testata per la stampa della pagina
/
condividi

Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche

Approvato con atto C.C. n. 247 del 03.12.1990.

 
 

1) Le palestre scolastiche sono, per loro natura, adibite all'attività ed alla educazione fisica e sportiva degli alunni e degli studenti delle scuole pubbliche esistenti nell'ambito del territorio comunale. La loro disponibilità e le loro gestione competono alle autorità scolastiche.

2) Al solo scopo di supplire alla carenza di analoghe strutture pubbliche, le palestre scolastiche possono essere eccezionalmente e temporaneamente concesse in uso ad enti e ad associazioni sportive che promuovono e praticano l'esercizio dello sport nel territorio comunale.

3) Queste eccezionali e temporanee concessioni sono sempre e comunque subordinate al consenso delle competenti autorità scolastiche, alle quali spetta di stabilire e di disciplinare le condizioni e le modalità dell'uso.

4) Per conseguire la concessione in uso gli enti le associazioni sportive devono presentare tempestiva domanda dalla quale risultino bene specificate tutte le notizie che concernono il richiedente (denominazione, sede legale rappresentante e responsabile), l'uso per il quale la concessione viene chiesta, la data e la durata della utilizzazione dell'impianto. Nel caso in cui l'utilizzazione sia ricorrente, nella domanda deve essere indicato il relativo programma. Alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente o della associazione richiedente.

5) Il Comune, sulla base delle domande pervenute, predispone il programma della utilizzazione delle palestre. In caso di domande concorrenti il Comune invita i richiedenti a concordare una soluzione amichevole in difetto della quale individua il concessionario osservando rigorosamente il criterio della priorità cronologica nella presentazione e della registrazione delle domande nel protocollo generale del Comune. La priorità cronologica è subordinata alle seguenti precedenze nelle assegnazioni dei turni di palestra:

  1. Corsi organizzati e/o gestiti dal Comune di Quarrata od in sua collaborazione;
  2. Società che svolgono attività giovanile in sport che si svolgono in palestra;
  3. Società che svolgono attività sportiva agonistica ufficiale (affiliazione a federazioni riconosciute dal CONI) in sport che si svolgono in palestra;
  4. Società che svolgono attività giovanile in sport che si svolgono fuori dalla palestra;
  5. Società che svolgono attività amatoriale in sport che si svolgono in palestra;
  6. Società che svolgono attività amatoriale in sport che si svolgono fuori dalla palestra;
  7. Eventuali altre società aventi sede fuori dal Comune di Quarrata.

 
6) Il programma viene dal Comune rimesso alle competenti autorità scolastiche che esprimeranno su di esso il loro assenso o il motivato dissenso.

7) L'esito della istruttoria viene, quindi, comunicato al richiedente il quale può ritirare il formale provvedimento della eventuale concessione solo a presentazione:

  1. della ricevuta comprovante il versamento nella Tesoreria comunale della somma stabilita dal Comune a titolo di rimborso spese (per pulizie, per consumo di energia elettrica, per riscaldamento e per il personale di custodia, etc.) e di deposito cauzionale per eventuali danni recati alla palestra ed alle sue attrezzature;
  2. della polizza fideiussoria sostitutiva del deposito cauzionale di cui alla precedente lettera a);
  3. della dichiarazione con la quale il legale rappresentante del concessionario si assume tutte le responsabilità che possono derivare a persone ed a cose dall'uso dell'impianto e dalla manifestazione in esso organizzata e rileva indenne da esse sia il Comune che l'autorità scolastica;

 
8) Le tariffe relative all'uso delle palestre e l'ammontare del deposito cauzionale sono periodicamente stabilite dal Comune anche in misura differenziata ed articolata, tenendo conto della natura del concessionario e del tipo di attività sportiva che esercita.

9) Il deposito cauzionale viene dal Comune svincolato al termine della concessione, previo nulla-osta della autorità scolastica che attesti l'inesistenza di danni alla palestra ed alle sue dotazioni. In caso di loro danneggiamento il deposito verrà incamerato dal Comune fino alla concorrenza dei danni. Il concessionario resta, inoltre, obbligato a risarcire, a semplice richiesta del Comune, i danni di entità superiore al deposito cauzionale. Il mancato risarcimento comporta la esclusione dall'uso delle palestre e l'esercizio dell'azione legale da parte del Comune.

10) I concessionari sono oggettivamente responsabili delle violazioni delle norme di buon comportamento che devono improntare la condotta di tutti coloro che sono ammessi all'interno delle palestre e nelle loro pertinenze. La violazione di tali norme da' luogo alla sospensione dalla concessione. Ad insindacabile giudizio del Comune ed in base alla entità delle violazioni, la sospensione può essere gradatamente temporanea o definitiva.

 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
Codice Fiscale e Partita IVA: 00146470471

Codice Univoco Ufficio fatture elettroniche: UFNA32

Telefono 0573 7710
Fax 0573 775053
PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it