L'accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona è presentata sul portale STAR dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l'associazione o l'Ente che gestisce il servizio, compilando e sottoscrivendo l'istanza di accreditamento e allegando alla stessa, la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici in relazione alla tipologia di servizio erogato, come indicato dalla L.R.82/2009, dal Regolamento di attuazione n.86/R del 11/08/2020, dalle Deliberazioni G.R. n.245/2021, n.289/2021, n.918/2021 e n.1239/2021.
I soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona devono effettuare la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, compilando la specifica modulistica regionale, contenente gli indicatori previsti dalla Delibera G.R.n.245/2021 risultante di tutte le modifiche apportate con le Delibere GG.RR. n.289/2021, 918/2021 e 1239/2021 e trasmetterla al Comune entro un anno dall'accreditamento, e successivamente con periodocità annuale, come previsto dall'art.8 della L.R.82/2009, pena la decadenza dell'accreditamento stesso del servizio.
Il Comune dovrà verificare il mantenimento dei requisiti, l'attività svolta ed i risultati raggiunti.
L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale.
L'accreditamento per il servizio di assistenza domiciliare erogato da operatori individuali (assistente familiare) è obbligatorio quando la famiglia riceve un contributo da parte di Enti Pubblici ( contributo badanti, risorse POR-FSE finalizzate al sostegno dei servizi di cura domiciliare che prevedono l'assunzione di un assistente personale, progetto regionale Pronto Badante).
L'istanza di accreditamento deve essere presentata sul portale STAR dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di residenza dell'operatore individuale. In questo caso, non occorre compilare il modulo dei requisiti generali e specifici, ma un unico modulo contenente i requisiti richiesti.
Ai sensi dell'art.8 della L.R.82/2009, gli operatori individuali che erogano il servizio di assistenza domiciliare non sono tenuti alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
L'accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale.