Modificato con Deliberazione C.C. n. 89 del 23/12/2015
Approvato con Deliberazione C.C. n. 62 del 15/06/2010.
(*) Per "parte residua" si intende la differenza rispetto all'importo massimo del 50% di cui ai commi 10 e 11 a cui è possibile giungere anche con più assegnazioni successive.