 100 mt. dall'incrocio con Via A. Frank;
- Via Bottaia - nei pressi dell'incrocio con la Via Cartesio;
- Via del Cantone - nei pressi del n.c. 108;

VALENZATICO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via del Cantone - nei pressi del n.c. 99;
-Via del Falchero - nei pressi dell'incrocio con Via della Magona;
-Via della Magona - nei pressi dell'incrocio con Via del Cantone;
-Via Vecchia Fiorentina 1^ tronco - nei pressi del Ponte sul Rio Impialla e al n.c. 532;
- Via di Galigana - a circa 100 mt.dall'incrocio con Via del Cantone;
- Via del Casone - a circa 250mt. dall'incrocio con Via Vecchia Fiorentina 1^ tronco;
- Via delle Mimose - a circa 300 mt. dall'incrocio con Via delle Corbellicce;
- Via Bel Riposo - all'incrocio con Via delle Corbellicce;
- Via delle Corbellicce - dall'incrocio con Via Bel Riposo;

CAMPIGLIO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Europa - nei pressi degli incroci con Via Erbosa e Via delle Scoperte con esclusione diretta via Campiglio Via Scoperte;
- Via Campiglio alla Stella - all'incrocio con Via delle Corbellicce;
- Via Collimozzi - nei pressi dell'incrocio con Via Don Luigi Marini;

SANTONUOVO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Europa - nei pressi dell'incrocio con Via delle Scoperte e nei pressi del n.c. 440;
- Via di Rubattorno -nei pressi dell'incrocio con Via del Paradiso;
- Via di Montemagno - nei pressi dell'incrocio con Via di Rubattorno;
-Via Santonuovo - all'altezza del n.c. 132;

FORROTTOLI -Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via di Forrottoli - nei pressi del n.c. 80;
- Via Scopetana - in località "Spazzoli"
- Via Guado e Granchiaie - nei pressi dei lavatoi pubblici;

MONTEMAGNO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
-Via Guado e Granchiaie - all'incrocio con la Via di Montemagno – Via Bonaccorso da Montemagno;
- Via di Montemagno - nei pressi della Chiesa;
- Via Bonaccorso da Montemagno - a circa 100 mt. dalCimitero;

LUCCIANO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Bonaccorso da Montemagno - all'incrocio con Viadelle Poggiole;
- Via di Lucciano - nei pressi dell'incrocio con via della Gorga;
- Via delle Poggiole - nei pressi dell'incrocio con Via Cancherini;
- Via Cancherini - presso la località "Montanino Alto";

MONTORIO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Rio della Trave - nei pressi della Piazza di Montorio;
- Via di Carraia - a circa 200 mt. dall'incrocio con Via delle Molina;

BURIANO - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via di Buriano - a circa 100mt. dall'incrocio con Via della Chiesa di Buriano e fino alla fine dell'abitato;

LE FORNACI - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Larga - nei pressi dell'incrocio con Via Firenze;
- Via Larga - nei pressi del "Ponte alla Puce" dove la strada è parallela al fosso Fermulla;
- Via delle Scalette – dal Ponte sul fosso del Torrente Fermulla;

QUARRATA - Segnali di inizio o fine di centro abitato:
- Via Europa - all'incrocio con Via Modena;
- Via Vecchia Fiorentina 1^ Tronco - nei pressi dell'incrocio con Via Assisi;
- Via Larga - a circa 150 mt. Dalla Via Firenze;
- Via Bocca di Gora e Tinaia - a circa 50 mt. dall'incrocio con Via Nicolodi;
- Via Montalbano – all'altezza del Ponte sul Torrente Stella;
- Via di Lucciano - a circa 100mt. dall'incrocio con Via delle Poggiole;
- Via Di Covona – nei pressi del Ponte sul Fosso delle Mulina;
- Via delle Poggiole -nei pressi dell'incrocio con Via del Bargo;
- Via di Buriano -150 mt. prima dell'incrocio con Via di Covona;
- Via del Pollaiolo - a 150 mt. dall'incrocio con Via di Folonica e di Covona;
- Via dei Pretelli - all'incrocio con Via O.Romero;
- Via dei Ronchi - nei pressi dell'incrocio con Via di Campriana;
- Via Firenze - a 50 mt. dall'incrocio con Via Vecchia Fiorentina 2^Tronco;
- Via Vecchia Fiorentina 2^ Tronco - presso l'incrocio con Via Baronciatica;
- Via Boschetti e Campano - a 100 mt. dall'incrocio con Via Cancherini.

 
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
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PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it