Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 14.07.1997.
ART. 1. DEFINIZIONE
1. Il referendum consultivo sottopone ai cittadini iscritti nelle liste elettorali uno o più quesiti, relativi al medesimo oggetto, fino ad un massimo di sei. In caso di referendum propositivo, e cioè in relazione ad atti da assumere da parte degli organi comunali, ciascun quesito deve consentire la scelta tra due o più alternative. In caso di referendum abrogativo ciascun quesito deve indicare l'atto o gli atti che si vorrebbero abrogare.
2. Il quesito referendario:
a) deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, con ciò intendendosi tutte le materie che riguardino la vita amministrativa dei cittadini della comunità;
b) deve essere chiaro ed univoco e rispettare i principi di coerenza logica e i limiti imposti dall'ordinamento.
c) non può riguardare la materia di bilancio e tributi, gli atti obbligatori per legge, la limitazione o soppressione di servizi pubblici essenziali, questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi o questioni che ledano diritti soggettivi;
d) parimenti non può riguardare atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui abrogazione e modificazione leda i diritti di altri enti, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli enti interessati.
3. Il quesito deve essere completato con le seguenti formule:
a) in caso di referendum propositivo, "quale, fra le seguenti proposte, ritiene più idonea per", cui deve, parimenti, seguire l'esatta definizione dell'oggetto sul quale viene richiesto il referendum;
b) in caso di referendum abrogativo, "ritenete debba essere abrogato..." con la data, il numero e il tipo e l'oggetto dell'atto o degli atti per il quale il referendum sia stato richiesto. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, nella formula indicata deve essere inserita anche l'indicazione delle parti sulle quale il referendum sia richiesto.
ART. 2. PROMOZIONE
1. Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto Comunale, il referendum viene indetto qualora ne facciano richiesta non meno di mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando sia deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 1 dello Statuto, il referendum è dichiarato ammissibile con deliberazione del Consiglio Comunale.
ART. 3. REFERENDUM SU INIZIATIVA DEGLI ELETTORI
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum si costituiscono in Comitato, composto da almeno venti elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Quarrata.
2. La richiesta di indizione, redatta in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita dei membri del Comitato promotore e l'indicazione del rappresentante del Comitato stesso.
3. La richiesta deve contenere in termini esatti il/i quesiti che si intende sottoporre al referendum, come prescritto dal precedente articolo 1, e deve essere articolata in modo breve e chiaro e determinare la volontà univoca dei votanti.
4. La proposta di referendum è presentata al Sindaco, che, entro 60 giorni dal ricevimento, la sottopone al giudizio di ammissibilità del Consiglio Comunale.
ART. 4. REFERENDUM PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il referendum può essere promosso direttamente dal Consiglio Comunale, su iniziativa dei soggetti indicati all'art. 30 dello Statuto Comunale e, per quanto riguarda i consiglieri, con le modalità di cui al Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
2. La proposta di indizione deve contenere l'indicazione del quesito referendario secondo quanto prescritto dal precedente articolo 1 e deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La delibera che approva o non approva la proposta di referendum si esprime anche in merito all'ammissibilità o meno della stessa.
ART. 5. GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ
1. Il giudizio di ammissibilità verte esclusivamente sul rispetto dei criteri di cui all'art. 1.
2. La delibera che rende ammissibile il referendum nomina contestualmente anche il Comitato di garanzia di cui all'art. 63 dello Statuto Comunale.
ART. 6. COMITATO DI GARANZIA
1. Il Comitato di Garanzia si compone di tre membri ed è nominato dal Consiglio Comunale.
2. Dei tre membri due sono eletti dal Consiglio nel suo seno a scrutinio segreto.
3. Il terzo membro del Comitato di Garanzia è individuato:
a) nel caso di referendum su iniziativa degli elettori, nel rappresentante del Comitato Promotore;
b) nel caso di referendum approvato dal Consiglio, nel soggetto che ha promosso l'iniziativa, e pertanto il consigliere primo firmatario della proposta o il Sindaco, nel caso di iniziativa esclusiva della Giunta o del Sindaco stesso.
4. Il Comitato di Garanzia sovrintende alle operazioni del procedimento referendario e ne garantisce il regolare svolgimento.
ART. 7. RACCOLTA ED AUTENTICA DI FIRME
1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo delle proposta formulata nella richiesta di referendum dichiarata ammissibile dal Consiglio Comunale.
2. I fogli di cui al precedente comma 1 sono previamente vidimati dal Segretario Generale e restituiti senza ritardo ai promotori del referendum.
3. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui al comma 1, scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e di residenza.
4. La firma deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere della Pretura o del Tribunale, dal Segretario Generale o da un funzionario incaricato dal Sindaco. Il Segretario Generale e il funzionario incaricato dal Sindaco potranno operare esclusivamente nella sede comunale.
5. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
6. L'autenticazione delle firme effettuate dal Segretario Generale o dal funzionario incaricato dal Sindaco è esente da spese.
ART. 8. CONSEGNA E DEPOSITO DEI PLICHI
1. Dopo la raccolta delle firme, il Comitato promotore provvede alla consegna dei plichi, con le sottoscrizioni raccolte, alla Segreteria generale entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei fogli da parte dell'Ufficio medesimo.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte della Segreteria generale, che le trasmette all'Ufficio Elettorale per il prosieguo del procedimento.
3. Il referendum viene indetto dal Sindaco, verificata la validità del numero delle firme necessarie, se sono state raccolte almeno mille firme ritenute valide appartenenti ad elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Quarrata.
4. Il Sindaco provvede ad assicurare la pubblicità allo svolgimento del referendum, con manifesti da affiggersi all'albo pretorio almeno trenta giorni prima della consultazione elettorale.
5. La Giunta Comunale stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli, di norma, tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e garantendo parità di trattamento fra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
ART. 9. PRESENTAZIONE DI PIU' RICHIESTE
1. Il Sindaco, prima dell'indizione del referendum, verifica che non siano state depositate richieste di referendum sul medesimo o altri oggetti.
2. Qualora, successivamente alla richiesta di referendum, siano presentate altre richieste inerenti al medesimo oggetto, prima che il Consiglio Comunale abbia deliberato l'ammissibilità, il Sindaco trasmette le richieste successive ai promotori per un eventuale accordo sulla unificazione e riformulazione dei quesiti.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non si raggiunga un accordo nei termini accordati al Sindaco per promuovere la delibera di ammissibilità del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 4, il Consiglio Comunale in sede di deliberazione di ammissibilità della prima proposta di referendum presentata può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti. In tal caso ciascun comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.
4. Qualora risultino presentate richieste referendarie su oggetti diversi, le cui procedure possano concludersi entro il 31 dicembre, il Sindaco ha facoltà di procrastinare l'indizione del referendum, al fine di consentire la pronuncia degli elettori eventualmente su più quesiti, nell'unica tornata referendaria annuale.
5. Ove vengano depositate richieste referendarie in numero superiore a sei, il referendum medesimo viene indetto relativamente alle prime sei richieste dichiarate ammissibili dal Consiglio Comunale, rinviando le ulteriori richieste alla tornata referendaria successiva con diritto di priorità.
ART. 10. SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI
1. Il Sindaco indice con proprio decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica o altro giorno festivo, con esclusione del periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
3. L'indizione del referendum non sospende l'attività deliberativa degli organi competenti sul medesimo oggetto.
ART. 11. SEGGI REFERENDARI
1. I seggi referendari vengono individuati con provvedimento del Sindaco.
2. Ciascun seggio è composto da un responsabile e da un numero di scrutatori, idoneo ad espletare le operazioni di voto, nominati dal Sindaco. I responsabili dei seggi sono nominati dal Sindaco tra i dipendenti comunali o, tra gli scritti all'Albo dei Presidenti di Seggio, gli scrutatori sono sorteggiati attingendo all'albo degli scrutatori presso l'ufficio elettorale, con le stesse modalità previste dalla legge.
3. Il responsabile del seggio assicura il corretto svolgimento del procedimento referendario, garantendo la tutela della riservatezza e le non identificazione del voto.
ART. 12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il responsabile del procedimento referendario, nominato dal Sindaco tra il personale dell'U.O. Servizi Demografici, sovrintende e coordina tutte le fasi del procedimento medesimo, in collaborazione con i settori interessati e con il Comitato di Garanzia.
2. In particolare il responsabile del procedimento:
a) si avvale degli altri uffici;
b) assegna il personale comunale ai seggi per garantire la regolarità delle operazioni elettorali;
c) predispone le misure opportune per garantire la sorveglianza dei seggi, anche a mezzo della Polizia municipale.
ART. 13. DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI
1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, risultanti dall'ultima revisione o che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno di votazione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto personale, libero, segreto.
3. Agli aventi diritto al voto, in caso di consultazione referendaria che interessi tutto il territorio comunale, viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Nel caso di consultazione referendaria di cui all'art. 64 dello Statuto Comunale, tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità, anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso scheda di carta su cui sono stampati integralmente i quesiti referendari. Nel caso di votazione su più quesiti referendari, le schede devono essere di colore diverso.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con apposita matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, sul rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di una sola giornata (domenica o altro giorno festivo) , secondo quanto stabilito nell'atto di indizione.
7. Durante la tornata referendaria, il responsabile del seggio cura la custodia delle schede e dei materiali elettorali. A tal fine, il responsabile del procedimento con proprio atto individua la dotazione di ciascun seggio, i luoghi dove possono essere conservati i materiali elettorali, onde garantire la sicurezza e la riservatezza delle schede.
8. Gli elettori vengono identificati attraverso un documento di identità o attraverso la conoscenza diretta.
ART. 14. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
1. Il responsabile del procedimento, al termine delle operazioni di voto, accerta il numero dei votanti.
2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio comunque non oltre le ventiquattro ore dopo la chiusura delle urne e proseguono sino alla conclusione dello spoglio. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal responsabile del seggio e da coloro che abbiano svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi al responsabile del procedimento.
3. I rappresentanti di ciascun comitato promotore, nonché i membri del Comitato di Garanzia, possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi.
ART. 15. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi, il responsabile del procedimento, avvalendosi di almeno due persone dallo stesso individuate, procede alla verifica dei risultati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in quattro esemplari, di cui uno resta depositato agli atti della Segreteria generale, uno trasmesso al Comitato di Garanzia, uno al Sindaco, per la proclamazione dei risultati del referendum, uno depositato presso l'U.O. Servizi Demografici.
3. Il responsabile del procedimento trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi a operazioni di voto e/o di scrutinio, presentati, prima della proclamazione dei risultati, al medesimo o al responsabile del seggio.
4. Il Sindaco giudica della fondatezza e della rilevanza dei reclami, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo del Comitato di garanzia, e proclama il risultato della consultazione.
5. Contro la proclamazione del risultato, il Comitato per il referendum può presentare, entro sette giorni, al Comitato di Garanzia motivata istanza di revisione. Il Comitato di Garanzia si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi quindici giorni. Il Sindaco pronuncia in via definitiva in ordine ai risultati del referendum.
ART. 16. PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI COMPETENTI
1. Qualora alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli elettori, il Consiglio Comunale o altro organo comunale competente in relazione all'oggetto del referendum, si pronuncia sul medesimo entro sei mesi dalla proclamazione dei risultati.