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Regolamento Comunale sui servizi di sostegno alla domiciliarità per anziani

Approvato con atto C.C. n. 11/2001.

 

Indice

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLO I NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina i servizi per anziani soli, parzialmente non autosufficienti, definiti di seguito nel dettaglio, ai quali viene dato il nome di "Servizi di domiciliarità".
  2. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione di tali servizi, i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio, i criteri e le modalità per la partecipazione economica al servizio da parte degli utenti.
 

Articolo 2 - Istituzione dei servizi di domiciliarità

  1. E' istituito il servizio di pasti a domicilio, di trasporto, di consegna di generi vari a domicilio, del telesoccorso.
  2. La Giunta Municipale determina ogni anno il numero massimo di utenti ammissibili per ogni singolo servizio, tenuto conto della relazione sociale redatta dall'Ufficio Servizi Sociali sulla valutazione dei servizi erogati nell'anno precedente e sull'analisi dei bisogni potenziali.
 

Articolo 3 - Finalità dei servizi di domiciliarità

  1. L'istituzione dei servizi di domiciliarità risponde alle seguenti finalità:
    1. la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti anziani soli e parzialmente non autosufficienti possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla cura personale e al supporto alle attività quotidiane onde permettere alla persona anziana il mantenimento nella propria casa
    2. il supporto alle attività di assistenza domiciliare diretta attivata dall'Amministrazione Comunale.
 

Articolo 4 - Utenti dei servizi di domiciliarità

  1. Possono usufruire dei servizi di domiciliarità tutti i cittadini ultrasessantacinquenni residenti a Quarrata, che non dispongono di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    1. invalidità accertata da certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica Provinciale da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla cura ed al supporto della propria persona.
    2. temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Servizio Sociale del Comune e/o dalla ASL recante l'indicazione presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla cura della propria persona.
    3. necessità attestata da parte dei Servizi Sociali del Comune e/o della ASL di supporto all'autonomia personale attraverso l'erogazione di uno o più servizi di domicilio.
  2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti elencati precedentemente.
  3. Possono essere ammessi ai servizi di domiciliarità i cittadini residenti nel Comune di Quarrata che anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    1. impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla cura ed al sostegno dell'anziano per problemi familiari accertati dall'Assistente Sociale del Comune.
    2. necessità di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza dell'anziano, opportunamente valutato e attestato dall'Assistente Sociale del Comune.
 

Articolo 5 - Modalità per lo svolgimento dei servizi di domiciliarità

  1. Lo svolgimento dei servizi di domiciliarità può essere effettuato:
    1. mediante impiego del personale di ruolo del Comune
    2. mediante l'impiego di giovani che effettuano il servizio civile presso il Comune
    3. attraverso l'affidamento di incarico ad associazioni del privato sociale e/o a soggetti privati tramite convenzione.
 

TITOLO II GLI INTERVENTI DI DOMICILIARITA'

Articolo 6 - Servizio pasti a domicilio

  1. Il servizio pasti a domicilio, da intendersi il servizio di pranzo delle ore 12, è assicurato per tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica con le seguenti modalità:
    1. dal Lunedì al Venerdì e per tutto il periodo di apertura scolastica il servizio è fornito dalla mensa scolastica del Comune.
    2. Il Sabato e la Domenica e per il periodo di chiusura della mensa scolastica il servizio è assicurato mediante affidamento dell'incarico ad altri Enti pubblici o con soggetti privati opportunamente individuati dall'ufficio Servizi Sociali attraverso atti amministrativi specifici.
    3. Il pasto viene consegnato a casa entro le ore 13 e distribuito attraverso appositi contenitori a carico degli utenti ed è costituito da un primo piatto, da un secondo con contorno, frutta e pane.
    4. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali entro le ore 9 eventuali sospensioni giornaliere dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati verranno conteggiati al fine del calcolo della quota di partecipazione posta a carico dell'utente.
    5. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni il servizio si intende sospeso, con comunicazione scritta all'utente.
 

Articolo 7 - Servizio trasporto

  1. Il servizio di trasporto è assicurato per tre giorni alla settimana per tutto l'anno ad eccezione dei giorni che cadono festivi.
  2. L'orario del trasporto è dalle ore 9,30 alle ore 11,20.
  3. Gli utenti del servizio possono usufruire di due viaggi nella settimana (un viaggio comprende a/r).
  4. Gli utenti del servizio devono prenotare il/ i viaggi entro le ore 10 nei primi giorni della settimana telefonando all'Ufficio Servizi Sociali e comunicando il giorno ed ora presunta del trasporto.
 

Articolo 8 - Servizio di consegna generi vari

  1. Il servizio di consegna generi vari (farmaci, generi alimentari, libri in prestito, ecc.) è assicurato per due giorni alla settimana per tutto l'anno ad eccezione dei giorni che cadono festivi.
  2. L'orario del trasporto è dalle ore 9,30 alle ore 12.
  3. Gli utenti del servizio possono usufruire di due consegne settimanali.
  4. Gli utenti del servizio devono prenotare la consegna entro le ore 9 del Lunedì telefonando all'Ufficio Servizi Sociali, comunicando il giorno e l'oggetto della consegna.
  5. Gli utenti che intendono utilizzare il personale messo a disposizione del Comune per lo svolgimento del servizio possono consegnare il denaro per il disbrigo della pratica direttamente alla persona dietro autorizzazione scritta dell'anziano che accetta tale modalità e conservata presso l'Ufficio Servizi Sociali.
 

Articolo 9 - Servizio del telesoccorso

  1. Il servizio del telesoccorso è assicurato dal Lunedì alla Domenica per tutto l'anno.
  2. Gli operatori del servizio del telesoccorso rispondono alle chiamate urgenti degli anziani ed attivano tutte quelle procedure necessarie per garantire un pronto intervento, anche in termini di cura e sostegno.
 

TITOLO III AMMISSIONE AI SERVIZI

Articolo 10 - Modalità di accesso

  1. L'accesso ai servizi avviene su richiesta scritta degli interessati
  2. La richiesta di accesso ai servizi è presentata all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico utilizzando i moduli appositamente predisposti dal Comune.
  3. Entro 5 giorni dall'acquisizione al protocollo generale del Comune della domanda compilata dal cittadino interessato, l'Ufficio Servizi Sociali provvede all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art 4 e dispone, se l'istruttoria della domanda risulta positiva, l'attivazione del servizio richiesto, comunicando per iscritto al cittadino.
  4. Se l'istruttoria comporta la valutazione di un diniego, tale parere deve essere ugualmente comunicato per scritto al richiedente.
  5. L'ammissione al servizio richiesto comporta l'accettazione del presente regolamento.
 

Articolo 11 - Graduatorie

  1. Nel caso in cui le richieste o le segnalazioni pervenute superino il numero massimo stabilito ogni anno dalla Giunta Municipale per i singoli servizi, l'Ufficio Servizi Sociali provvede alla predisposizione di una graduatoria di ammissione assegnando a ciascun richiedente in possesso dei requisiti richiesti, i punteggi, tra loro cumulabili, di cui alla tabella A del presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  2. In caso di richieste provenienti da coppie viene considerato, ai fini dell'ammissione ai servizi di entrambi, i componenti, il punteggio più favorevole.
  3. A parità di punteggio si procede nel seguente ordine di priorità:
    1. soggetti che presentano problemi di invalidità opportunamente segnalata dalle apposite Commissioni Provinciali in cui si attesta l'impossibilità a provvedere in modo autonomo unita a problematiche sociali opportunamente verificate dal Servizio Sociale del Comune;
    2. soggetti con invalidità attestata dalla apposita Commissione Provinciale in cui si attesta l'impossibilità a provvedere in modo autonomo;
    3. età anagrafica (oltre il 65 ° anno di età) in ordine di anzianità.
 

TITOLO IV PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI

Articolo 12 - Quote a carico degli utenti

  1. Gli utenti ammessi ai servizi di domiciliarità richiesti sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, che verrà stabilita a seconda del servizio richiesto con apposito atto dalla Giunta Municipale.
  2. La compartecipazione alle spese viene calcolata applicando i limiti di reddito di cui alla Tabella B allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  3. I limiti di reddito indicati nella tabella B sono adeguati ogni anno sulla base delle normative nazionali e regionali di settore e sulla base degli incrementi ISTAT.
 

Articolo 13 - Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

  1. Ai sensi del D.lgvo 31/3/98 n 109 e successive modifiche ed integrazioni la valutazione della situazione economica degli ammessi ai servizi richiesti è determinata con riferimento ai componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.
  2. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra i redditi del nucleo familiare ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella C allegata al presente regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
  3. I redditi del nucleo familiare sono ottenuti considerando il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
 

Articolo 14 - Modalità di pagamento

  1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio richiesto può essere effettuato attraverso bollettino di c/c.p emessi dall'Ufficio Servizi Sociali secondo la cadenza stabilita per ogni servizio.
  2. Il mancato pagamento della quota prevista per due volte consecutive da inizio ad una procedura sansionatoria così definita:
  3. L'Ufficio Servizi Sociali provvede a comunicare all'utente la necessità entro 15 giorni di regolare il pagamento dovuto.
  4. Qualora l'utente non provveda entro i limiti di tempo stabiliti l'Ufficio provvede ad interrompere il servizio dandone comunicazione scritta all'interessato.
 

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento dei dati personali, di cui al presente regolamento, è svolto nel rispetto delle disposizioni della L.675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
 

Articolo 16 - Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'organo regionale di controllo, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
  2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottate dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.
 
 

Comune di Quarrata

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