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Regolamento Commissioni Consiliari Permanenti

 

Sommario

 

 

Art. 1 - Finalità del Regolamento

  1. Il "Regolamento delle Commissioni Consiliari permanenti" disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
 

Art. 2 - Istituzione - Norme generali

  1. In applicazione dell'art. 38 del T.U.E.L. 267/2000 ed ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale e dell' art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, il  Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente del Consiglio e su designazione dei Gruppi Consiliari, istituisce nel suo seno, nominandone i componenti entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, Commissioni  permanenti.
  2. I Gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvede alle conseguenti sostituzioni.
  3. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale non possono essere nominati componenti delle Commissioni Consiliari permanenti.
  4. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.
  5. I Consiglieri comunali hanno diritto di percepire il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari. In caso di delega, ex comma 3 del successivo art. 4, il gettone spetta al Consigliere delegato che partecipa alla seduta della Commissione. La misura del gettone di presenza è definita nel rispetto dei limiti di legge.
  6. I Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti che fanno parte, quali componenti, delle commissioni consiliari permanenti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi in parola sono rilasciate dalla Segreteria della Commissione.
  7. Le sedute delle Commissioni Consiliari si tengono, di norma, presso la Sala Consiliare.
  8. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art. 16. 
 

Art. 3 - Competenze

Commissione Affari Generali
Affari Generali e legali - Servizi Demografici - Politiche per la Sicurezza dei cittadini - Risorse Umane ed Economiche - Programmazione Finanziaria e Finanziamenti - Servizi pubblici locali e Partecipate - Politiche Culturali e Sportive - Politiche Sociali, della casa e del lavoro - Pubblica Istruzione e Formazione - Trasporti - Politiche Giovanili - Pari Opportunità
Commissione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici
Lavori Pubblici -Verde Pubblico e Arredo Urbano - Urbanistica e Programmazione Territoriale - Edilizia - Mobilità - Servizi e infrastrutture
Commissione Ecologia e Ambiente
Ecologia e Ambiente - Protezione Civile - Assetto idrogeologico - Sviluppo Ecosostenibile
Commissione Attività Produttive, Agricoltura
Attività Produttive - Formazione e Innovazione - Agricoltura, Artigianato e Commercio - Caccia e pesca - Turismo e  Promozione del Territorio - Sportello Unico Attività Produttive
Commissione Istituzionale
Statuto e Regolamenti per il funzionamento degli Organi Istituzionali 

 

Art. 4 - Composizione

  1. Le Commissioni sono composte da un Consigliere per ciascun Gruppo Consiliare
  2. In seno alla Commissione, al rappresentante di ogni Gruppo Consiliare sono attribuiti tanti voti quanti sono i Consiglieri del Gruppo stesso in Consiglio Comunale.
  3. Qualora un membro non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi rappresentare da altro Consigliere dello stesso Gruppo Consiliare, delegato a rappresentarlo . 
 

Art. 5 - Presidenza - Nomina e attribuzioni

  1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto, la Commissione procede - con votazioni separate, a scrutinio palese - all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente, in rappresentanza del proprio gruppo come disposto dal precedente articolo, co. 2,  può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nessun Consigliere può essere eletto Presidente in più di una Commissione.
  2. Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con la Presidenza del Consiglio Comunale.
  3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione. 
 

Art. 6 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

  1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.
  2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, computata così come stabilito dal co. 2 dell'art. 4. La votazione è espressa a scrutinio palese.
  3. In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il Presidente del Consiglio comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.
  4. In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente. 
 

Art. 7 - Convocazione delle Commissioni

  1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:
    1. di propria iniziativa;
    2. su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
    3. su richiesta della Conferenza dei Capi Gruppo;
    4. su richiesta di un componente della Commissione ;
    5. su richiesta del Sindaco o degli Assessori.
  2. Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione. Della eventuale mancata consegna, il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Sindaco.
  3. Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione ed altresì al Presidente del Consiglio Comunale.
  4. La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per iscritto, deve contenere l'Ordine del Giorno della/e materia/e da trattare ed essere trasmesso o consegnato ai membri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
  5. Per il computo dei termini si applicano le regole di cui all'art. 58 del Regolamento per il Consiglio Comunale.
  6. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso o consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.
  7. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai Commissari almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
  8. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza della Commissione alla quale era stato invitato.
  9. Nell' Ordine del Giorno deve essere riportato anzitutto l'elenco delle pratiche da trattare in seduta pubblica e di seguito l'elenco delle pratiche da trattare in seduta segreta.
  10. Detto Ordine del Giorno deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione Comunale.
  11. La documentazione relativa alla pratica all'Ordine del Giorno delle Commissioni deve essere posta a disposizione dei membri presso l' Ufficio del Segretario delle Commissioni stesse nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti, salvo il caso di convocazione d'urgenza di cui al precedente comma 6, nel qual caso la documentazione deve essere depositata almeno 24 ore prima della riunione.
  12. Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale.
  13. Fatto salvo casi di necessità ed urgenza, la Commissione che ha all'ordine del giorno punti che verranno portati in discussione al successivo Consiglio Comunale, deve riunirsi almeno 7 giorni prima del Consiglio Comunale stesso.
 

Art. 8 - Segreteria delle Commissioni

  1. Le funzioni di Segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da personale dipendente a tal fine nominato dal Segretario Generale del Comune.
 

Art. 9 - Coordinamento del calendario delle riunioni delle Commissioni

  1. Al Presidente del Consiglio Comunale è attribuito il compito di coordinare il calendario delle riunioni delle Commissioni.
  2. La Segreteria di ciascuna Commissione deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale le date delle sedute.
  3. Per le attività di coordinamento di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di personale della segreteria generale, individuato di concerto col Segretario Generale
 

Art. 10 - Finalita' e compiti delle Commissioni Consiliari permanenti

  1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale.
  2. Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:
    1. per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
    2. per formulare proposte di deliberazione, ex art. 45 del "Regolamento del Consiglio Comunale", mozioni e ordini del giorno, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale;
    3. per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio.
 

Art. 11 - Assegnazione degli affari alle Commissioni

  1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia .
  2. Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
  3.  Se una Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.
  4. Quando una Commissione reputi che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa ilPresidente del Consiglio comunale che decide in merito. 
 

Art. 12 - Funzionamento delle Commissioni

  1.  L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale trasmette ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti le proposte di deliberazione, per gli eventuali ulteriori adempimenti.
  2. Qualora la Commissione si riunisca per presentare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari .
  3. Gli uffici comunali, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, assicurano alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte .
  4. In ogni caso, al termine del lavoro da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio .
 

Art. 13 - Sedute delle Commissioni

  1. Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale.
  2. Le Commissioni Consiliari possono svolgere sopralluoghi esterni. 
 

Art. 14 - Validita' delle sedute delle Commissioni

  1. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti . Nel computo del numero legale sono considerate le deleghe.
  2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente entro mezz'ora dalla convocazione. Il Presidente ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. Qualora venga meno il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta. 
 

Art. 15 - Partecipazione alle sedute

  1. Possono partecipare alle sedute delle Commissioni con facoltà di prendere parola il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo, qualora non siano membri delle Commissioni. I Consiglieri Comunali che non fanno parte della Commissione possono presenziare senza diritto né di parola né di corresponsione del gettone di presenza. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Commissione il Sindaco e gli Assessori, con facoltà di prendere la parola .
  2. Qualora sia in discussione una mozione deve essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la mozione anche se non fa parte della Commissione stessa ai soli fini di presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.
  3. Le stesse Commissioni possono inoltre richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari e dei consulenti del Comune. Possono altresì invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori degli enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi comunali .
  4. Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.
  5. In tutti i casi in cui alla Commissione Consiliare partecipino altri Consiglieri con o senza diritto di parola, il gettone di presenza compete solo ed esclusivamente ai componenti della Commissione come previsto dalla normativa vigente.
 

Art. 16 - Sedute non pubbliche

  1. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:
    1. quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003;
    2. quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
    3. quando, all'unanimità, i componenti delle Commissioni chiedano che la pratica sia trattata in seduta segreta
  2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate. 
 

Art. 17 - Verbali delle sedute o relazioni

  1. I verbali delle sedute delle Commissioni vengono redatti in forma sintetica a cura delle rispettive segreterie, relativamente ad ogni punto dell'Ordine del Giorno . Le osservazioni sinteticamente espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare alla Segreteria devono essere riportate nel verbale . Le sedute delle Commissioni devono, altresì, essere registrate su supporto magnetico e/o informatico.
  2. Copia di tali verbali o relazioni, a cura della segreteria di ogni Commissione, è a disposizione di tutti i membri della Commissione e dei Capigruppo Consiliari.
  3. Gli originali sono tenuti dalla Segreteria di ogni Commissione.
  4. Nessuno può diffondere o riprodurre il verbale al di fuori delle sedi istituzionali. Qualora l'argomento sia stato trattato in seduta segreta, è vietata la diffusione del contenuto stesso della discussione.
 

Art. 18 - Richiesta dati

  1. I componenti delle Commissioni, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali, nonché presso gli enti e/o società partecipate dal Comune.
 

Art. 19 - Strutture di supporto alle commissioni consiliari

  1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti, le Commissioni possono essere dotate di supporto tecnico-amministrativo, qualora ne sussistano le condizioni logistiche.
 

Art. 20 - Commissioni Consiliari - Applicazione norme

  1. Alle Commissioni previste dagli artt. 24, 25, 26 e 27 del Regolamento del Consiglio Comunale si applicano - per quanto ivi non espressamente e diversamente previsto - le norme del presente Regolamento
 

Art. 21 - Entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, è pubblicato per quindici giorni all' albo pretorio del Comune ai soli fini di pubblicità-notizia.
  2. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari.
 

Comune di Quarrata

Via Vittorio Veneto, 2 - 51039 Quarrata (PT)
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