testata per la stampa della pagina
/
condividi

Regolamento comunale per le emergenze abitative

Approvato con atto C.C. n. 3/2000.

 
 

Indice


 

Articolo 1 - Generalità degli interventi

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione e le modalità di gestione degli alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze abitative per cittadini o famiglie residenti sul territorio Quarratino da almeno due anni.

 

Articolo 2 - Tipologia delle abitazioni per emergenza

Gli alloggi nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per far fronte alle emergenze abitative si suddividono nei seguenti gruppi:
a) alloggi facenti parte di riserva di cui alla L. R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
b) alloggi di proprietà del Comune;
c) alloggi assunti in locazione dal comune da enti e/o privati cittadini;
d) alloggi in locazione direttamente da privati cittadini in condizione di emergenza abitativa per i quali il comune assume forme di garanzia nei confronti dei locatori.

Le caratteristiche dell'alloggio sono indicate negli atti di assegnazione per i gruppo a), b) e c) o nei provvedimenti di intervento a garanzia per gli alloggi del gruppo d).

 

Articolo 3 - Modalità d'uso delle abitazioni

Per quanto attiene ad alloggi di cui ai punti a) e b) dell'art. 2, riutilizzazione avviene mediante assegnazione per il periodo in cui perdura l'emergenza abitativa.

Lo stesso criterio si applica per gli alloggi di cui al punto c) dell'art. 2 per i quali il periodo di assegnazione non può, comunque, superare la durata del contratto fra il comune ed il locatore dell'alloggio.

 

Articolo 4 - Periododi emergenza abitativa

Per la determinazione dell'emergenza abitativa il periodo in cui perdura si procede secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

La determinazione del periodo in cui perdura l'emergenza abitativa, fermi restando i rapporti instaurati fra locatore e conduttore privati, si applica anche per gli interventi di cui al gruppo d) dell'art. 2.

 

Articolo 5 - Commissione per l'emergenza abitativa

È costituita un'apposita commissione per l'emergenza abitativa che, valutate ogni condizione oggettiva e soggettiva delle famiglie che si rivolgono al comune per farvi fronte, propone ai competenti organi di esecuzione i provvedimenti da adottarsi secondo le disponibilità effettive di alloggio di cui all'art. 2, del presente regolamento.

La commissione è presieduta dal Funzionario Responsabile ai Servizi Sociali ed è composta da:
- il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- l'Assistente Sociale Comunale
- il segretario verbalizzante

La commissione opera avvalendosi degli elementi istruttori predisposti dall'Ufficio competente, sulla base della documentazione presentata dai soggetti interessati all'emergenza abitativa e su ogni altro elemento informativo ricavabile dagli uffici tecnici comunali.

La commissione è convocata dal presidente.

Il presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termina non superiore a 15 giorni, quando lo richiedano almeno due membri.

La commissione si riunisce, di norma, ogni che viene prospettata una nuova situazione di emergenza abitativa.

 

Articolo 6 - Criteri di valutazione dell'emergenza

L'emergenza abitativa viene valutata dalla Commissione di cui al precedente articolo sulla base dei seguenti criteri:
a) famiglie prive di alloggio a seguito di calamità o di totale inagibilità dichiarata dalla competente autorità;
b) famiglie con sfratto esecutivo;
c) famiglie con sfratto esecutivo per il quale è stato notificato il precetto ed è in scadenza la significazione dell'Ufficiale giudiziario;
d) famiglie con sfratto convalidato dal Giudice;
e) famiglie in condizione di coabitazione e/o sovraffollamento secondo quanto previsto dalla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
f) famiglie in condizione di antigenicità assoluta secondo quanto previsto dalla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
g) famiglie con particolari situazioni di disagio a carattere parentale;
h) famiglie in particolare condizione di indigenza socio-economica.

La Commissione trasmette le proprie determinazioni alla Giunta comunale per l'adozione dei susseguenti provvedimenti, compresi quelli di assegnazione degli alloggi disponibili. sono fatti salvi, comunque, i provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco nella materia di cui al presente regolamento.

 

Articolo 7 - Criteri per la valutazione del periodo di emergenza

Il periodo di emergenza abitativa viene stabilito dalla Commissione di cui art. 5 tenendo conto della capacità socio-economica delle famiglie per assicurarsi adeguate soluzioni abitative sul mercato privato.

Almeno una volta l'anno la Commissione valuta le condizioni di cui al primo comma, sulla base della documentazione reddituale prodotta dalle famiglie interessate e su ogni altro elemento informativo ricavabile dai servizi di Assistenza sociale e di Polizia municipale.

Le decisioni della commissione sono notificate alle famiglie interessate che possono controdedurre entro 30 giorni alla Giunta Comunale che decide in via definitiva entro i successivi 60 giorni dal ricorso.

La cessazione del periodo di emergenza abitativa, definitivamente accertata, comporta la decadenza di tutte le provvidenze economiche eventualmente concesse e, nel caso di alloggio di proprietà del Comune, l'applicazione di un canone di locazione determinato secondo il valore di mercato in conformità comunque, con le vigenti disposizioni di legge in materia.

 

Articolo 8 - Indennità di occupazione degli alloggi

Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l'emergenza abitativa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 è richiesta un'indennità di occupazione determinata con le modalità di cui alla legge 96/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle famiglie assegnatarie degli alloggi per l'emergenza abitativa di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2 è richiesta un'indennità determinata con le modalità della Legge 431/98 e successive modifiche ed integrazioni.

La Commissione determina la misure dell'indennità di occupazione degli alloggi assegnati, le eventuali riduzioni o esenzioni. La Commissione per l'emergenza determina misure diverse dall'indennità di occupazione in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie. Le determinazioni vengono assunte con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del presente regolamento.

La Commissione determina anche la tipologia e l'entità dei provvedimenti per gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 2.

 

Articolo 9 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa di cui alla L.R. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni e al regolamento per le presentazioni di Assistenza sociale.

 
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it