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Piano di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione

Delibera Regionale 24 gennaio 1985 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
Approvato con atto C.C. n. 89/97.

 
 

Indice


Articolo 1 - Oggetto del presente regolamento

Il presente Piano ha per oggetto l'assetto della rete comunale degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. Il piano detta prescrizioni e criteri per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. razionalizzazione dell'assetto della rete in funzione di un più equilibrato rapporto fra offerta e domanda di carburanti;
2. innalzamento del livello di erogato medio della rete comunale degli impianti, in armonia con gli obiettivi contenuti nelle direttive statali regionali;
3. miglioramento delle condizioni di compatibilità fra impianto e sito;
4. elevazione della qualità del servizio, con particolare riguardo alle caratteristiche tipologiche degli impianti.

 

Articolo 2 - Disposizioni generali

Le attività inerenti all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono oggetto di concessione o di autorizzazione secondo le disposizioni degli articoli successivi. il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni agli eventi diritto e deliberato dalla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 35 della Legge 8.6.1990, n. 142, se non diversamente disposto dallo statuto comunale. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto del Piano regolatore per l'assetto della rete regionale degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

 

Articolo 3 - Durata del Piano

Il presente Piano determina la propria validità in anni cinque, e può essere soggetto a revisione prima della sua scadenza.

 

Articolo 4 - Oggetto della concessione

Sono soggetti a concessione l'apertura di impianti stradali di distribuzione di carburanti, i trasferimenti da altro Comune della Regione e le concentrazioni degli stessi.

La concessione è rilasciata, su domanda documentata dell'interessato, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni specificate nei successivi articoli.

La concessione contiene le indicazioni e stabilisce gli obblighi e le facoltà connessi con l'oggetto di essa.

Per gli impianti di distribuzione di metano si dovrà tenere conto delle caratteristiche strutturali e tecniche degli impianti, delle attrezzature e degli apparecchi.

Le concessioni relative all'apertura ed alla concentrazione degli impianti hanno durata diciottennale e possono essere rinnovate alla scadenza con lo stesso procedimento previsto per il rilascio di nuove concessioni, previa domanda la presentarsi sei mesi prima della scadenza. La concessione fissa il termine entro il quale l'impianto deve essere posto in esercizio, tenuto conto dei lavori e degli altri adempimenti che si rendono necessari per l'effettivo esercizio delle attività. Tale termine può essere prorogato per documentati motivi. È fatto divieto di esercitare l'attività oggetto della concessione prima dell'effettuazione di apposito collaudo. Ai fini dell'effettuazione dei collaudi il Comune nomina una Commissione composta da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, da un rappresentante dell'U.T.F. e da un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

 

Articolo 5 - Contenuto del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione deve stabilire:
1. l'indicazione dei prodotti oggetto della concessione, il numero dei distributori e la capacità dei serbatoi per ciascun prodotto;

2. i quantitativi massimi, espressi in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso domestico, confezionati nei prescritti recipienti che possono essere custoditi nell'impianto per la vendita al pubblico;

3. il divieto di porre in esercizio gli impianti di distribuzione automatica prima che sia stato effettuato il prescritto collaudo;

4. il termine entro cui l'impianto deve essere messo in esercizio;

5. l'obbligo del concessionario di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;

6. l'obbligo del concessionario di provvedere alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

7. il divieto di apportare modifiche agli impianti e di dare agli stessi una destinazione diversa da quella assegnata;

8. l'obbligo del concessionario di consentire il libero accesso agli impianti ai funzionari dell'amministrazione delle Finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativo all'attività dell'impianto, nonché, agli altri funzionari preposti al controllo degli impianti medesimi;

9. l'obbligo del concessionario di ottemperare agli ordini di trasferimento in altra parte del territorio comunale disposti per motivare esigenze urbanistiche, di traffico, ambientali e di sicurezza. Secondo quanto disposto dall'articolo 10 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269, la violazione delle disposizioni di cui ai punti 3, 4 e 7 del precedente comma comporta la decadenza della concessione.

 

Articolo 6 - Nuove concessioni

La domanda per la concessione dell'esercizio di un nuovo impianto è presentata al competente ufficio Comunale. Possono presentare tale domanda i soggetti per i quali ricorrano i requisiti e le condizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269. Per l'istruttoria della domanda il Comune si conforma alle disposizioni di cui agli artt. 5, 7 e 8 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269 ed acquisisce il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell'U.T.I.F. e qualora ricorrano le condizioni della Provincia, dell'A.N.A.S. e della Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici.

 

Articolo 7 - Trasferimento della titolarità della concessione

Il trasferimento della titolarità della concessione e l'intestazione della medesima al nuovo concessionario sono disposti previo accertamento dell'avvenuta cessione della proprietà dell'impianto e del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal D.P.R. 1269 per il rilascio di nuove concessioni. Il trasferimento della titolarità della concessione, in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti, non è consentito agli impianti che non abbiano superato, nel triennio precedente la presentazione della domanda di trasferimento della titolarità della concessione, l'erogato medio di litri 500.000, riferito alla intera gamma di prodotti. La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli impianti di pubblica utilità, nonché agli impianti per i quali venga contestualmente avanzata e accolta domanda di concentrazione.

 

Articolo 8 - Revoca e decadenza della concessione

La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Deve inoltre essere dichiarata la decadenza del concessionario nei seguenti casi:
1. Di inadempimento degli obblighi e degli ordini derivanti dalla legge o dall'atto di concessione, il contenuto della quale è indicato nel precedente articolo 5;

2. Di mancato esercizio dell'attività, salvo autorizzazione dell'autorità concedente per motivate esigenze del concessionario e per il periodo strettamente necessario. La disposizione di cui al presente punto non si applica qualora il mancato esercizio dell'attività dipenda da cause di forza maggiore.

3. Di perdita dei requisiti di idoneità. Nei casi di revoca, decadenza o cessazione della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269,dal quarto all'ottavo comma.

 

Articolo 9 - Casi di non rinnovo e di revoca delle concessioni

Qualora il numero di impianti presenti sul territorio comunale risulti superiore a quello massimo stabilità all'articolo 23 del presento Piano non potranno essere rinnovate le concessioni relative agli impianti che nel triennio precedente il termine di scadenza non abbiano raggiunto un livello di erogato medio annuo pari a L. 500.000 litri, riferito all'intera gamma dei prodotti, salvo che trattasi di impianti di pubblica utilità. Inoltre, non possono essere rinnovate le concessioni relative agli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito. Entro il termine di efficacia del presente Piano il Comune dovrà disporre la revoca della concessione o il trasferimento obbligatorio degli impianti in idonee aree; l'inottemperanza all'ordine di trasferimento comporta la decadenza della concessione. In tutti i casi è comunque fatta salva la facoltà degli operatori di procedere alla concentrazione o al trasferimento degli impianti.

 

Articolo 10 - Oggetto dell'autorizzazione

Sono soggetti ad autorizzazione:
1. I trasferimenti di impianti stradali di distribuzione di carburanti nell'ambito del comune;

2. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato, salvo quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11.09.1989;

3. L'installazione e l'esercizio degli impianti avio e per natanti, esclusi quelli ad uso privato di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11.09.1989;

4. La sospensione dell'attività degli impianti stradali dipendente da: cause riguardanti la gestione (grave impedimento del gestore, scioglimento del rapporto di gestione); lo stato della viabilità o del traffico; l'andamento dei flussi turistici; l'espletamento delle pratiche di trasferimento o concentrazione. L'autorizzazione è rilasciata dietro documentata domanda, previo accertamento dei requisiti o delle condizioni indicati negli articoli successivi. L'autorizzazione contiene le indicazioni e stabilisce gli obblighi e le facoltà connessi con l'oggetto di essa. Salvo il caso di cui al punto 2 del primo comma del presente articolo, l'autorizzazione stabilisce il termine di inizio o di ripresa dell'esercizio dell'impianto, salvo eventuale proroga per documentati motivi. È fatto divieto di esercitare l'attività prima dell'effettuazione di apposito collaudo da parte della Commissione competente.

 

Articolo 11 - Apertura di impianti ad uso privato

Possono presentare domanda per l'autorizzazione all'apertura di impianti di distribuzione di carburanti per uso privato le Pubbliche Amministrazioni o le imprese private per le quali sussista la necessità del rifornimento diretto dei propri automezzi. La domanda deve essere corredata da idonea documentazione da cui risulti la necessità del rifornimento diretto degli automezzi, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto, delle apparecchiature e dei serbatoi, nonché i prodotti da detenere. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'U.T.I.F., e purché risultino accertate le effettive necessità del soggetto richiedente, tenuto conto della consistenza e della natura del parco automezzi nonché del tipo di attività. L'autorizzazione è efficace per dieci anni, e può essere rinnovata con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti, previa domanda da presentarsi sei mesi prima della scadenza. Il provvedimento di autorizzazione deve in particolare contenere dettagliate indicazioni relative:
1. Ai caratteri dell'impianto e delle attrezzature;
2. Alle quantità ed al tipo dei prodotti da detenersi;
3. All'obbligo della destinazione esclusiva dell'impianto per uso privato;
4. All'obbligo di provvedere alle misure di sicurezza disposte ai termini della normativa in materia;
5. Al divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia effettuato il prescritto collaudo;
6. Al divieto di apportare modifiche all'impianto o di detenere prodotti diversi da quelli autorizzati;
7. Al divieto di cessione del carburante e degli altri prodotti a terzi sia a titolo oneroso che gratuita.

Ferma restando la revocabilità per motivi di pubblico interesse, può disporsi la decadenza della autorizzazione per inottemperanza degli obblighi derivanti dalla Legge e in particolare, dall'art. 21 del D.P.R. 1269, o dal provvedimento di autorizzazione, ovvero per il venire meno dei requisiti o delle condizioni prescritte. Nel caso di trasferimento della titolarità dell'impresa o di modificazione della denominazione o ragione sociale, si fa luogo alla volturazione o alla nuova intestazione dell'autorizzazione, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte. Gli utilizzatori di impianti ad uso privato non in regola con le presenti norme, possono sanare la propria posizione presentando, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente normativa, regolare domanda di autorizzazione nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti. Trascorso il termine di 180 giorni ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

 

Articolo 12 - Sospensione della attività

L'autorizzazione a sospendere temporaneamente l'attività degli impianti, nei casi previsti dal primo alinea, punto 4. del precedente art. 10, è rilasciata per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno a condizione che sia stata previamente presentata al Comune la domanda di trasferimento, di potenziamento o di concentrazione, completa dell'indicazione della nuova localizzazione e/o degli estremi identificativi degli impianti interessati alla concentrazione. La sospensione è rinnovabile a condizione che entro il termine di scadenza sia stato rilasciato il nulla osta comunale o sia stata presentata la relativa dichiarazione di rinuncia nei casi richiesti. Nel caso di sospensione dell'attività in assenza della relativa autorizzazione oppure oltre il termine stabilito dalla stessa, dovrà essere dichiarata la decadenza del concessionario dall'esercizio dell'impianto.

 

Articolo 13 - Trasferimento da altro Comune

Il trasferimento di impianto da altro Comune è soggetto al rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo nulla osta da parte del Comune di provenienza. La concessione è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del Piano Regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti, ovvero qualora il numero degli impianti scenda al di sotto di quello massimo previsto per il Comune, previa richiesta e acquisizione del nulla osta dell'Amministrazione Comunale da cui proviene l'impianto e dei parere di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.10.1971 n. 1269. Gli effetti della concessione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito.

 

Articolo 14 - Trasferimento in altro Comune

Il trasferimento degli impianti in altro Comune è consentito qualora:
1. Non si tratti di impianto di pubblica utilità;

2. Il trasferimento dell'impianto non faccia scendere il numero degli impianti presenti nel comune al di sotto del numero minimo stabilità per il comune dal piano regionale. Per il posizionamento degli impianti e ai fini della selezione fra domande concorrenti si applicano le disposizioni del successivo art. 15, salvo quella del quinto comma, fermo restando il divieto di posizionamento nella zona 1 (centro storico).

 

Articolo 15 - Trasferimento all'interno del Comune

L'autorizzazione al trasferimento di un impianto stradale in altra zona del territorio comunale può essere rilasciata nel rispetto dell'art. 11 del piano regionale vigente e della presente normativa, previa acquisizione dei pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 1269. Gli effetti dell'autorizzazione sono subordinati alla chiusura dell'impianto trasferito. Il mancato rispetto del termine stabilità dall'Amministrazione Comunale per la ripresa dell'esercizio dell'impianto trasferito comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga per documentati motivi dietro domanda presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine suddetto. Il trasferimento degli impianti all'interno della stessa zona o in altra zona del territorio comunale è consentito qualora risultino rispettati i limiti di distanze e le superfici minime di cui agli artt. 26 e 27 delle presenti norme o, comunque si migliorino i limiti di distanza e le superfici minime rispetto all'impianto che si vuole trasferire. Nel caso di domande di trasferimento concorrenti vengono accolte prioritariamente quelle:

1. tendenti a rimuovere l'originaria incompatibilità con il sito;
2. concernenti impianti per i quali viene contestualmente richiesta la concentrazione;
3. concernenti impianti con più alto livello di erogazione medio annuo nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda;
4. tendenti a localizzare l'impianto in connessione con attività e servizi presenti nella zona. Nel caso di domande concorrenti di nuove aperture e di trasferimento verrà dato priorità al trasferimento di impianti dichiarati incompatibili con il sito o in condizioni di non possibilità di espansione e di ingrandimento.

 

Articolo 16 - Trasferimento d'ufficio

Il trasferimento degli impianti da una zona all'altra del territorio comunale può essere disposto d'Ufficio dal Comune per motivare ragioni di pubblico interesse, come quelle concernenti il traffico o la viabilità, ovvero il rispetto degli obiettivi del Piano Regionale dei distributori di carburante. La mancata effettuazione del trasferimento nel termine stabilito dal comune comporta la decadenza dall'esercizio dell'impianto. Analoga decadenza è disposta per la mancata ripresa dell'esercizio dell'attività nel termine stabilito; in tale caso il provvedimento di decadenza è assunto dal Comune previa notificazione di apposita diffida all'interessato.

 

Articolo 17 - Modificazioni degli impianti

Le modificazioni concernenti il numero delle colonnine qualora riguardi l'erogazione di prodotti già esitati dall'impianto devono ritenersi assentite qualora non venga emesso un provvedimento motivato di diniego entro 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta. In ogni caso l'aumento del numero delle colonnine non può essere consentito per gli impianti: che si trovano in condizioni di incompatibilità con il sito. Non sono soggette ad autorizzazione le modificazioni concernenti:
a. sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;
b. erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
c. cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine;
d. aumento del numero e/o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi;
e. sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
f. installazione di dispositivi self-service postpagamento;
g. installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione, serbatoi per l'olio esausto e gasolio per riscaldamento. Le modificazioni di cui sopra devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale, al comando provinciale dei VV.FF. e all'U.T.I.C. competente per territorio, nonché all'Ente proprietario della strada almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la data di inizio degli stessi, gli estremi della concessione edilizia, ove necessario, e allegando il progetto e la descrizione dell'intervento. Gli Enti e gli uffici interessati possono avanzare motivata richiesta all'Amministrazione Comunale perché, sospenda o impedisca l'esecuzione degli interventi. Per le modificazioni di cui alle lettere "a", "c", "d", "g", deve inoltre richiedersi al comando provinciale VV.FF il preventivo parere ed il sopralluogo finale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

 

Articolo 18 - Concentrazione

La concentrazione di due o più impianti in un unico impianto comporta il rilascio di nuova concessione sia nel caso di concentrazione mediante incorporazione di un impianto in un altro sia nel caso di concentrazione mediante nuova localizzazione degli impianti preesistenti. Gli effetti della concessione sono condizionati alla chiusura degli impianti che vengono concentrati. La concentrazione di due o più impianti in un unico impianto può essere negata da parte dell'Amministrazione Comunale qualora comporti l'eliminazione di impianti di pubblica utilità ovvero qualora il numero degli impianti presenti sul territorio comunale vada al di sotto degli impianti presenti dal Piano Regionale per il Comune stesso. Rientra pertanto nella facoltà dell'Amministrazione Comunale negare o meno il nulla osta alla concentrazione nel caso di eliminazione di impianti di pubblica utilità. Qualora la concentrazione avvenga mediante nuova localizzazione devono essere rispettati i vincoli di superfici e di distanze minime stabiliti dagli artt. 26 e 27 delle presenti norme. Qualora la concentrazione avvenga mediante incorporazione di un impianto in un altro, deve preventivamente accertarsi che l'impianto incorporante non sia incompatibile con il sito.

 

Articolo 19 - Potenziamento

È da considerarsi potenziamento dell'impianto:
a. l'aggiunta di un prodotto erogabile o la sostituzione di un prodotto con altro non precedentemente esitato, salvo che si tratti di benzina senza piombo;
b. l'installazione di apparecchiature self-service pre-payment, funzionanti sia a mezzo cartamoneta che a mezzo carta di credito. Ciascuna delle operazioni di potenziamento di cui alle lettere "a" e "b" del primo comma è consentita esclusivamente a seguito di concentrazione di almeno due impianti o di rinuncia alla concessione relativa ad almeno un impianto. Il potenziamento è consentito alla ulteriore condizione che gli impianti interessati alla concentrazione abbiano complessivamente avuto un erogato medio annuo nel triennio precedente la presentazione della domanda: di almeno 300.000 litri, relativamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera a; non inferiore a 580.000 litri relativamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera b. Agli effetti del presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al precedente art. 18.

 

Articolo 20 - Self-service pre-payment

L'installazione di apparecchiature self-service pre-payment è consentita, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 18 e 19, esclusivamente negli impianti erogati almeno i seguenti prodotti: benzina normale o senza piombo, benzina super, miscela e gasolio.

 

Articolo 21 - Impianti di erogazione di metano

L'erogazione di metano per uso autotrazione è consentita nel rispetto della normativa prevista dall'art. 16 della Delibera 396/1996 del Consiglio Regionale Toscano. Gli impianti eroganti esclusivamente metano non sono computati agli effetti del numero minimo e massimo di impianti previsto per il Comune.

 

Articolo 22 - Tipologia degli impianti

Agli effetti della presente normativa i vari tipi di impianti sono classificati nel modo seguente:
1. stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornito di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori, compresi i pubblici esercizi, in conformità alle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici;

2. stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi fornita, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri sevizi all'autoveicolo;

3. chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente a ricovero di personale addetto ed eventualmente all'esposizione di prodotti compresi nella tabella speciale istituita dal presente Piano, oltre che ai servizi igienici;

4. punto isolato e/o appoggiato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

 

Articolo 23 - Numero degli impianti nel territorio comunale

Ai fini della presente normativa, il numero minimo e massimo di impianti viene determinato sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale di razionalizzazione della rete di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione. Il limite indicato come riferimento è quello classificato come "limite superiore di progetto" pari a:12 IMPIANTI.

Eventuali nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti, potranno essere rilasciate esclusivamente nel caso in cui il numero degli impianti nel comune scenda sotto il numero massimo sopra indicato e previa rinuncia alla concessione di due impianti installati e funzionanti nell'ambito del territorio regionale.

 

Articolo 24 - Classificazione degli impianti di distribuzione

In riferimento alle tipologie di cui al precedente art. 22, gli impianti di distribuzione di carburanti esistenti nel comune, vengono classificati stazioni di rifornimento.

 

Articolo 25 - Zonizzazione

Agli effetti della presente normativa il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone in riferimento all'allegato B del Testo coordinato della deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni:
a. Centri storici (zone A di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444);
b. Zone residenziali di completamento ed espansione (Zone B e C di cui al citato D.M.);
c. Zone per insediamenti produttivi (industriali, artigianali, commerciali: Zone D e F di cui al citato D.M.);
d. Zone agricole (Zone E di cui al citato D.M.).

 

Articolo 26 - Superfici minime degli impianti

La superficie minima dei nuovi insediamenti degli impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, è determinata come di seguito:
tipo di impianto zona tipo B zona tipo C zona tipo D
stazione di servizio 1.000 1.600 2.000
stazione di rifornimento 800 1.500 2.000
Chiosco 400 600 900

Per i punti isolati e/o appoggiati non viene predeterminata la superficie minima; occorre comunque la presenza di "fuoristrada". Per la zona 1 non sono state indicate le superficie minime in quanto non sono ammessi nuovi insediamenti.

 

Articolo 27 - Distanze minime fra gli impianti

Per i nuovi insediamenti degli impianti, tenuto conto che il comune di Quarrata appartiene alle zone regionali con livello di urbanizzazione medio-alto, si osservano le distanze minime sotto indicate:
zona di tipo b zona di tipo c zona di tipo d
metri di distanza(percorso stradale minimo) 200 500 5.000

Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo fra due impianti. La distanza minima fra due impianti localizzati in diverse zone comunali sarà uguale alla media aritmetica delle distanze minime proprie di ognuna delle due zone. Le distanze per la zona di tipo a. (centri storici) non vengono indicate in quanto in tale zona non sono possibili insediamenti di nuovi impianti. Limitatamente all'installazione di impianti su strade statali, le distanze minime da osservarsi sono calcolate tenendo conto esclusivamente degli impianti esistenti sulle stesse strade statali. Nel caso che le corsie di marcia siano separate da barriere invalicabili la distanza minima viene calcolata tenendo conto degli impianti esistenti sulla stessa corsia.

 

Articolo 28 - Incompatibilità con il sito - Impianti non modificabili

Agli effetti della presente normativa, la condizione di incompatibilità fra impianto e sito è caratterizzata da:
1. intralcio al traffico: quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso di traffico stesso; ovvero quando nel tratto di strada prospiciente e/o contigua l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;

2. contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le struttura dell'impianto impediscano la visuale anche parzialmente di beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale. Gli impianti localizzati in comune in condizioni di incompatibilità di sito sono i seguenti:
- Via Montalbano, codice 47017/12 (intralcio al traffico)

 

Articolo 29 - Ristrutturazione della rete

Per garantire una equilibrata riorganizzazione territoriale della rete, nonché, il miglioramento delle condizioni di compatibilità fra impianto e sito e delle caratteristiche tipologiche degli impianti, le presenti norme determinano il numero minimo e massimo degli impianti da localizzare in ciascuna delle zone del piano. In zona A non sono ammessi impianti. Nelle zone B - C - D il numero di impianti previsti non può superare il limite massimo di progetto di cui all'art. 23 della presente normativa. Al fine di incentivare la ristrutturazione della rete distributori, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione degli operatori aree acquisite al patrimonio comunale in conformità alle norme vigenti, sia mediante vendita sia mediante concessione in uso. Ai fini della localizzazione ottimale degli impianti di distribuzione dei carburanti il Comune adotta, ove necessario, apposita variante allo strumento urbanistico; a tale effetto non è richiesta la preventiva autorizzazione regionale.

 

Articolo 30 - Impianti di pubblica utilità

Agli effetti della presente normativa, è definito di pubblica utilità: l'impianto ubicato ad una distanza superiore a 7 km. di strada, nelle diverse direzioni, dall'impianto più vicino.

 

Articolo 31 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e Regolamenti comunale vigenti, ed in particolare dello strumento urbanistico e delle norme di Polizia Urbana.

 

Articolo 32 - Rapporto con il Piano regionale

Le presenti norme sono adeguate alle indicazioni del Piano regionale di razionalizzazione della rete di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso autotrazione ed alla relativa legislazione attualmente in vigore.

 
 

Comune di Quarrata

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