Approvato con deliberazione C.C. n. 113 del 28.12.1998.
ART. 1. POTERE DI ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA
1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
ART. 2. FUNZIONARIO RESPONSABILE COMPETENTE A PROCEDERE AL RIESAME DELL'ATTO IN VIA DI AUTOTUTELA
1. La competenza dell'esercizio del potere di autotutela è attribuita a ciascun funzionario designato come responsabile dell'imposta.
2. In caso di grave inerzia dell'ufficio preposto all'esercizio dell'autotutela il relativo potere spetta al Direttore Generale.
3. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
4. Il Funzionario designato responsabile d'imposta deve procedere al riesame ogni qualvolta sia richiesto dal cittadino che lamenti un vizio dell'atto.
5. Il Funzionario designato non attiverà d'ufficio o ad istanza di parte l'esercizio dell'autotutela ogni qualvolta questo diventi antieconomico per l'interesse pubblico di fronte all'esiguità dell'importo dell'atto.
ART. 3. TRIBUTI OGGETTO DEL POTERE DI AUTOTUTELA
1. I tributi su cui si esercita il potere di autotutela sono i seguenti:
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili,
- Tasse sulle concessioni comunali;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.
ART. 4. RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 comportano il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso senza interrompere l'attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente a procedere al riesame dell'atto amministrativo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente. Di tale trasmissione dovrà essere data tempestiva comunicazione al contribuente.
ART. 5. IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
1. L'atto amministrativo viene annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
- un errore di persona,
- un evidente errore logico di calcolo,
- un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa,
- una doppia imposizione,
- la mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti,
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
- la sussistenza delle condizioni per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.
ART. 6. IPOTESI DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO
1. Il Comune deve rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento, venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo 5 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia inviato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.
ART. 7. IPOTESI DI REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo oppure è stato impugnato ed è pendente il relativo giudizio, e non sussistono i vizi di cui all'art. 5 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del procedimento può revocarlo per motivi di opportunità quando:
- i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione ed alla difesa delle pretese tributarie sono superiori al 100% dell'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori e se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.
ART. 8. CRITERI DI ECONOMICITA', LIMITI E RICHIESTE DI PARERI PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA. INERZIA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
1. Il Funzionario designato a norma dell'art. 2 del presente regolamento, può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare della pretesa tributaria non sia superiore a L. 2.000.000 (1032,91 Euro).
2. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento sia superiore a L. 2.000.000= (1032,91 Euro) il funzionario responsabile che procede all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere del Direttore generale. 3. In caso di inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal Direttore Generale, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.
ART. 9. CRITERI DI PRIORITÀ
1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.
ART. 10. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME
1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. 3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.
ART. 11. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI
1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.
ART. 12. CRITERI DI ECONOMICITÀ PER L'INIZIO O L'ABBANDONO DELL'ATTIVITÀ CONTENZIOSA
1. Il Comune, valutate le probabilità della soccombenza e della conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, abbandona le liti già iniziate nel caso in cui i costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese tributarie siano superiori all'importo del tributo, sanzioni ed accessori dovuti.
2. Il Comune, sulla base delle medesime valutazioni di cui al comma 1, decide anche se intraprendere o meno iniziative in sede contenziosa.