1. Il presente regolamento disciplina:
a) i criteri e le modalità per l'organizzazione dei soggiorni climatici estivi per anziani ed adulti diversamente abili;
b) i criteri e le modalità per la partecipazione ai soggiorni di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.
1. È istituito il Servizio di soggiorni climatici estivi per anziani ed adulti diversamente abili, denominato "Vacanze anziani e adulti diversamente abili".
2. Il servizio prevede l'organizzazione di soggiorni estivi in località marine ed in località montane con turni della durata di quindici giorni ciascuno.
3. Il servizio viene svolto in associazione con i Comuni di Agliana e Montale, mediante apposita convenzione, e la sua organizzazione viene affidata ad apposita agenzia di viaggi e turismo secondo la normativa vigente.
4. Il calendario dei turni, le località di soggiorno ed il numero massimo dei partecipanti sono stabiliti annualmente dai Comuni.
5. Oltre ai soggiorni di cui al precedente comma 1, durante l'anno possono essere organizzate gite con durata e modalità di svolgimento stabilite di volta in volta dalle Amministrazioni Comunali.
1. Il Servizio "Vacanze Anziani e adulti diversamente abili" persegue le seguenti finalità:
- la prevenzione del disagio psicofisico;
- il recupero, il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia;
- favorire la socializzazione e lo sviluppo dei rapporti interpersonali;
- la realizzazione di momenti di benessere climatico relativo alla tipicità del soggiorno marino o montano.
1. Il Servizio è rivolto a tutti i Cittadini residenti nei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) Aver compiuto il 60 anno di età entro il giorno antecedente la data della partenza del turno al quale intendono partecipare;
b) risultare maggiorenni portatori di handicap certificati, ai sensi della L. 104/92, o riconosciuti invalidi, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 75%.
2. In caso di coppie è sufficiente che uno dei richiedenti sia in possesso di almeno uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.
3. Nei casi di non autosufficienza mentale o motoria, debitamente certificata, è consentita la presenza di un accompagnatore scelto direttamente dall'utente o dai suoi familiari.
1. Per ogni turno di soggiorno è garantita la presenza di un assistente.
2. Sono compiti dell'Assistente:
a) vigilare al fine di prevenire pericoli per la salute e l'incolumità dei singoli partecipanti ai soggiorni;
b) favorire la socializzazione tra i partecipanti ai soggiorni;
c) effettuare piccoli servizi per i partecipanti ai soggiorni;
d) stimolare l'acquisizione ed il mantenimento della capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze da parte dei partecipanti ai soggiorni;
e) mantenere i rapporti con la cucina per la fornitura dei pasti e l'osservanza di eventuali diete particolari;
f) mantenere i rapporti con i responsabili della struttura ospitante al fine di risolvere ogni disfunzione logistica e funzionale eventualmente riscontrata e per segnalare eventuali lamentele da parte dei partecipanti ai soggiorni;
g) segnalare eventuali problemi sanitari all'infermiere convenzionato;
h) compilare, alla fine del turno di soggiorno, una relazione sull'andamento del soggiorno segnalando eventuali carenze organizzative rilevate sia nella struttura ospitante che nelle modalità organizzative del Comune;
3. Il personale da incaricare ai fini del precedente comma 2 può essere scelto secondo le seguenti modalità:
a) stipula di apposita convenzione con associazioni di volontariato e/o cooperative sociali;
b) personale fornito da agenzia di viaggio e turismo con apposita professionalità documentata.
4. Le spese di soggiorno del personale destinato all'assistenza sono a carico di ciascuno dei tre Comuni.
5. Nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara , la scelta della Commissione sugli alberghi è insindacabile. Al sopralluogo di verifica , previa informazione, può partecipare un rappresentante delle Associazioni degli anziani e uno delle Associazioni delle persone diversamente abili.
6. Per ogni turno di soggiorno sono previste attività di animazione e gite.
1. Per ogni turno è garantita l'assistenza infermieristica attraverso una delle seguenti modalità:
a) stipula di apposita convenzione con l'A.S.L. sotto la cui competenza ricade la località di soggiorno;
b) stipula di apposita convenzione con associazioni di infermieri professionali operanti nella località di soggiorno;
c) personale fornito da agenzie di viaggio e turismo con apposita professionalità documentata.
2. Il Servizio deve prevedere:
- il compenso per le prestazioni richieste;
- la reperibilità 24 ore su 24 del personale infermieristico;
- un numero minimo di visite di controllo pari a due da effettuarsi all'inizio, ed a metà del periodo di soggiorno.
3. Per gli interventi nei confronti dei partecipanti ai soggiorni l'Infermiere deve attenersi alla prescrizione medica.
1. Entro il mese di aprile di ogni anno i tre Comuni associati, tramite i loro uffici competenti, provvedono a pubblicizzare in maniera idonea le informazioni necessarie relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per la partecipazione degli utenti.
2. Le domande di iscrizione devono essere presentate utilizzando, per ognuno dei richiedenti, i moduli appositamente predisposti dal Comune. Al modulo di iscrizione dovrà essere allegata una scheda sanitaria compilata a cura del medico curante.
3. I Comuni, entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni, provvedono ad istruire le domande ed all'ammissione ai soggiorni dei richiedenti.
4. Al momento della iscrizione può essere concesso solamente un turno di soggiorno. Eventuali richieste di ulteriori turni vengono collocate in lista di attesa ed accolte, secondo l'ordine cronologico di presentazione, solo in caso di disponibilità di posti.
5. Al momento della partenza i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti documenti:
a) documento di identità;
b) tessera sanitaria di iscrizione al S.S.N..;
6. Nel caso in cui le domande presentate superino il numero massimo dei partecipanti previsto nella convenzione fra i Comuni, i medesimi, entro il termine di cui al comma 3 del presente art., provvedono all' ammissione assegnando, a ciascun richiedente in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art 4, i punteggi, secondo i seguenti criteri:
CRITERI |
PUNTEGGI |
---|---|
1. età anagrafica |
Punti 1 per ogni anno di età compiuto oltre il 60 |
2. anziani soli |
Punti 5 |
3. anziani in particolari situazioni di disagio socioeconomico documentate dai servizi sociali del Comune o della A.S.L. |
Punti 6 |
4. necessità del soggiorno per esigenze terapeutiche documentate da prescrizioni mediche |
Punti 7 |
3. A parità di punteggio si procede secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.
4. Una volta terminata la suddetta fase istruttoria, l'ammissione dovrà essere comunicata per scritto ai richiedenti.
1. Le persone ammesse ai soggiorni sono tenute al pagamento di una quota stabilita nel relativo disciplinare.
2. Analogamente anche le modalità di partecipazione alla spesa, relativa sia al soggiorno dell'accompagnatore, sia all'eventuale compenso, sono stabilite nel suddetto disciplinare.
1. Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato almeno venti giorni prima della partenza, secondo le modalità stabilite dai Comuni. Il mancato pagamento della quota entro tale termine comporta l'esclusione dal soggiorno.
2. La quota di partecipazione può essere rateizzata in casi di particolare disagio socio-economico, su motivata richiesta e parere favorevole del Servizio Sociale comunale.
3. È previsto il rimborso delle quote versate da iscritti ai soggiorni impossibilitati a partire o costretti ad interrompere il soggiorno per malattia certificata. In caso di interruzione del soggiorno in corso di svolgimento dello stesso, per malattia certificata, si provvederà al rimborso della quota corrisposta dall'utente in misura del 50%, se l'interruzione avviene nel corso della prima settimana di soggiorno; l'interruzione nel corso della seconda settimana non comporterà alcun rimborso.
1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini di Legge.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottati dai tre Comuni nelle materie dallo stesso disciplinate.