Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2004.
1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici e servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune;
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e corretto dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, con D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, e con D.P.C.M. 18 maggio 2001;
3. Il presente regolamento va ad integrare ogni altra norma comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente;
4. Le norma del presente regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli articoli 18, comma 3, lettera g) e 25.
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni persona gode di pari dignità e nell'ottemperanza della legge che prevede l'applicazione dell'ISEE a quei servizi, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche, nonché a tutti gli interventi di cui alla L. 328/2000;
2. Rientrano tra le situazioni considerate:
o a. Le agevolazioni su servizi e prestazioni a retta o tariffa;
o b. Contributi economici (quali, ad esempio, prestazioni monetarie finalizzate al soddisfacimento di bisogni vitali, al superamento di condizioni di disagio, al sostegno di percorsi per l'inclusione sociale e per l'autonomia personale, ecc.);
o c. Prestazioni socio-assistenziali di carattere domiciliare e di supporto;
o d. Integrazione rette per strutture residenziali o semiresidenziali;
o e. Imposte e tasse di competenza del Comune.
3. L'applicazione del regolamento è inoltre estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla legge allo stesso ente locale, nelle quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente;
4. L'accesso ai servizi/prestazioni erogate dall'ente non è subordinato alle condizioni economiche dei soggetti richiedenti, in accordo con gli articoli 2 e 3 della Costituzione. Coloro che accedono al servizio/prestazione possono richiedere una tariffa agevolata, ove sia previsto, in base alle soglie ISEE;
5. L'accesso a contributi economici può invece essere determinato da una soglia ISEE definita dall'ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità;
6. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui la normativa sovraordinata rispetto a quella comunale prevede la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente;
7. Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.
1. Ferma restando la validità annuale dell'attestazione ISEE, per le richieste presentate al Comune di Quarrata dopo il 31 luglio di ogni anno, i redditi indicati nell'attestazione ISEE devono essere relativi all'anno immediatamente precedente a quello in corso;
2. Il dichiarante può avvalersi della facoltà di presentare, entro il periodo di validità, una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e/o familiari;
3. Gli effetti dei mutamenti nelle condizioni economiche e familiari riferiti ad elementi non rilevanti ai fini del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sono definiti negli specifici disciplinari di servizio.
1. L'Amministrazione Comunale costituisce e gestisce una banca dati dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate da essa erogate. A tal fine si avvale della facoltà, concessa dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 130/2000, di richiedere all'INPS le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica presentata da tali soggetti, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1. Per l'accertamento delle veridicità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva unica, il Comune di Quarrata attiva i controlli formali previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 109/98, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000;
2. Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica competente) il Servizio comunale erogante/competente adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
1. I valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corrispondenza dei quali viene definito il diritto alle prestazioni sociali agevolate nei termini indicati dall'articolo 3 del presente regolamento, sono determinati con gli appositi disciplinari di servizio;
2. L'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà, stabilita dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 109/98, come modificato dal decreto legislativo n. 130/00, di prevedere, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione dei beneficiari;
3. La definizione delle tariffe, rette, contributi, prestazioni, nonché i rispettivi limiti, quote, fasce di contribuzione, tempi, modalità e ogni altra specifica relativa ai servizi di cui all'art. 2 del presente regolamento sono demandati alla Giunta Comunale, tramite l'approvazione di singoli disciplinari per ogni servizio.
1. Per le prestazioni sociali agevolate indicate all'articolo 2, le disposizioni del presente regolamento si applicano con l'approvazione degli appositi disciplinari di servizio.
1. Fatte salve le normative vigenti in materia di pubblicità e di accesso agli atti amministrativi, ogni ufficio comunale, per l'accesso ai cui servizi sia richiesta l'attestazione ISEE, è tenuto, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a conservare copia del presente regolamento a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.