Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'11 aprile 2002.
Le presenti norme fissano le indicazioni per lo sviluppo e l'adeguamento del settore commerciale, in applicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 28, del Regolamento regionale di attuazione 26 luglio 1999, n. 4, così come modificato dal Regolamento regionale 3 maggio 2000, n. 5 e della deliberazione adottata dal Consiglio Regionale n. 137 del 24 maggio 1999, così come modificata con atto 26 luglio 1999, n. 233.
L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
1. Il presente regolamento, in accordo con le indicazioni degli strumenti urbanistici del comune, disciplina i procedimenti, gli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.
1. Finalità del regolamento è quella di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo;
2. Gli obiettivi cui tende il presente del regolamento sono: a. assicurare, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali, la migliore funzionalità e produttività del servizio distributivo, offrendo al consumatore la possibilità di scelta negli acquisti, in relazione alla comodità del servizio, alla qualità e al prezzo dei prodotti;
b. assicurare un equilibrio dinamico tra le installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dal commercio su aree pubbliche e dalle altre forme di distribuzione;
c. promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo ed una maggiore efficienza del sistema distributivo, incrementando la produttività dei fattori della produzione impiegati nell'attività distributiva;
d. assicurare una tensione concorrenziale nell'ambito di un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive;
e. favorire l'evoluzione tecnica ed economica dell'impresa tradizionale e la riqualificazione dell'occupazione, sviluppando l'associazionismo tra commercianti e tra consumatori;
f. sviluppare l'abbinamento funzionale tra le attività commerciali e le attività paracommerciali e di servizio, elevando il livello generale di integrazione dei servizi collettivi ed incentivando la formazione di centri autonomi di attrazione commerciale con interventi differenziati a seconda dei livelli gerarchici delle zone del territorio;
g. garantire la possibile presenza di servizi commerciali anche nelle zone sfavorite dal punto di vista dell'accessibilità;
h. favorire l'accessibilità dell'aree commerciali con i mezzi pubblici e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediata;
i. favorire la nascita di tipologie di esercizio innovative, quanto a merceologie, orari, e specializzazione del servizio per particolari categorie di utenti.
1. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità, può approvare con appositi provvedimenti, uno o più dei seguenti programmi, corredati di specifica regolamentazione delle attività commerciali:
a. programma per la tutela delle aree urbane interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato ai sensi degli articoli 4 e 9 del Regolamento regionale di attuazione 26 luglio 1999, n. 4 (e successive modifiche ed integrazioni);
b. programma per la tutela e la valorizzazione dei centri storici ai sensi degli articoli 4 e 7 del Regolamento regionale di attuazione 26 luglio 1999, n. 4 (e successive modifiche ed integrazioni);
c. programma integrato per la rivitalizzazione della rete distributiva ai sensi degli articoli 4 e 8 del Regolamento regionale di attuazione 26 luglio 1999, n. 4 (e successive modifiche ed integrazioni);
2. La specifica regolamentazione commerciale introdotta con i succitati programmi tiene conto e si integra con quella prevista dal presente regolamento, nonché con quella stabilita dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica, generali ed attuativi.
3. Di tali atti e programmi, salvi i diritti di accesso e le forme di pubblicità già previste e disciplinate dall'ordinamento, viene data la massima diffusione e pubblicità.
Ai fini del presente regolamento si intendono:
1. per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
2. per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
3. per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, come individuata all'Articolo 8 del presente Regolamento;
4. per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250250 mq;
5. per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150250 mq e fino a 2.5002.500 mq;
6. per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 2.5002.500 mq;
7. per grandi strutture di vendita di tipologia "A" gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 10.000 mq. e compatibili con le indicazioni dimensionali previste dalle direttive di cui all'articolo 4 della LEGGE REGIONALE 28/99;
8. per grandi strutture di vendita di tipologia "B" gli esercizi commerciali con superficie di vendita compresa tra 5.000 mq. e 10.000 mq.;
9. per grandi strutture di vendita di tipologia "C" gli esercizi commerciali con una superficie di vendita compresa tra 1.5002.500 mq. e 5.000 mq.;
per aree commerciali integrate le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita e che possono comprendere la localizzazione di grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente sulla base delle disposizioni di specifico strumento urbanistico attuativo. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate;
10. per domande concorrenti, le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazionecommerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia;
11. per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
12. per forme speciali di vendita al dettaglio:
a. la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
b. la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
c. la vendita per corrispondenza o tramite televisione, o altri sistemi di comunicazione (commercio elettronico e simili);
d. la vendita presso il domicilio dei consumatori.
13. per commercio elettronico si intende quell'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce) da un operatore avente residenza o, nel caso di società, sede legale nel territorio comunale, ove:
a. sia svolta nei confronti del consumatore finale;
b. assuma la forma di commercio interno;
c. comporti l'acquisto e la rivendita di merci e non la semplice intermediazione.
Il presente regolamento si applica alle attività commerciali così come definite negli articoli seguenti ed esclusivamente sul territorio comunale.
1. L'attività commerciale è esercitata con riferimento ai settori:
a. alimentare;
b. non alimentare.
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6 del Decreto Legislativo n. 114/98 rimangono in vigore le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti; le tabelle merceologiche sono quelle contenute nell'allegato 1 al D.M. n. 561/96,; rimane altresì in vigore mentre la tabella merceologica per i titolari di farmacie la tabelle è quella prevista all'articolo 56 del D.M. n. 375/88.
1. Il presente regolamento non si applica:
a. ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b. ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 e successive modificazioni.
c. alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 e successive modificazioni;
d. ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni.
e. alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
f. agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g. ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
j. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
k. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informativo, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
2. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3. Queste norme si applicano anche per le rappresentazioni cinematografiche svolte all'aperto.
1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita sia coperta che scoperta, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. La superficie di vendita comprende, inoltre, gli spazi adibiti all'esposizione delle merci, alla frequenza, anche occasionale del pubblico, o, comunque, a servizio della clientela, e funzionalmente collegati alle operazioni di vendita, purché comunicanti con l'unità immobiliare dell'esercizio stesso.
2. Non costituisce costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzino, deposito, lavorazione, uffici, dove non sia consentito al pubblico di accedere liberamente, e quella dei servizi igienici; nel caso dei Centri Commerciali, la superficie degli esercizi che non ricadono nella disciplina del presente regolamento non concorre a determinare la superficie del Centro stesso.
3. Qualora uno stesso esercizio comprenda diversi locali di vendita, gli stessi devono essere comunicanti tra loro a mezzo di aperture o scale idonee ad assicurare una un'agevole circolazione del pubblico.
1. L'attività commerciale è consentita nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 decreto legislativo n. 114/98.
2. La verifica delle condizioni necessarie per svolgere l'attività commerciale, dichiarate dall'interessato, contenute nell'art. 5 del D. Lgs n. 114/98 è effettuata, sulla base delle norme vigenti in materia, dagli uffici comunali.
3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito solo a chi è in possesso di almeno uno dei requisiti professionali indicati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98.
4. In caso di società, il possesso di uno dei requisiti professionali indicati all'articolo 5 del decreto legislativo n. 114/98 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
1. Il rilascio e la validità delle autorizzazioni stagionali sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.
1. Qualora ai fini dell'apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita di un esercizio commerciale sia necessario il rilascio di apposita concessione o autorizzazione edilizia, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 447, così come modificato ed integrato dal D.P.R. 7 Dicembre 2000 n. 440, e, ove presente, dal Regolamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive.
2. L'annullamento e/o la decadenza della concessione o autorizzazione edilizia o dell'atto unico autorizzatorio di medie e grandi strutture di vendita per motivi urbanistico-edilizi comporta altresì la revoca della corrispondente autorizzazione commerciale con divieto di proseguire l'attività negli immobili interessati dai provvedimenti di cui trattasi.
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento (fino a 250250 mq.) sono soggetti a previa comunicazione devono essere comunicati all'Amministrazione comunale al Comune e e possono essere effettuati decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso tale termine, qualora l'Amministrazione comunale non abbia comunicato il provvedimento di diniego, può essere dato corso all'apertura, al trasferimento di sede o all'ampliamento comunicato.
2. Nel caso in cui l'esercizio di vicinato apre o si trasferisce in un centro commerciale si osservano le norme di cui all'Articolo 18 e seguenti.
1. Nella comunicazione di cui al precedente articolo il soggetto interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs 114/1998;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
2. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998 e disponibile presso gli uffici comunali competenti o la rete telematica del Comune o del Ministero dell'Industria.
3. La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte in maniera completa e chiara.
4. La comunicazione può essere consegnata a mano o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune.
5. Per tutte le comunicazioni gli uffici comunali competenti rilasciano apposita ricevuta con l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabili del procedimento e dell'ufficio in cui l'interessato può prendere visione degli atti.
6. Nel caso la comunicazione sia consegnata a mano, gli uffici rilasciano direttamente la predetta ricevuta; nel caso la comunicazione sia spedita per posta raccomandata, la ricevuta postale vale come ricevuta per il decorso dei termini di cui al comma successivo; nei tre giorni successivi dal ricevimento della comunicazione gli uffici comunali competenti comunicano all'interessato le indicazioni di cui al presente comma.
7. Gli uffici competenti, per le comunicazioni pervenute incomplete o irregolari, comunicano al richiedente entro 10 giorni, tutte le cause di irregolarità e incompletezza (articolo 3, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300).
8. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini di cui all'Articolo 12.
I termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la comunicazione sarà ripresentata completa.
9. Se l'Amministrazione Comunale, nei prescritti 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, indipendentemente da eventuali irregolarità e/o incompletezze contenute in quest'ultima, non effettua la comunicazione di cui al comma precedente al richiedente, il termine di cui all'Articolo 12 decorre in ogni caso dal ricevimento della comunicazione (articolo 3, comma 4, D.P.R. 300).
10. Il responsabile del procedimento, qualora lo ritenga necessario e comunque non possa acquisirlo direttamente, può richiedere all'interessato una planimetria, in scala 1:100, dell'esercizio con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento la superficie preesistente e quella che si intende realizzare dovranno essere indicate tramite planimetrie separate ed una planimetria di unione.
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento (fino a 2.500 mq.) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a concedere l'autorizzazione all'apertura o all'ampliamento di medie strutture di vendita conseguenti a concentrazione o accorpamento di esercizi già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo e localizzati sul territorio comunale, fino al limite previsto per le medie strutture di 2.500 mq. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, l'autorizzazione può essere negata solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura sia in contrasto con gli strumenti urbanistici, con il regolamento di polizia urbana, o non rispetti i criteri ed i parametri delle Direttive regionali (deliberazione adottata dal Consiglio Regionale n. 137 del 24 maggio 1999, così come modificata con atto 26 luglio 1999, n. 233) e, in particolare, quelli di cui all'articolo 9 e articolo 10 oppure quando sia negata la concessione o autorizzazione edilizia.
1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998 e disponibile presso gli uffici comunali competenti o la rete telematica del Comune o del Ministero dell'Industria.
2. La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte in maniera completa e chiara.
3. Alla domanda devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:
a. la domanda di concessione o autorizzazione edilizia o la dichiarazione di esistenza delle stesse;
b. copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio richiesto;
c. planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione;
d. planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio;
e. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata dal presente regolamento. In particolare deve esser attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'articolo 9, comma 2, delle direttive regionali (deliberazione adottata dal Consiglio Regionale n. 137 del 24 maggio 1999, modificata con atto 26 luglio 1999, n. 233);
f. relazione circa l'infrastruttura viaria;
g. per gli esercizi posti lungo la viabilità principale e con superficie superiore a 2.000 mq. dovrà essere presentata: a) relazione contenente indicazioni sulla presunta area di attrazione, sulla popolazione residente e fluttuante della medesima area; b) relazione sull'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato.
4. La domanda può essere consegnata a mano o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune.
5. Per tutte le domande gli uffici comunali competenti rilasciano apposita ricevuta con l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabili del procedimento e dell'ufficio in cui l'interessato può prendere visione degli atti.
6. Nel caso la domanda sia consegnata a mano, gli uffici rilasciano direttamente la predetta ricevuta; nel caso la domanda sia spedita per posta raccomandata, la ricevuta postale vale come ricevuta per il decorso dei termini di cui al comma successivo; nei tre giorni successivi al ricevimento della domanda gli uffici comunali competenti comunicano all'interessato le indicazioni di cui al presente comma.
7. Gli uffici competenti, per le domande pervenute incomplete o irregolari, comunicano al richiedente entro 10 giorni, tutte le cause di irregolarità e incompletezza (articolo 3, comma 3, del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300).
8. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini di cui al successivo comma 10. I termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda sarà ripresentata completa.
9. Se l'Amministrazione Comunale, nei prescritti 10 giorni dal ricevimento della domanda, non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma precedente, il termine di cui al successivo comma 10 decorre in ogni caso dal ricevimento della domanda (articolo 3, comma 4, D.P.R. 300).
10. Il termine per l'emanazione del provvedimento di accoglimento o di diniego delle domande per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento non può essere superiore a 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Trascorso tale termine, qualora l'Amministrazione comunale non abbia comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono ritenersi accolte.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di grandi strutture di vendita (esercizi con superficie superiore a 2.500 mq.) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale.
1. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998 e disponibile presso gli uffici comunali competenti o la rete telematica del Comune o del Ministero dell'Industria.
2. La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte in maniera completa e chiara.
3. Alla domanda devono essere inoltre allegati i seguenti documenti:
a. la domanda di concessione o autorizzazione edilizia o la dichiarazione di esistenza delle stesse;
b. copia foglio di mappa catastale con indicata l'esatta ubicazione dell'esercizio richiesto.
c. planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (preferibilmente 1:100 o 1:200) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare tramite separate planimetrie ed una di unione.
d. planimetria in scala adeguata (preferibilmente 1:500) indicante gli spazi destinati a parcheggio.
e. relazione asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità del proposto insediamento o intervento agli strumenti urbanistici ed alla relativa normativa, richiamata dal presente regolamento; in particolare deve esser attestata la rispondenza della realizzazione dei raccordi viari ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, delle Direttive Regionali (deliberazione adottata dal Consiglio Regionale n. 137 del 24 maggio 1999, modificata con atto 26 luglio 1999, n. 233);
f. relazione circa l'infrastruttura viaria;
g. relazione contenente le valutazioni circa la presunta area di attrazione ed, in essa, della popolazione residente e fluttuante e delle strutture di vendita similari;
h. l'impatto sulla rete commerciale esistente con particolare riferimento agli esercizi di vicinato ed ai settori interessati;
i. relazione circa le conseguenze occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, il rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
4. La domanda può essere consegnata a mano o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune.
5. Per tutte le domande gli uffici comunali competenti rilasciano apposita ricevuta con l'indicazione dell'ufficio e
della persona responsabili del procedimento e dell'ufficio in cui l'interessato può prendere visione degli atti.
6. Nel caso la domanda sia consegnata a mano, gli uffici rilasciano direttamente la predetta ricevuta; nel caso la domanda sia spedita per posta raccomandata, la ricevuta postale vale come ricevuta per il decorso dei termini di cui al comma successivo; nei tre giorni successivi al ricevimento della domanda gli uffici comunali competenti comunicano all'interessato le indicazioni di cui al presente comma.
7. Gli uffici competenti, per le domande pervenute incomplete o irregolari, comunicano al richiedente entro 15 giorni, tutte le cause di irregolarità e incompletezza (articolo 11, comma 3, del Regolamento regionale del 26 luglio 1999, n. 4, così come modificato dal Regolamento regionale del 3 maggio 2000, n. 5) [P1]; entro lo stesso termine sono richieste eventuale documentazioni integrative.
8. I termini del controllo di cui al comma 7 sono sospesi fino all'integrazione della documentazione richiesta.
9. La comunicazione di irregolarità o incompletezza interrompe il decorso dei termini di cui al successivo comma 11; i termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda sarà ripresentata completa.
10. Se l'Amministrazione Comunale, nei prescritti 15 giorni dal ricevimento della domanda non effettua al richiedente la comunicazione di cui al comma precedente, il termine di cui al successivo comma 12 decorre in ogni caso dal ricevimento della domanda (articolo 3, comma 4, D.P.R. 300).
11. Nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della domanda l'Amministrazione Comunale indice una Conferenza dei Servizi presso la sede della Regione Toscana.
12. La copia dell'atto di convocazione della Conferenza dei Servizi viene affissa all'Albo Pretorio e viene resa disponibile sul sito informatico del Comune.
13. Alla Conferenza dei Servizi partecipano tre membri, rappresentanti la Regione Toscana, l'Amministrazione Provinciale di Pistoia, il Comune di Quarrata, legittimati ad esprimere un parere definitivo e vincolante. La convocazione della Conferenza dei Servizi è effettuata con raccomandata con avviso di ricezione, spedita almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione, contenente copia delle schede regionali. Nei termini suindicati sono spedite le comunicazioni ai comuni contermini, alle associazioni dei consumatori, dei lavoratori dipendenti, delle imprese del commercio più rappresentative.
14. I soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 114/98 possono fare richiesta di visione degli atti e possono partecipare alla stessa Conferenza dei Servizi.
15. Le deliberazioni ovvero i verbali della Conferenza, debitamente firmati, sono adottati a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione.
16. Il rilascio della autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere favorevole del rappresentante regionale.
17. Qualora entro 150 giorni [P2] dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale, sono soggetti ad autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione per l'apertura di un Centro Commerciale è condizione necessaria per il rilascio o l'accoglimento delle singole domande o comunicazioni riguardanti l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento dei singoli esercizi che compongono il Centro stesso.
3. Nell'istruttoria delle domande e comunicazioni riguardanti i singoli esercizi che compongono il Centro Commerciale, l'Amministrazione comunale tiene conto anche delle norme che regolano l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento dei centri commerciali.
4. I procedimenti autorizzatori e quelli soggetti a comunicazione (cessazione dell'attività, trasferimento di gestione, riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico), contemporaneamente o successivamente necessari per l'attivazione, le variazioni, e le cessazioni dei singoli esercizi di vendita componenti il Centro Commerciale sono definiti con autonomi atti o provvedimenti.
5. La superficie di vendita del Centro Commerciale (nel caso di apertura o di trasferimento) o quella che si intende raggiungere (nel caso di ampliamento) determina la disciplina e la procedura da seguire, secondo che si tratti di media o grande struttura di vendita.
1. La domanda di autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale può esser presentata da un unico promotore o dai singoli aspiranti esercenti. Nella seconda ipotesi la domanda è presentata tramite un rappresentante degli stessi nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, per i rapporti giuridici con i terzi.
2. La domanda deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998 e disponibile presso gli uffici comunali competenti o la rete telematica del Comune o del Ministero dell'Industria.
3. La modulistica deve essere compilata in ogni sua parte in maniera completa e chiara.
4. La modalità di redazione e presentazione della domanda inerente il Centro Commerciale, gli elementi - dati, dichiarazioni ed allegati - necessari, le procedure di controllo e verifica ed il rilascio o diniego dell'autorizzazione sono quelle previste dal presente regolamento all'Articolo 15 se trattasi di media struttura di vendita, o all'Articolo 17 se trattasi di grande struttura.
5. Oltre alla documentazione prevista dal comma precedente, contestualmente alla domanda deve essere presentato l'elenco degli esercizi e servizi commerciali ed extracommerciali previsti all'interno del Centro con la specificazione di: a) denominazione dell'esercizio, b) settore merceologico/settore di attività, c) superficie di vendita, d) se trattasi di nuovo esercizio o trasferimento di esercizio già esistente.
6. L'autorizzazione per il Centro Commerciale viene intestata e rilasciata al promotore o rappresentante del Centro il quale rappresenterà il Centro nei rapporti, anche futuri, con la Pubblica Amministrazione. Il promotore del Centro può essere anche una società o un'associazione stabile di imprese.
7. Le domande o le comunicazioni per l'apertura o il trasferimento degli esercizi commerciali che faranno parte del Centro Commerciale possono essere presentate dai diretti interessati contestualmente alla presentazione della domanda di autorizzazione per il Centro stesso; in questo caso, i termini previsti per i singoli procedimenti sono subordinati al decorso dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione del Centro Commerciale.
1. L'attività di vendita esercitata presso il domicilio dei consumatori o presso spacci interni, per mezzo apparecchi automatici, per corrispondenza, per televisione o tramite altri mezzi di comunicazione (commercio elettronico) è disciplinata dal titolo VI del decreto legislativo 114/1998.
2. Per iniziare l'attività di forme speciali di vendita al dettaglio è obbligatoria la comunicazione al Comune. L'inizio dell'attività può avvenire decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
1. Per la presentazione della comunicazione di cui all'Articolo 20 si osservano le stesse modalità e termini previsti per gli esercizi di vicinato (Articolo 13).
1. Le attività rientranti nella fattispecie del commercio elettronico, come definito all'Articolo 4, comma 13 sono soggette alla disciplina di cui all'articolo18 del decreto legislativo 114/1998.
2. L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio, salvo le tipologie di cui al successivo art. 32: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.
1. Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto fra vivi o per causa di morte di un esercizio commerciale, ivi compresi gli esercizi rientranti in una forma speciale di vendita (articolo 20), deve essere comunicato all'Amministrazione comunale e, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 28/1998, può essere effettuato immediatamente.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza dell'autorizzazione, entro un anno dalla morte del titolare o entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
3. In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare e gli eredi siano sprovvisti dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/1998, almeno uno di essi dovrà acquisirli entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
5. La comunicazione di cui al presente articolo, deve essere redatta sull'apposita modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998 e disponibile presso gli uffici comunali competenti e attraverso la rete telematica del Comune o del Ministero dell'Industria, compilata in ogni sua parte in maniera completa e chiara.
6. La comunicazione può essere consegnata a mano o spedita per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune.
7. Per tutte le comunicazioni gli uffici comunali competenti rilasciano apposita ricevuta con l'indicazione dell'ufficio e della persona responsabili del procedimento e l'ufficio in cui l'interessato può prendere visione degli atti.
8. Nel caso la comunicazione sia consegnata a mano, gli uffici rilasciano direttamente la predetta ricevuta; nel caso la comunicazione sia spedita per posta raccomandata, la ricevuta postale vale come ricevuta.
9. Il subingresso è regolarmente avvenuto se nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale non comunica il provvedimento di diniego.
1. La cessazione dell'attività è soggetta alla sola comunicazione al Comune nella quale deve essere specificata la data dell'evento.
2. La riduzione della superficie di vendita e/o del settore merceologico di un esercizio commerciale, ivi compresi gli esercizi rientranti in una forma speciale di vendita (articolo 20), ai sensi dell'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 114/1998, devono essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale. [P3]
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo, devono essere redatte sull'apposita modulistica, approvata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 114/1998 e disponibile presso gli uffici comunali competenti e attraverso la rete telematica del Comune o del Ministero dell'Industria, compilate in ogni loro parte in maniera completa e chiara.
4. Le comunicazioni possono essere consegnate a mano o spedite per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune.
5. Per tutte le comunicazioni gli uffici comunali competenti rilasciano apposita ricevuta. Nel caso la comunicazione sia consegnata a mano, gli uffici rilasciano direttamente la predetta ricevuta; nel caso la comunicazione sia spedita per posta raccomandata, la ricevuta postale vale come ricevuta.
1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 2.
4. In caso di vendita di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, l'obbligo di pubblicità del prezzo può ritenersi rispettato mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.
5. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
1. Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. articolo 15, comma 7). Si applicano altresì le intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso:
2. Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza.
3. Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene.
4. Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione.
1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti.
2. In tutte le vendite straordinario è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
3. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.
4. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. è vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione all'Amministrazione Comunale relativa alla vendita di liquidazione, per la quale è predisposta apposita modulistica, deve essere corredata da:
a. per la cessazione dell'attività commerciale: una dichiarazione di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività ai sensi e nelle forme previste dall'Articolo 24;
b. per la cessione di azienda: dichiarazione di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c. per il trasferimento dell'azienda in altro locale: dichiarazione di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento ai sensi e nelle forme previste dal presente regolamento;
d. per la trasformazione o il rinnovo dei locali: dichiarazione di aver effettuato denuncia di inizio di attività o di aver ottenuto la concessione o l'autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero, nel caso non sia necessario avviare alcun procedimento urbanistico, dichiarazione di procedere al rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
1. Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo:
a. per il periodo invernale dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo;
b. per il periodo estivo dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.
3. L'Amministrazione Comunale, d'intesa con la Camera di Commercio e le Amministrazioni dei comuni limitrofi, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 2.
4. Durante le vendite di fine stagione è vietato effettuare vendite promozionali.
1. Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie, in modo che siano chiaramente distinguibili. La comunicazione deve essere effettuata all'Amministrazione Comunale almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
2. Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti tali periodi.
3. Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate, se consentite e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale vigente, in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.
1. La disciplina degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio è contenuta in apposita ordinanza del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, Decreto legislativo 114/1998, dalla normativa regionale e dell'eventuale Piano degli Orari comunale approvato ai sensi della legge regionale 38/1998.
2. L'Amministrazione comunale, per evitare difficoltà di approvvigionamento, in accordo e collaborazione con le Associazioni di categoria e dei consumatori e con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, può promuovere le opportune iniziative volte a favorire criteri di gradualità nella chiusura degli esercizi durante le ferie.
1. E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 114/1998, di esercitare congiuntamente negli stessi locali il commercio all'ingrosso e quello al dettaglio, fatte salve le seguenti eccezioni previste dall'articolo 11-bis, comma 2, del Regolamento regionale del 26 luglio 1999, n. 4 (e successive modifiche ed integrazioni):
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta;
e) articoli per impianti elettrici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
2. E' fatta salva l'acquisizione del diritto degli esercenti in attività, secondo quanto previsto al comma 1, del decreto legislativo 114/98.
1. In occasione di fiere, feste, manifestazioni, spettacoli o altre riunioni straordinarie in aree o locali privati o nella disponibilità di privati o di enti pubblici diversi dall'Amministrazione comunale, chi interessato, purché in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98 e con il consenso dell'organizzatore o del gestore, può presentare una comunicazione per esercitare temporaneamente nel luogo e nel periodo dell'evento, commercio al dettaglio di prodotti allo stesso attinenti.
2. La comunicazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita. A tal fine deve essere utilizzata l'apposita modulistica predisposta dal Comune, rendendo le dichiarazioni prescritte sulla falsariga delle disposizioni contenute negli articoli 8 e 10 del presente regolamento, in quanto applicabili.
3. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.
1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purché:
a. non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
b. non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
c. non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
d. non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili.
1. Il periodo di sospensione dell'attività dell'esercizio superiore ad un anno comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 4, lettera b) o comma 5 lettera a) del decreto legislativo 114/1998.
1. Le violazioni al presente regolamento non sanzionate dal decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114, o da altre disposizioni legislative o regolamentari nazionali e regionali, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 25.00 a Euro 516.00.
2. Per la procedura sanzionatoria di applicano le disposizioni previste nella Legge 24.11.1981 n. 689.
1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge 675/1996 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/1999.
3. I dati saranno trattati, in via preferenziale, in forma elettronica.
4. E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
5. E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996.
1. Il presente regolamento è pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.
3. Ogni modificazione o abrogazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento può avvenire esclusivamente mediante abrogazione o modificazione espressa delle stesse, salvo quanto disposto dall'Articolo 1, comma 2.
note:
[P1] ATTENZIONE! La normativa regionale deroga all'art. 3, c. 4 DPR 300).
[P2] ATTENZIONE! Correzione (da 180 a 150) ai sensi della normativa sullo Sportello Unico.
[P3] Non si tratta di un termine per il silenzio assenso, ma di un termine soggetto a semplice sanzione.