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REGOLAMENTO "PASSI CARRABILI"

Approvato e modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 08/02/2010

 
 

Indice


 

Articolo 1 - Contenuto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade statali e provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.(Decreto Leg.vo 30/04/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/1992 n. 495)

 

Articolo 2 - Definizione di passo carrabile e di accesso

Si definiscono accessi, le immissioni, dalla proprietà privata alla proprietà pubblica, di larghezza inferiore o uguale a ml. 1.30 o che pur superiore a tale larghezza, sia per caratteristiche costruttive sia per la destinazione degli ambienti serviti (es. accessi a esercizi pubblici ecc.) non consentono il transito con veicoli.
Per passo carrabile si intende l'accesso sulle strade che consente il transito, anche saltuario, di veicoli. I passi carrabili sono sostanzialmente di due tipi:

1. Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi riservati pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.

2. Passi carrabili privi di manufatto a "raso" con il manto stradale o comunque privi di un'opera visibile e che non interessino percorsi pedonali (la banchina stradale non costituisce manufatto o percorso pedonale riservato).

 

Articolo 3 - Disciplina degli accessi su strade urbane

1. Per motivi di sicurezza stradale, in funzione della classificazione delle strade, l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse.

2. Nelle strade di maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati, prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dall'autorimessa e chi percorre la strada pubblica. Per accessi diretti si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla strada pubblica conducono alla proprietà privata.

3. E' consentito un solo accesso a doppio senso di marcia per ogni lotto, nei casi di interventi edilizi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione, autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Non possono essere realizzati accessi in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità, ad esempio interferenti con fermate di trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali.

 

Articolo 4 - Disciplina degli accessi su strade extra urbane

1. Nelle strade extraurbane gli accessi privati sono realizzati a distanza non inferiore a 300 metri tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. E' possibile derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 metri per quei tratti di strada che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare distanze inferiori a quelle sopra determinate in caso di situazioni particolari documentate.  
 
2. Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada rettilinei e realizzati in modo da consentire un'agevole manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
 
3. Non sono consentiti nuovi accessi, diramazioni, innesti, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare, in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni.
 
4. l'accesso deve essere realizzato con materiali tali da evitare apporto di detriti di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale. Devono essere pertanto pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a metri 50 a partire dal margine della carreggiata stradale da cui si diramano.

 

Articolo 5 - Distanze dalle intersezioni

1. Nei centri abitati il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina, sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto, misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione. Se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, la distanza minima è pari a 20 metri. 

2. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione.

 

Articolo 6 - Dimensioni dei passi carrabili

1. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una larghezza minima di 3,50 metri. Tale misura minima di larghezza è ridotta fino a 2,10 metri nel caso di obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate. 

2. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio degli autoveicoli.

 

Articolo 7 - Caratteristiche tecniche

1. L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso (considerare sempre lo spazio di arresto di un autocarro su strada bagnata che risulta: ml. 8,68 a 30 Km/h; ml. 15,43 a 40 Km/h; ml. 24,11 a 50 Km/h; ml. 47,26 a 70 Km/h; ml. 78,13 a 90 Km/h);
2. Qualora l'accesso alla proprietà laterale sia destinato anche a notevole transito pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere arretrato l'elemento di chiusura allo scopo di consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso fuori della carreggiata, con un minimo di ml. 4,50 per accessi a edifici residenziali e ml 5,00 per quelli a destinazione diversa. La zona di arretramento deve essere sempre pavimentata. All'arretramento si può derogare utilizzando un sistema di apertura automatico con comando a distanza nel caso di obiettive impossibilità costruttive, per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata o per accessi su strade senza sfondo o comunque con traffico estremamente limitato;
4. L'area alla quale si accede deve essere idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (sono quindi escluse le vetrine e gli sporti dei negozi od i vani scale);
5. La larghezza dell'accesso deve essere tale da non comportare modifiche alla geometria stradale esistente o l'istituzione di divieti di sosta oltre quello relativo al solo passo carrabile;
6. L'accesso carrabile non deve coincidere con attraversamenti pedonali o ciclabili;
7. La realizzazione dell'accesso non deve comportare l'interruzione di spartitraffico o salvagente di divisione tra le carreggiate stradali;
8. Gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali tali, e sempre mantenuti in modo, da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale;
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada ed a operare sotto la sorveglianza dello stesso;
10. In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove quote;
11. Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli, tra il passo carrabile e l'accesso pedonale sussiste un'adeguata distanza, valutata in funzione della geometria della zona in cui l'intervento è localizzato e comunque non inferiore a 5 metri.

 

Articolo 8 - Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e, nei tratti di strade statali e provinciali, correnti all'interno dei centri  abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili,    né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

2. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, etc., la richiesta di autorizzazione al passo carrabile deve essere contestuale con la presentazione della Pratica Edilizia, ed il suo rilascio è propedeutico all'efficacia del titolo  abilativo edilizio. Tale titolo che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico, ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto, non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.

3. L'autorizzazione al passo carrabile ricomprende tutti i lavori su suolo pubblico o su quello soggetto a servitù di pubblico passaggio da effettuare.

4. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione , l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità. Rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativi, il segnale indicativo viene restituito all'amministrazione comunale.

5. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativi è revocato.

 

Articolo 9 - Dissuasori di sosta

A protezione dei passi carrabili sono autorizzati, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, i seguenti dispositivi:

a) dissuasori fisici della sosta (fittoni) nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
- su marciapiede o passaggio pedonale, qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Sulla sede stradale in linea con alberi ed altri dispositivi già esistenti, in quanto in tal caso essendo già presenti in sede elementi di ostacolo, i dissuasori non creano ulteriore intralcio o pericolo per la circolazione;

b) Segnaletica orizzontale per la dissuasione della sosta (zebratura), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile.

 

Articolo 10 - Passi Carrabili esistenti

I passi carrabili e gli accessi già esistenti alla data di entrata in vigore del N.C.D.S. (01.01.1993) devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni dell'articolo 22 del codice stesso è sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare distanze inferiori a quelle fissate all'art. 46 comma 2 lettera a del Regolamento nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22 comma 2 del codice.

 

Articolo 11 - Passi carrabili già autorizzati

1. Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dal presente regolamento e dal comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 495/1992, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del succitato D.P.R.
2. In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano gli standard previsti per i passi carrabili di nuova costruzione.

 

Articolo 12 - Passi carrabili temporanei.

1. Possono essere aperti accessi provvisori per situazioni di carattere temporaneo.

2. I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, i sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

3. Il segnale indicativo del passo carrabile è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo autorizzativi.

 

Articolo 13 - Occupazione di suolo pubblico

1. Per ogni passo carrabile autorizzato e munito dell'apposito segnale previsto dalla normativa vigente, è dovuta il relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico secondo le normative vigenti in materia e da regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 21 ddel 30/03/1999 e s.m.i..

2. Le coperture di fosse in fregio a strade pubbliche aventi una lunghezza uguale o superiore a ml. 50, sono considerate opere di pubblico interesse per il vantaggio della collettività e pertanto i passi carrabili realizzati in corrispondenza di tali opere, se mancanti del marciapiede pubblico, sono da considerarsi come passi a raso.

 

Articolo 14 - Riconoscimento del passo carrabile

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

 

Articolo 15 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

 

Articolo 16 - Passi carrabili a raso

I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, sono tenuti agli obblighi di cui all'art. 7 e può non essere richiesto l'apposito segnale di cui all'art. 8.

 

Articolo 17 - Ufficio comunale competente

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'ufficio tecnico   comunale sez. LL.PP., che vi provvede sentito il parere e previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada per quelle non comunali , art. 26 comma 3 del codice della strada.

2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica.

 

Articolo 18 - Sanzioni e revoca

1. Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativi rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, commi 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada ( D.Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni )

 

Articolo 19 - Rinuncia al passo carrabile

1. Nel caso in cui si intenda disdire un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Servizio LL.PP.) una rinuncia scritta.  

2. In caso di rinuncia a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale. 

3. L'abolizione del passo carrabile è un diritto che il soggetto passivo può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Rimane comunque a suo carico il pagamento di quanto indicato al comma 2.

 

Articolo 20 - Subentro nell'autorizzazione

Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile l'acquirente dovrà inoltrare domanda di subentro all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'apertura del passo carrabile (Servizio LL.PP.).

 

Articolo 21 - Spese e cauzione

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed   istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilirà le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

 

Articolo 22 - Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. Lo schema-tipo del provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento è approvato con atto Dirigenziale  e deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (sono rinnovabili alla loro scadenza).

2. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

 

Articolo 23 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.

 
 

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